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Parere

Parere n. 198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Signor -OMISSIS- ispettore Antincendi (IA), avverso annullamento o declassamento della sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata dal Ministero dell'Interno —Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con decreto -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata a un ispettore antincendi con decreto ministeriale

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto contestando, tra l'altro, la qualificazione disciplinare di un video diffuso in una chat WhatsApp, l'assenza di percezione di minaccia da parte dei colleghi, la descrizione del comportamento come rabbioso e provocatorio, il riferimento alla denuncia presentata dal ricorrente, la rilevanza della registrazione del colloquio con il comandante, l'incidenza dello stress, l'irragionevolezza della motivazione, la mancata considerazione della sospensione sanitaria e l'incompetenza della commissione disciplinare, ritenuta diversa dal comandante. Il ricorrente ha inoltre chiesto il declassamento della sanzione. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per genericità dei motivi e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, richiamando i doveri di correttezza, moralità, professionalità ed esemplarità propri del personale dei vigili del fuoco, nonché la competenza dell'ufficio disciplinare alla luce della disciplina contrattuale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Ha disatteso l'eccezione generale di inammissibilità per genericità, ritenendo che, pur con una redazione non rigorosa e ridondante, il ricorrente avesse individuato sufficientemente alcune censure, in particolare quelle relative all'irragionevolezza della motivazione e all'incompetenza dell'organo sanzionatorio. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda di declassamento della sanzione, perché estranea alla natura demolitoria del ricorso straordinario. Nel merito ha ritenuto insussistenti i vizi denunciati: la sanzione non è manifestamente irragionevole, illogica o sproporzionata; la valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di travisamento o manifesta illogicità e sproporzione. I doveri di moralità, correttezza, rettitudine ed esemplarità gravanti sul personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono rilevare anche rispetto a condotte esterne al contesto lavorativo. È stata inoltre ritenuta legittima l'irrogazione della sanzione da parte dell'ufficio disciplinare: il comandante può adottare direttamente sanzioni fino al rimprovero scritto, ma, qualora ritenga che la sanzione non rientri nella propria competenza, deve trasmettere gli atti all'ufficio competente, che può irrogare la sanzione applicando gradualità e proporzionalità.

Osservazioni

Ammissibilità dei motivi

Nel ricorso straordinario non sono richieste modalità rigide di redazione, ma i motivi devono essere esposti con sufficiente specificità da fornire almeno un principio di prova utile a identificare i vizi dedotti. Nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto, almeno con riferimento alle censure sull'irragionevolezza della motivazione e sull'incompetenza dell'organo sanzionatorio.

Domanda di declassamento della sanzione

La richiesta di declassamento del rimprovero scritto è inammissibile, poiché il ricorso straordinario ha natura impugnatoria e consente una tutela demolitoria, non una domanda diretta alla sostituzione o rideterminazione della sanzione.

Proporzionalità e gradualismo sanzionatorio

La valutazione della gravità dell'infrazione e la commisurazione della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato è ammesso soltanto in presenza di manifesto travisamento, manifesta illogicità o manifesta irragionevolezza, tali da evidenziare una chiara sproporzione tra condotta e sanzione. Tali vizi non sono stati riscontrati.

Rilevanza disciplinare della condotta extra-lavorativa

I doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità connessi allo status e alla funzione del personale dei vigili del fuoco possono rilevare anche nelle situazioni e relazioni esterne al contesto lavorativo, in ragione della peculiarità dei compiti istituzionali e del rapporto fiduciario con la collettività.

Competenza all'irrogazione del rimprovero scritto

Il comandante può adottare direttamente sanzioni fino al rimprovero scritto; se ritiene che la sanzione applicabile non rientri nella propria competenza, deve trasmettere gli atti all'ufficio disciplinare competente. La trasmissione effettuata nel caso concreto ha consentito all'ufficio competente di irrogare legittimamente la sanzione.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. 104/2010

    motivi specifici su cui si fonda il ricorso

    Il ricorso straordinario, pur non richiedendo una redazione formalistica, deve contenere motivi sufficientemente specifici da consentire l'identificazione dei vizi dedotti e offrire almeno un principio di prova.

  • art. 7, commi 1 e 3, lett. a) e f), d.P.R. 64/2012

    Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalità, impegno e responsabilità

    La disposizione impone al personale dei vigili del fuoco doveri di professionalità, responsabilità, correttezza e rispetto della dignità della persona, rilevanti ai fini disciplinari.

  • art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 217/2005

    qualità morali e di condotta

    Le qualità morali e di condotta richieste per l'accesso ai ruoli devono permanere durante la carriera, in ragione della peculiarità delle funzioni svolte e della necessità di preservare la fiducia della collettività.

  • art. 26 l. 53/1989

    qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria

    È richiamato quale parametro per le qualità morali e di condotta richieste agli aspiranti vigili del fuoco tramite il rinvio contenuto nell'art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 217/2005.

  • art. 36, commi 1 e 3, lett. a) e f), CCNL 5 aprile 1996, come modificato dal CCNL 26 maggio 2004

    Il Ministero lo richiama quale fonte degli obblighi disciplinari e di correttezza gravanti sul personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  • art. 37 CCNL 5 aprile 1996, come modificato dall'art. 11 CCNL 26 maggio 2004

    Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente

    Il responsabile della struttura deve trasferire il procedimento all'ufficio competente quando ritenga che la sanzione applicabile ecceda la propria competenza, senza soluzione di continuità.

  • art. 55, comma 4, d.lgs. 165/2001, nel testo vigente al 26 maggio 2004

    quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente

    La disposizione è richiamata per delimitare la competenza diretta del capo della struttura e per giustificare la trasmissione del procedimento all'ufficio disciplinare quando la sanzione ritenuta applicabile non rientri in tale ambito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non sono richieste formule sacramentali o una rigorosa rubricazione dei motivi, ma il ricorrente deve comunque esporre le censure con specificità sufficiente a consentire l'individuazione dei vizi dell'atto e a fornire almeno un principio di prova a sostegno della domanda di annullamento.
  • La domanda di sostituzione, riduzione o declassamento della sanzione non è proponibile nel ricorso straordinario quando ecceda la natura demolitoria del rimedio e richieda una diretta riedizione del contenuto del provvedimento.
  • La valutazione della gravità dell'illecito disciplinare e la scelta della sanzione appartengono all'ampia discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesto travisamento, manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza o evidente sproporzione tra infrazione e sanzione.
  • Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i doveri di moralità, correttezza, rettitudine ed esemplarità possono assumere rilievo disciplinare anche con riguardo a condotte esterne all'orario e al luogo di lavoro, quando siano incompatibili con lo status, le funzioni istituzionali e il rapporto fiduciario con la collettività.
  • Quando il responsabile della struttura ritenga che la sanzione applicabile non rientri nella propria competenza, deve trasmettere gli atti all'ufficio disciplinare competente; il procedimento prosegue senza soluzione di continuità e la sanzione irrogata dall'ufficio competente non è viziata da incompetenza per il solo fatto che la contestazione sia stata originariamente avviata presso la struttura di appartenenza.

Impugnazione della sanzione disciplinare a carico di un ispettore antincendi

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ispettore antincendi contro la sanzione del rimprovero scritto irrogata dal Ministero dell'interno — Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. La vicenda trae origine dalla diffusione, in una chat WhatsApp di colleghi, di un video nel quale il dipendente appariva minacciare alcuni colleghi con atteggiamento rabbioso e provocatorio.

Premesse e procedimento disciplinare

Dopo la segnalazione del Comandante dei vigili del fuoco, l'amministrazione ha avviato la contestazione disciplinare. Nel corso degli accertamenti è emerso anche che il dipendente si era presentato in servizio nonostante una dichiarazione di temporanea non idoneità e che, durante un colloquio con il Comandante, aveva registrato la conversazione con il proprio telefono.

All'esito del procedimento è stato adottato il rimprovero scritto. Il ricorrente ha sostenuto che il video avesse contenuto meramente goliardico e sportivo, che nessun collega si fosse sentito minacciato e che la descrizione del comportamento come rabbioso fosse erronea. Ha inoltre contestato vari profili della motivazione, la rilevanza della denuncia da lui presentata, la registrazione del colloquio, la mancata considerazione dello stress e della sospensione sanitaria e la competenza dell'organo che aveva irrogato la sanzione.

Ammissibilità del ricorso e limiti del petitum

Il Ministero aveva eccepito la genericità del ricorso. Il Consiglio di Stato ha respinto tale eccezione generale, ricordando che il ricorso straordinario non è soggetto a modalità rigide di redazione, ma deve comunque contenere motivi sufficientemente specifici. Anche una formulazione non tecnicamente rigorosa può essere ammissibile quando consenta di individuare i possibili vizi dell'atto e fornisca un principio di prova.

Nel caso concreto sono state ritenute sufficientemente individuate le censure relative all'irragionevolezza o illogicità della motivazione e all'incompetenza dell'organo sanzionatorio. È stata invece ritenuta inammissibile la richiesta di declassamento della sanzione, perché il ricorso straordinario ha natura impugnatoria e consente una tutela di annullamento, non una domanda diretta alla sostituzione o riduzione della sanzione.

Doveri disciplinari del personale dei vigili del fuoco

Il parere richiama l'art. 7, commi 1 e 3, lett. a) e f), d.P.R. 64/2012, che impone al personale del Corpo nazionale di conformare la propria condotta a efficacia, efficienza, professionalità, impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità. La stessa disposizione impone collaborazione diligente e correttezza nei rapporti interpersonali, vietando comportamenti lesivi della dignità della persona.

È inoltre richiamato l'art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 217/2005, che richiede il possesso di qualità morali e di condotta, con rinvio all'art. 26 l. 53/1989. Secondo il Consiglio di Stato, tali qualità non rilevano soltanto al momento dell'accesso, ma devono permanere durante la carriera, poiché il personale svolge funzioni che implicano un costante rapporto con la collettività e richiedono la conservazione della fiducia nelle istituzioni.

Proporzionalità della sanzione e condotte extra-lavorative

Il Collegio ha ritenuto che la sanzione non fosse manifestamente irragionevole, illogica o sproporzionata. La gravità dell'infrazione e la commisurazione della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza tali da evidenziare una chiara sproporzione.

La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché riferita puntualmente al fatto contestato e ai principi di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status e della funzione dell'interessato. Tali doveri possono rilevare anche in situazioni esterne al contesto lavorativo quando la condotta incida sull'affidabilità richiesta a chi rappresenta un'istituzione pubblica.

Competenza dell'organo disciplinare

Il ricorrente ha sostenuto che il rimprovero scritto dovesse essere adottato dal Comandante e non dalla commissione o dall'ufficio disciplinare. Il Consiglio di Stato ha richiamato l'art. 55, comma 4, d.lgs. 165/2001, nel testo vigente al 26 maggio 2004, e l'art. 37 del CCNL del 5 aprile 1996, come modificato dal CCNL del 26 maggio 2004.

Il comandante può adottare direttamente sanzioni fino al rimprovero scritto. Tuttavia, quando ritenga che la sanzione applicabile non rientri nella propria competenza, deve trasmettere gli atti all'ufficio disciplinare competente entro il termine previsto, con prosecuzione del procedimento senza soluzione di continuità. Nel caso concreto il Comandante aveva trasmesso gli atti all'ufficio competente, che aveva legittimamente irrogato la sanzione applicando i principi di gradualità e proporzionalità.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso. La domanda di declassamento è stata ritenuta inammissibile; le censure ammissibili sono state giudicate infondate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e le parti terze, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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