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Sentenza

Sentenza del 04/10/2022 n. 3793 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 mirante a recuperare a tassazione la presunta maggiore somma percepita dalla contribuente a titolo di assegno di mantenimento dall'ex coniuge. L'Ufficio sosteneva che la contribuente avrebbe dovuto dichiarare € 24.000 (quanto indicato nella prima dichiarazione) mentre, con dichiarazione integrativa, aveva indicato € 21.991, ritenendo quindi non correttamente esposto il reddito da assegno.

La decisione

La CTP di primo grado aveva accolto la contribuente ritenendo determinante non l'importo stabilito nelle condizioni di separazione ma quanto effettivamente percepito, sulla base di documentazione prodotta. L'Ufficio ha impugnato la sentenza denunciandone, tra l'altro, carenza di motivazione e sostenendo che la contribuente non aveva provato l'effettivo ammontare né escluso altri versamenti da parte dell'ex marito. La Commissione regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado: la contribuente ha dimostrato con documenti che nell'anno 2014 ha ricevuto somme inferiori a quelle previste (pagamenti dell'ex marito per complessivi € 69.960 oltre ad altri pagamenti a favore della contribuente per € 7.754,66 e canoni di locazione per € 10.210, per un totale di € 87.924,66, comunque inferiore a € 96.000), giustificando la dichiarazione di una somma inferiore come effettivamente percepita. La Corte ha precisato che, ai fini fiscali, occorre tassare gli assegni periodici effettivamente percepiti. L'Ufficio è stato condannato alle spese di giudizio per questo grado (€ 1.000 + 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge e eventuale restituzione del CUT).

Norme richiamate

  • TUIR art. 50 comma 1 lettera i)

    Gli assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge rilevano come reddito soltanto nella misura in cui siano effettivamente corrisposti e percepiti; non si tassa l'importo indicato in sede di separazione se non è stato effettivamente erogato.

  • TUIR art. 10 comma 1 lettera c)

    Concordemente con l'art. 50, la normativa fiscale va interpretata in modo da far emergere quale componente debba essere considerata reddito tassabile: sono rilevanti i flussi finanziari effettivi tra le parti, non i semplici obblighi formali non adempiuti.

  • Disp. att. c.p.c. art. 118

    Il giudice è tenuto a motivare 'concisamente' la sentenza ma non a svolgere un esame analitico di tutte le questioni sollevate: può limitarsi alle questioni ritenute rilevanti per la decisione; le questioni non trattate possono considerarsi assorbite o superate.

Massime di principio

  • Per gli assegni di mantenimento occorre tassare l'ammontare effettivamente percepito dal beneficiario, non l'importo previsto nell'accordo di separazione se non effettivamente versato.
  • La prova documentale dei pagamenti effettivamente ricevuti dal contribuente è decisiva: la parte che dichiara un minor reddito deve dimostrare con documenti i flussi effettivi.
  • L'Amministrazione finanziaria non può basare l'accertamento su mere ipotesi o deduzioni privi di riscontro probatorio; non è richiesta alla parte privata la prova negativa di non aver ricevuto altre somme.
  • Il giudice può motivare sinteticamente e limitarsi alle questioni rilevanti: assenze di trattazione analitica di altri rilievi non implicano necessariamente vizio di motivazione se le questioni sono assorbite dalla decisione.
  • La valutazione di intraprendere azioni giudiziarie per ottenere somme non corrisposte può essere influenzata da criteri di economicità e non incide automaticamente sulla posizione fiscale del contribuente se questi dimostra quanto realmente ricevuto.
  • In caso di soccombenza dell'Amministrazione, sono dovute le spese di giudizio anche in appello; la quantificazione segue parametri usuali e può comprendere rimborso spese generali e accessori.

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