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Sentenza

Sentenza n. 1875/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale del 18 maggio 2026 di proclamazione degli eletti al Consiglio provinciale di Verona, nella parte in cui ha dichiarato non valida una preferenza espressa su scheda gialla e ha proclamato eletto un altro candidato della lista «Rete!»

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata elettorale)

Prevale il privato

La controversia

La candidata, risultata prima dei non eletti della lista «Rete!» con 3.453 voti ponderati, ha impugnato la proclamazione degli eletti alle elezioni provinciali del 17 maggio 2026. Ha dedotto la violazione dell’art. 64 del d.P.R. n. 570/1960, sostenendo che la preferenza espressa per lei su scheda gialla da un elettore del Comune di fascia demografica G) era stata illegittimamente annullata solo perché il nome era stato scritto a destra, anziché sulla riga tratteggiata interna al riquadro della lista. Secondo la ricorrente, la scheda non presentava segni o scritture idonei a rendere riconoscibile l’elettore e la volontà di voto era chiara. Il riconoscimento della quinta preferenza avrebbe portato a 3.925 voti ponderati riferiti alla fascia G) e, sommati ai 313 voti ponderati delle fasce B) e C), a 4.238 voti ponderati complessivi, superiori ai 3.618 attribuiti all’ultimo candidato eletto della lista; ha quindi chiesto la correzione del risultato e la propria proclamazione in sostituzione di quest’ultimo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte qua gli atti elettorali. Ha ritenuto che la scrittura del nome e cognome della candidata accanto al simbolo della lista, senza aggiunte, esprimesse chiaramente la volontà di attribuirle la preferenza e non costituisse un segno univoco dell’intento di rendere riconoscibile l’elettore. L’anomalia della collocazione fuori dal riquadro non bastava dunque a determinare la nullità, in applicazione del principio di conservazione del voto; la previsione della preferenza nell’apposita riga non stabilisce, di per sé, una formalità la cui inosservanza comporti nullità. Il Collegio ha disposto la correzione del risultato: cinque preferenze valide della fascia G), pari a 3.925 voti ponderati, e complessivi 4.238 voti ponderati per la ricorrente, contro i 3.618 del controinteressato, dichiarandola eletta consigliera provinciale in sua sostituzione. La correzione riguarda soltanto l’attribuzione del seggio all’interno della stessa lista e non altera gli equilibri di maggioranza e opposizione. La Provincia di Verona è stata condannata a pagare le spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge se dovuti; le spese tra la ricorrente e il controinteressato sono state dichiarate non ripetibili.

Norme richiamate

  • art. 64 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede:1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48; 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto

    La nullità per riconoscibilità richiede che scritture o segni indichino in modo inoppugnabile l’intento di far identificare il voto. La collocazione della preferenza fuori dal riquadro non è sufficiente quando la volontà di votare la candidata risulta chiara e l’anomalia non rivela tale intento.

  • art. 1, comma 76, legge 7 aprile 2014, n. 56

    Infatti, è da condividere quanto affermato a riguardo dell’applicazione di tale norma in una fattispecie analoga a quella oggetto di questo giudizio nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 29 agosto 2018, n. 5083, secondo cui «è ragionevole ritenere che la indicazione di collocare la preferenza sulla riga posta sotto il simbolo trova la sua ragione essenziale nella esigenza del legislatore di far esprimere il voto con modalità coerenti alla impostazione grafica della scheda, piuttosto che nella esigenza di fissare una modalità di espressione della preferenza stessa a pena di nullità; e comunque la indicazione sembra ragionevolmente volta a limitare i casi di voti di incerta assegnazione più che a dettare una modalità la cui mancata osservanza di per se stessa configuri oggettivamente una fattispecie di voto riconoscibile.

    L’indicazione di esprimere la preferenza nell’apposita riga orienta la compilazione della scheda, ma la sua inosservanza non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se la preferenza sia comunque attribuibile con certezza e se ricorrano elementi di riconoscibilità.

  • art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    Conforta tale iter logico anche la circostanza che (come rileva l’appellato) il DPR n.570/1960, all’art. 57, dopo aver previsto che i voti di preferenza si esprimono scrivendo nominativi dei candidati “nelle apposite righe” tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, poi dispone che “sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata”.

    Una preferenza nominativa può essere efficace anche se scritta in uno spazio diverso da quello appositamente predisposto, purché si riferisca a un candidato della lista votata e la volontà elettorale sia certa.

  • art. 130 c.p.a.

    Di tale provvedimento e degli atti del procedimento elettorale ad esso presupposti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento con gravame proposto ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm., depositato in data 15 giugno 2026 e notificato in data 18 giugno 2026, deducendo «Violazione di legge art. 64 del DPR n. 570 del 16.05.1960»

    La disposizione individua il rito con cui è stata proposta l’impugnazione elettorale; la sentenza non ne enuncia una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • In materia elettorale, il voto va conservato ogni volta che dalla scheda sia possibile desumere la volontà effettiva dell’elettore; le ipotesi di nullità, eccezionali, richiedono che segni o scritture rendano inoppugnabile e univoco l’intento di far riconoscere il suffragio oppure non ammettano alcuna ragionevole spiegazione alternativa.
  • La collocazione di una preferenza nominativa fuori dallo spazio grafico appositamente predisposto non determina di per sé la nullità: se la preferenza è chiaramente riferibile a un candidato della lista votata e non emergono elementi univoci di riconoscibilità dell’elettore, il voto deve essere ritenuto valido.
  • La prescrizione di indicare la preferenza nell’apposita riga della scheda va intesa, in coerenza con il favor voti, come regola volta a rendere ordinata l’espressione e certa l’attribuzione del voto, non come formalità la cui inosservanza comporti automaticamente nullità.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazione
RamiElezioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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