Sentenza del 12/11/2020 n. 25509 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le dogane contestarono alle societa' maggiori dazi e IVA per errata indicazione di quantità e valore su merci importate dalla Cina (recupero tributario pari a Euro 778,67), pagamento poi effettuato. Successivamente l'Amministrazione ha irrogato sanzioni amministrative calcolando che, nella dichiarazione composta da cinque singoli (partite), per due di essi la differenza eccedeva il 5% dei diritti dovuti e applicando l'art. 303 TULD (commi 1 e 3, lett. c) e d)), quantificando sanzioni per complessivi Euro 20.128,75 e sostenendo altresì l'inapplicabilita' del cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997) ritenendo ogni partita autonoma ai fini sanzionatori ai sensi dell'art. 198 DAC. Le societa' proposero ricorso; le commissioni tributarie hanno ridotto la sanzione (prima a Euro 516, poi a Euro 1.032 dalla CTR). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo: nullita' della motivazione, errata considerazione della dichiarazione cumulativa come unica per fini sanzionatori, e non applicabilita' del cumulo giuridico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il motivo di nullita' formale (lapsus calami nel dispositivo) e ha affrontato la questione sostanziale: ha interpretato le norme nazionali in armonia col diritto UE (in particolare il principio di proporzionalita') stabilendo che, in presenza di dichiarazione cumulativa, il superamento della soglia del 5% prevista dall'art. 303 TULD, comma 3, va verificato complessivamente con riguardo all'insieme delle partite contenute nella stessa dichiarazione; tuttavia, ai fini applicativi si considerano tante violazioni quanti sono i singoli elementi che hanno concorso all'eccedenza e, per evitare effetti sanzionatori sproporzionati, trova applicazione il regime del cumulo giuridico di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997 (sanzione unica per la violazione piu' grave aumentata da un quarto al doppio). Dato che la somma dei tributi sottratti non superava il 5%, la CTR ha correttamente applicato la sanzione ridotta (Euro 1.032). Spese compensate.
Norme richiamate
TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali) art. 303
Comma 1: sanzione per violazioni formali della dichiarazione; comma 3: sanzione progressiva se la differenza complessiva dei diritti accertati supera il 5%. La Corte interpreta che, in caso di dichiarazione cumulativa, la verifica del 5% debba essere fatta complessivamente sull'insieme delle partite, mentre ai fini applicativi si possono ritenere piu' violazioni e applicare il cumulo giuridico.
Reg. CE n. 2454/93 (DAC) art. 198
"qualora una dichiarazione in dogana comporti piu' articoli, le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata"
La norma comunitaria impone di considerare ciascuna partita come autonoma ai fini dell'identificazione delle violazioni; la Corte pero' ricerca un'interpretazione armonica con l'art. 303 TULD e il principio di proporzionalita', evitando che la lettera produca sanzioni eccessive.
D.Lgs. n. 472/1997 art. 12
art. 12 comma 1 (cumulo giuridico)
Stabilisce che per piu' violazioni formali della stessa disposizione si applica la sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata da un quarto al doppio. La Corte conferma l'applicabilita' del cumulo giuridico anche per violazioni derivanti da dichiarazione cumulativa, quale strumento di attenuazione e rispetto del principio di proporzionalita'.
Direttiva 2006/112/CE art. 242 e 273
articoli citati come criteri interpretativi
Forniscono parametri per la valutazione della legittimita' delle sanzioni imposte dagli Stati membri; la Corte richiama la necessita' che le sanzioni non eccedano quanto necessario per assicurare la corretta riscossione dell'imposta e prevenire frodi.
Giurisprudenza CJEU (es. Rodopi C-259/12, Dankowski C-438/09, EMS-Bulgaria C-284/11, Equoland C-272/13)
varie pronunce della Corte di Giustizia
Principio consolidato che le sanzioni fiscali devono essere proporzionate e non eccedere quanto necessario; guida la Corte di Cassazione nella valutazione dell'adeguatezza del regime sanzionatorio nazionale.
Massime di principio
- In caso di dichiarazione doganale cumulativa (più partite in unico atto) la soglia percentuale (es. 5% dell'art. 303 TULD) per l'applicazione della sanzione progressiva va verificata complessivamente sull'insieme delle partite, non necessariamente su ogni singola partita.
- Pur riconoscendo la qualificazione di piu' violazioni quando piu' partite concorrono all'irregolarita', il cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997) e' applicabile come misura attenuante/di coordinamento per evitare un carico sanzionatorio sproporzionato rispetto all'effettivo recupero tributario.
- Il diritto dell'Unione (e la giurisprudenza della Corte) impone il rispetto del principio di proporzionalita': le sanzioni devono essere adeguate e non eccedere quanto necessario a garantire la riscossione e prevenire frodi; i giudici nazionali devono interpretare le norme nazionali in armonia con tale principio.
- La considerazione formale che ogni partita sia una 'dichiarazione separata' non impone automaticamente il rifiuto del cumulo giuridico; occorre un bilanciamento sistematico per evitare esiti manifestamente sproporzionati.
- In contenziosi analoghi il giudice deve verificare sia la sussistenza della violazione sia la corretta dosimetria della sanzione, tenendo conto della gravita', dell'entita' dell'irregolarita' e dell'eventuale buona fede o frode, e applicare ove opportuno il cumulo giuridico per adeguare il trattamento sanzionatorio.
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