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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44372/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scaletta ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare, deducendo: (i) l'inutilizzabilità delle videoriprese effettuate nel giardino antistante la sua abitazione per violazione della legittima aspettativa di riservatezza e per uso di mezzi tecnici intrusivi; (ii) insufficienza e vizio di motivazione circa la gravità indiziaria e il ruolo apicale a lui attribuito nell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo l'esistenza di gruppi autonomi e la genericità delle indagini; (iii) errori di valutazione con riguardo ai singoli reati-fine (in particolare la mancata applicazione dell'ipotesi di "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 e contestazioni su prove indiziarie come il borsone); (iv) insussistenza delle esigenze cautelari, atteso che l'attività illecita sarebbe cessata con il sequestro della piantagione e che il rischio di reiterazione non sarebbe attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibili le videoriprese perché il giardino non era qualificabile come "domicilio" con aspettativa di assoluta riservatezza e le riprese non sarebbero state realizzate con tecniche particolarmente intrusive; ha considerato corretta e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria e il ruolo di promotore attribuito a Scaletta, fondato su intercettazioni, servizi di osservazione, videoriprese, sequestri e altri elementi che delineavano la struttura e le dinamiche dell'organizzazione; ha respinto i rilievi relativi all'applicabilità dell'art. 73, comma 5, ritenendo che la continuità della fornitura e la frequente presenza dell'acquirente presso l'abitazione escludevano la qualificazione come fatto lieve; ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolosità, professionalità, posizione apicale, precedenti e altro) e la congruità della custodia in carcere, precisando che il decorso del tempo non ha rilievo in presenza di adeguata motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e il provvedimento è trasmesso per gli adempimenti detentivi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma contestata per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il complesso compendio indiziario fosse idoneo a sostenere la posizione di promotore dell'associazione per il ricorrente.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 4 e 5

    Art. 73, commi 1 e 4 richiamati per i reati di cessione di stupefacenti; l'art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità) è stato valutato alla luce di una visione unitaria degli elementi e non è stato ritenuto applicabile per la continuità e le modalità della condotta.

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7

    Richiamata in relazione al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo; il Tribunale e la Cassazione hanno dato rilievo al sequestro di armi e munizioni come elemento nel quadro indiziario.

  • Codice di procedura penale, art. 189

    Richiama la necessità di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria per l'utilizzabilità di videoriprese in ambienti privati diversi dal domicilio; la Corte ha ritenuto che qui non fosse necessario perché lo spazio osservato non qualificabile come domicilio con aspettativa di riservatezza.

  • Costituzione, art. 14

    Riferimento di principio relativo alla tutela della inviolabilità del domicilio; la Corte ha distinto il caso in esame ritenendo che la registrazione non violasse il principio in quanto operata in area non tutelata come domicilio.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse stata superata dalla difesa e che il Tribunale avesse adeguatamente motivato l'attualità delle esigenze cautelari.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter e 1-bis

    Norme richiamate per gli adempimenti relativi alla comunicazione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ordina la trasmissione del provvedimento per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Le videoriprese effettuate all'esterno di un'abitazione possono essere ammesse come prova se l'area non rientra nella nozione di domicilio con una legittima aspettativa di assoluta riservatezza e se non sono state impiegate tecniche particolarmente intrusive; in caso contrario è necessario un provvedimento giudiziario motivato ex art. 189 c.p.p.
  • La qualificazione del ruolo apicale in una associazione per delinquere si fonda su un giudizio complessivo e comparativo degli elementi investigativi (intercettazioni, osservazioni, videoregistrazioni, sequestri, disponibilità di beni strumentali, contatti): la Cassazione non sostituisce la valutazione di merito se la motivazione è logica e congruente.
  • Per escludere l'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/90) il giudice deve valutare unitariamente continuità, quantità, rete di rifornimento, modalità e impatto sul mercato: la presenza reiterata dell'acquirente e la continuità della fornitura possono escludere la configurazione del fatto lieve.
  • La presunzione di necessità della custodia cautelare per reati gravi e associativi può essere superata solo con argomentazione solida; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a dispiegare effetti liberatori se sussistono indizi di pericolosità, posizione apicale, precedenti e prova di continuità dell'attività criminosa.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione degli elementi di fatto è limitato: è possibile contestare motivazione e diritto, ma non riformulare la ricostruzione probatoria del giudice del merito quando essa risulti esaustiva e logica.

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