Sentenza n. 961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6983/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6983/2024, con domanda di ottemperanza per equivalente e risarcimento di euro 23.815.000,00
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e società resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha chiesto l'ottemperanza per equivalente della sentenza del Consiglio di Stato n. 6983/2024, sostenendo la propria legittimazione e il proprio interesse ad agire e deducendo la mancata esecuzione della pronuncia. Ha domandato la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni per euro 23.815.000,00. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva, rilevando che l'associazione era intervenuta ad adiuvandum soltanto nel giudizio di appello e non era titolare della domanda accolta dalla sentenza della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, in via generale, sono legittimate a proporre il giudizio di ottemperanza soltanto le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia da eseguire, non anche soggetti che abbiano tratto un vantaggio dalla pronuncia. Nel giudizio di ottemperanza le parti conservano la posizione processuale rivestita nel giudizio di cognizione, poiché l'esecuzione della sentenza tutela il diritto del ricorrente vittorioso. La carenza di legittimazione riguarda anche l'interveniente ad adiuvandum, titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente principale. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è legittimato ad agire, in via generale, esclusivamente il soggetto la cui domanda sia stata accolta nella sentenza di cognizione della quale si chiede l'esecuzione; non è sufficiente aver tratto un vantaggio, anche concreto, dalla pronuncia.
- La posizione processuale delle parti nel giudizio di ottemperanza resta quella rivestita nel giudizio di cognizione, poiché l'azione esecutiva mira a ottenere l'attuazione dell'obbligo amministrativo corrispondente al diritto del ricorrente vittorioso.
- L'interveniente ad adiuvandum nel giudizio di cognizione, quando sia titolare di una posizione giuridica soltanto collegata o dipendente da quella del ricorrente principale, non è legittimato a proporre autonomamente il giudizio di ottemperanza della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →