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Sentenza

Sentenza del 14/11/2019 n. 29639 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, con irrogazione delle sanzioni, relativo alla compravendita di terreni siti in Albano Laziale. Hanno dedotto, tra l'altro, la decadenza dell'Ufficio, l'inapplicabilità del potere di rettifica in presenza del criterio automatico di valutazione catastale, l'assenza di edificabilità dei terreni, l'insufficiente motivazione dell'avviso e l'omessa ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio. In Cassazione hanno inoltre denunciato la mancata partecipazione al giudizio degli altri comproprietari e dell'Agenzia del Territorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, trattandosi di un avviso di rettifica fondato su elementi comuni dell'obbligazione tributaria, nei confronti degli altri comproprietari avrebbe potuto configurarsi un litisconsorzio necessario; tuttavia ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché gli altri motivi erano manifestamente infondati o inammissibili. La proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002 è stata ritenuta applicabile e l'avviso, notificato il 3 luglio 2006, tempestivo. Il criterio automatico di valutazione non era comunque applicabile, poiché i contribuenti non avevano dimostrato di averne fatto espressa richiesta e almeno una particella era edificabile secondo il PRG comunale e i certificati di destinazione urbanistica. La CTR aveva inoltre correttamente valorizzato la perizia dell'Amministrazione e non era tenuta a disporre una CTU. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    La disposizione disciplina il litisconsorzio nel processo tributario.

    Quando un atto impositivo unitario riguarda più soggetti e la contestazione investe elementi comuni della fattispecie imponibile, può essere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4

    La disposizione esclude dalla valutazione automatica i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

    Il criterio automatico catastale opera solo se ricorrono specifiche condizioni, tra cui la non edificabilità del terreno e l'espressa volontà del contribuente di avvalersene; non si applica ai terreni urbanisticamente edificabili.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51

    Consente all'Amministrazione di determinare il valore venale in comune commercio dell'immobile trasferito ai fini dell'imposta di registro.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1

    L'imposta di registro grava solidalmente sulle parti contraenti. La solidarietà, tuttavia, non esclude che, quando la rettifica riguarda elementi comuni a tutti i coobbligati, possa configurarsi un litisconsorzio necessario processuale.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76

    Prevede i termini di decadenza per la rettifica e la liquidazione dell'imposta di registro. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto applicabile la proroga biennale prevista dalla legge di condono.

  • L. n. 289 del 2002, art. 11

    Qualora l'istanza di definizione non sia presentata o sia priva di effetti, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

    Per gli atti soggetti a imposta di registro rientranti nell'ambito temporale della norma, la proroga biennale opera anche quando l'Amministrazione accerta una maggiore imposta.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    Ai fini fiscali, l'edificabilità può desumersi dalla qualificazione dell'area nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione o in assenza di strumenti attuativi.

  • Codice di procedura civile, artt. 61 e 191

    La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice e non costituisce una prova nella disponibilità delle parti.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato dell'immobile sulla base del valore venale, salvo che il contribuente dimostri di avere validamente richiesto il criterio automatico e che ne ricorrano tutte le condizioni.
  • La qualificazione urbanistica dell'area deve essere valutata al momento del trasferimento. È sufficiente che il piano regolatore adottato preveda una destinazione edificatoria; la mancanza di piani attuativi o il successivo mutamento urbanistico possono incidere sul valore concreto, ma non eliminano necessariamente l'edificabilità fiscale.
  • Quando un avviso di rettifica riguarda elementi comuni a più coobbligati, il processo può richiedere la partecipazione di tutti i soggetti interessati. La mancata integrazione del contraddittorio, però, può non determinare una cassazione con rinvio se il ricorso è comunque manifestamente infondato o inammissibile.
  • Una perizia tecnica dell'Amministrazione può fondare la rettifica se adeguatamente motivata e basata su elementi verificabili; il contribuente deve contrapporre contestazioni specifiche e, preferibilmente, una valutazione tecnica alternativa.
  • La CTU non è automatica: il giudice può negarla quando ritiene sufficienti i documenti già acquisiti o quando la questione non richiede conoscenze tecniche particolari.
  • Nel giudizio di Cassazione è essenziale indicare con precisione dove e quando le eccezioni siano state formulate nei gradi precedenti e trascrivere gli atti rilevanti; in mancanza, le censure possono essere dichiarate inammissibili.

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