Sentenza n. 1085/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1.della disposizione del Responsabile dell'Area Risorse Umane n. 55 del 30.12.2022 con cui, per quanto d'interesse, è stato approvato - con riferimento alla categoria D, profilo SOC/D assistente sociale - l'elenco recante i codici personali dei candidati valutati idonei all'esito della prova scritta di concorso nell'ambito del concorso, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 378 unità di personale di categoria D – diversi profili professionali – e di n. 199 unità di personale a tempo pieno e determinato di Categoria D, nella sola parte in cui l'elenco in questione non riporta i codici identificativi degli odierni ricorrenti; 2.della disposizione del Direttore Generale n. 57 del 9.08.2022 recante la modifica al bando di concorso nella parte in cui – a fronte del (corretto) restringimento dei requisiti professionali idonei a permettere la partecipazione al predetto concorso con riferimento al profilo SOC/D – non ha specularmente previsto un restringimento delle materie oggetto di prova scritta; 3.del bando di concorso nella parte in cui, all'art. 7, prevede che la prova scritta relativa al profilo SOC/D è volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: “principi di psicologia(…) della disabilità”; “elementi di pedagogia generale”; “legislazione nazionale e regionale in materia di disabilità”; “aspetti teorici, contenuti e metodologie inerenti alla pianificazione degli interventi, alla programmazione e all'organizzazione delle azioni a favore di utenti disabili”; 4.di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: il Diario della prova orale approvato in data 9.01.2023 e il Diario e le Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta per cui è causa; e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. – mediante partecipazione alla successiva prova orale di concorso, ovvero in subordine, alla ripetizione della prova scritta di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per il reclutamento di personale di categoria D, inclusi il bando, la modifica del bando e l'elenco degli idonei alla prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale gestita dal Formez PA per il reclutamento di personale del Comune di Napoli, contestando, con riferimento al profilo SOC/D di assistente sociale, l'elenco dei candidati risultati idonei alla prova scritta nella parte in cui non riportava i loro codici identificativi, la modifica del bando relativa ai requisiti professionali di partecipazione, il contenuto delle materie oggetto della prova scritta e gli ulteriori atti connessi. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento in forma specifica, mediante ammissione alla successiva prova orale o, in subordine, ripetizione della prova scritta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare con ordinanza n. 462 del 10 marzo 2023, i ricorrenti non hanno più preso parte alla procedura e non hanno impugnato gli atti sopravvenuti lesivi, tra cui l'approvazione della graduatoria definitiva. Tale omessa impugnazione ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse è stata inoltre espressamente dichiarata dai ricorrenti con memoria del 26 maggio 2025 e reiterata con successive memorie. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'esito e dell'articolazione del procedimento.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
art. 30 c.p.a.
Indicato dai ricorrenti quale base della domanda di risarcimento in forma specifica, non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2058 c.c.
Indicato dai ricorrenti quale base della domanda di risarcimento in forma specifica, non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'omessa impugnazione degli atti sopravvenuti della procedura concorsuale, quando siano autonomamente lesivi e incidano sulla posizione del candidato, può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso proposto contro gli atti precedenti.
- Il ricorrente può determinare l'improcedibilità del giudizio dichiarando espressamente la sopravvenuta carenza di interesse; tale dichiarazione può essere valutata unitamente al comportamento processuale complessivo della parte.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito le censure rivolte agli atti della procedura né la domanda di risarcimento in forma specifica.
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