Cassazione Civile, Ordinanza n. 31431/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva promosso davanti al Tribunale una domanda di pagamento del compenso per attività di assistenza e consulenza legale svolta in materia tributaria in favore del cliente. Il Tribunale, dopo la proposizione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., aveva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e, all’esito dell’istruttoria, aveva accolto solo parzialmente la domanda. L’avvocato aveva quindi proposto appello, ma la Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo applicabile il rito speciale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, con conseguente inappellabilità della decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato, con un primo motivo, l’apparenza della motivazione della sentenza d’appello, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la massima delle Sezioni Unite n. 4485/2018 senza sviluppare autonome argomentazioni; con un secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 339, 703 e 704 c.p.c., dell’art. 28 della legge n. 794/1942 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che, poiché il giudizio era stato effettivamente trattato e definito in primo grado con sentenza resa dopo mutamento del rito in ordinario, l’impugnazione ammissibile era l’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate entrambe le censure, osservando che, al momento della decisione di primo grado, doveva operare il principio dell’apparenza e dell’ultrattività del rito: poiché il giudice di merito aveva consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione dopo il mutamento disposto in corso di causa, la sentenza del Tribunale doveva essere impugnata con l’appello, anche se la controversia rientrava in astratto nel rito speciale per i compensi professionali degli avvocati. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l’appello e ha rinviato la causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, perché esamini nel merito il gravame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente, come avvenuto per il ricorrente nel giudizio di cassazione.
art. 702-bis c.p.c.
norma richiamata per l’introduzione del giudizio sommario poi convertito in rito ordinario.
art. 339 c.p.c.
richiamato per sostenere che la sentenza di primo grado, resa in rito ordinario, fosse appellabile.
art. 703 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sul rito sommario e sul regime delle impugnazioni.
art. 704 c.p.c.
richiamato a sostegno della disciplina delle impugnazioni nel procedimento sommario.
art. 28 della legge n. 794 del 1942
individua il rito speciale per le controversie sui compensi dell’avvocato.
art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011
prevede il rito speciale sommario per le controversie relative ai compensi professionali degli avvocati; la Corte ribadisce che tale rito prevale in astratto, ma nel caso concreto rileva il rito effettivamente adottato dal giudice di primo grado ai fini del regime delle impugnazioni.
art. 28 e ss. della legge n. 794 del 1942
richiamate come base del rito speciale applicabile alle controversie sui compensi degli avvocati.
Massime di principio
- Nelle controversie sui compensi dell’avvocato, il rito speciale previsto dalla legge professionale e dal d.lgs. n. 150/2011 è in astratto applicabile anche quando la contestazione riguardi non solo il quantum ma anche l’an della pretesa.
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, assume rilievo decisivo il rito concretamente e consapevolmente adottato dal giudice di primo grado: opera il principio dell’apparenza e dell’ultrattività del rito, per cui la sentenza va impugnata secondo le regole del rito effettivamente seguito.
- Se il giudice di primo grado, dopo aver mutato il rito, definisce la controversia con sentenza resa in forma e secondo le modalità del rito ordinario, la parte soccombente può proporre appello anche se la controversia sarebbe astrattamente soggetta a un rito speciale inappellabile.
- La motivazione della decisione d’appello è apparente quando si risolve in un mero rinvio a un precedente di legittimità senza sviluppo argomentativo autonomo riferito alla concreta vicenda processuale.
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