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Circolare

Circolare numero 49 del 29-03-2013

Premessa 1) Nuovo quadro normativo; 2) Tipologie di prestatori e attività; 2.1 Studenti, pensionati, disoccupati; 2.2 Lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito; 2.3 Lavoratori stranieri; 3) Imprenditori commerciali e professionisti; 3.1 Settore agricolo; 3.2 Committenti pubblici; 3.3 Impresa familiare; 4) Limite economico 5) I nuovi buoni lavoro; 6) Fase transitoria: art. 1, comma 33; 7) Precisazioni e ulteriori chiarimenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la riforma del lavoro occasionale accessorio operata dalla legge n. 92/2012 e dalla legge n. 134/2012, con la riscrittura dell’art. 70 e la modifica dell’art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003. Vengono chiariti i nuovi limiti economici, l’ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo, le regole specifiche per agricoltura, imprese commerciali, professionisti, committenti pubblici e impresa familiare, oltre alla disciplina transitoria per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012. La circolare contiene anche precisazioni operative su comunicazione preventiva, controlli, sanzioni, compatibilità con le prestazioni a sostegno del reddito e trattamento dei lavoratori stranieri.

Nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio (voucher) introdotta dalla legge n. 92/2012 e chiarimenti applicativi

Nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio

La circolare fornisce istruzioni sulla riforma del lavoro occasionale accessorio introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che hanno riscritto l’art. 70 e modificato l’art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003. L’intervento legislativo amplia l’utilizzabilità dei voucher, ma introduce limiti economici riferiti al prestatore e regole specifiche per alcune categorie di committenti e di prestatori.

Quadro normativo e finalità della riforma

La nuova disciplina identifica il lavoro accessorio come attività di natura meramente occasionale che non può determinare compensi superiori a determinate soglie annue. La circolare evidenzia che la riforma sostituisce la precedente impostazione, centrata sul singolo committente, con una logica fondata sul compenso complessivo percepito dal lavoratore nel corso dell’anno solare. Il nuovo sistema è accompagnato da un regime di rivalutazione annuale basato sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Limiti economici generali

Il principio cardine è che il prestatore non può percepire oltre:

  • 5.000 euro complessivi nell’anno solare con riferimento alla totalità dei committenti, pari a 6.666 euro lordi;
  • 2.000 euro annui per singolo committente, quando il committente è un imprenditore commerciale o un professionista, pari a 2.666 euro lordi.

Per il 2013 è inoltre previsto un limite speciale di 3.000 euro annui per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, pari a 4.000 euro lordi, applicabile in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. La circolare sottolinea che il controllo del rispetto dei limiti è particolarmente rilevante per il committente, in attesa del completamento delle funzionalità di monitoraggio da parte dell’Istituto.

Ambito soggettivo e oggettivo

La riforma abbandona il precedente sistema di elencazione tassativa delle attività e delle categorie ammesse. In linea generale, dal 18 luglio 2012 il lavoro accessorio può essere svolto:

  • per qualunque tipo di attività;
  • da qualsiasi soggetto, tra cui disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, pensionati, studenti e percettori di sostegni al reddito;
  • nel rispetto dei limiti economici previsti dalla legge.

Resta tuttavia incompatibile, per ragioni antielusive, l’utilizzo dell’istituto nei confronti di un lavoratore subordinato, a tempo pieno o parziale, impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

Studenti, pensionati e disoccupati

La circolare precisa che gli studenti iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possono essere impiegati nei periodi di vacanza e anche il sabato e la domenica. I periodi di vacanza sono quelli già indicati dalla circolare INPS n. 104/2008:

  • vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  • vacanze pasquali: dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
  • vacanze estive: dal 1° giugno al 30 settembre.

Gli studenti universitari con meno di 25 anni possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.

Quanto ai pensionati, sono ammessi i titolari di pensione di anzianità o anticipata, vecchiaia, reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili, oltre ai trattamenti compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa. È escluso il titolare di trattamenti che presuppongono l’assoluta e permanente impossibilità di lavorare, come l’inabilità.

Per i disoccupati e gli inoccupati viene confermato che il compenso da lavoro accessorio non incide sul relativo status.

Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito

La legge n. 134/2012 consente per l’anno 2013 l’impiego dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, entro il limite di 3.000 euro annui. Il limite è riferito al singolo lavoratore, anche se le prestazioni sono rese verso più committenti.

La circolare richiama le precedenti indicazioni INPS in materia di compatibilità e cumulabilità con tali prestazioni, specificando che esse continuano a valere sia per la disciplina transitoria dei buoni acquistati entro il 17 luglio 2012 sia per l’anno 2013. Per il periodo dal 18 luglio al 31 dicembre 2012 la circolare rinvia a successive indicazioni ministeriali.

Lavoratori stranieri

Per i lavoratori stranieri, il nuovo comma 4 dell’art. 70 dispone che i compensi da lavoro accessorio siano computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. La circolare precisa però che, per i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro accessorio da solo non è sufficiente, considerata la natura occasionale della prestazione e il livello di reddito richiesto per il titolo di soggiorno.

Imprenditori commerciali e professionisti

Per gli imprenditori commerciali e per i professionisti il legislatore introduce un ulteriore vincolo: fermo restando il limite generale di 5.000 euro per prestatore, le prestazioni rese in loro favore non possono superare 2.000 euro annui per ciascun committente.

La circolare interpreta gli imprenditori commerciali in senso ampio, includendo tutti i soggetti disciplinati dall’art. 2082 e seguenti del codice civile, con esclusione dell’impresa agricola, che è regolata separatamente. Sono ricompresi anche soggetti persone fisiche e giuridiche che operano sul mercato per produzione, gestione o distribuzione di beni e servizi.

Per i professionisti si fa riferimento all’art. 53, comma 1, del TUIR: rientrano quindi sia gli iscritti ad ordini professionali sia i titolari di partita IVA non iscritti alle casse professionali e assicurati alla Gestione separata INPS. Se il committente è un imprenditore commerciale o un professionista in veste di committente privato, resta applicabile il limite generale di 5.000 euro annui per prestatore.

Settore agricolo

Il settore agricolo è disciplinato in modo specifico dall’art. 70, comma 2. La circolare distingue due ipotesi:

  • aziende agricole con volume d’affari superiore a 7.000 euro: il lavoro accessorio è ammesso solo per attività stagionali e soltanto da pensionati e studenti under 25;
  • produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972, cioè con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro: possono utilizzare i voucher per qualsiasi attività agricola, anche non stagionale, con qualsiasi prestatore, purché non iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Per il settore agricolo, la circolare afferma che non si applica l’ulteriore limite di 2.000 euro previsto per imprenditori commerciali e professionisti. Viene inoltre confermata, per il 2013, la possibilità di utilizzare anche i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui.

Committenti pubblici

Il ricorso al lavoro accessorio da parte di committenti pubblici è confermato, purché nel rispetto delle regole sul contenimento della spesa di personale e, ove esistente, del patto di stabilità interno. La circolare precisa che per "committenti pubblici" devono intendersi amministrazioni, enti e società inseriti nel conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, includendo anche gli enti locali.

Per questi soggetti resta applicabile il limite generale di 5.000 euro per prestatore. Inoltre, per i lavoratori del pubblico impiego impiegati in prestazioni accessorie, restano fermi i vincoli dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in particolare la necessità di autorizzazione per incarichi non compresi nei compiti d’ufficio.

Impresa familiare

La riforma elimina il richiamo specifico all’impresa familiare e il precedente regime speciale che prevedeva un tetto di 10.000 euro annui. Dal 18 luglio 2012, l’impresa familiare rientra nella disciplina generale del lavoro accessorio e può impiegare voucher per ogni tipo di attività, rispettando però i limiti economici generali.

La circolare osserva tuttavia che il residuo rinvio contenuto nell’art. 72, comma 4-bis, rende difficoltosa l’applicazione della nuova disciplina al regime previdenziale e assicurativo dell’impresa familiare; per questo vengono ritenute superate le precedenti disposizioni speciali e si applica la contribuzione previdenziale del 13% alla Gestione separata, secondo la disciplina generale.

Nuovi buoni lavoro e modalità di utilizzo

Il nuovo art. 72 qualifica i voucher come "buoni orari", numerati progressivamente e datati. La natura oraria serve a collegare il compenso alla durata della prestazione, evitando che un singolo buono remuneri più ore di lavoro. La circolare precisa che resta possibile utilizzare più voucher per remunerare un’ora di lavoro.

Il valore nominale del buono è fissato con decreto ministeriale e aggiornato periodicamente. Sul significato della "data", il Ministero del Lavoro ha chiarito che essa va intesa come arco temporale di utilizzo del voucher non superiore a 30 giorni dall’acquisto; tuttavia, in una successiva lettera circolare del 18 febbraio 2013, ha confermato provvisoriamente le precedenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher, nelle more dell’adeguamento delle procedure.

Per il settore agricolo, in attesa della nuova determinazione del valore orario, il Ministero ha consentito di fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni subordinate individuata dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa.

Comunicazione preventiva, verifiche e sanzioni

La circolare ribadisce l’obbligatorietà della comunicazione preventiva all’INAIL/INPS per l’attivazione delle prestazioni accessorie. In attesa del completamento del sistema di monitoraggio dei compensi, il committente può acquisire dal prestatore una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del DPR n. 445/2000 sul mancato superamento dei limiti economici; tale dichiarazione è considerata elemento necessario e sufficiente per evitare conseguenze sanzionatorie in capo al datore di lavoro.

La circolare richiama anche le conseguenze del superamento dei limiti quantitativi: secondo le indicazioni ministeriali, il rapporto può essere “trasformato” in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, almeno quando le prestazioni siano rese a favore di un’impresa o di un lavoratore autonomo e siano funzionali all’attività d’impresa o professionale.

Divieto di utilizzo indiretto e deroga per gli steward negli stadi

È ribadito il principio secondo cui il lavoro accessorio deve essere svolto direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza intermediazione, con esclusione di appalti di servizi e somministrazione di manodopera. In deroga a tale principio, per il personale adibito alle attività di steward negli stadi di calcio si richiama la disciplina speciale del D.M. 24 febbraio 2010, che consente l’utilizzo anche del lavoro accessorio per tali servizi.

Tutele e trattamento fiscale e previdenziale

La circolare conferma che le prestazioni accessorie non danno diritto a malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore. Restano ferme le tutele previdenziali e assicurative previste dall’art. 72, con contribuzione INPS alla Gestione separata e premio INAIL secondo le percentuali indicate dalla legge.

Disciplina transitoria

L’art. 1, comma 33, della legge n. 92/2012 mantiene in vigore la previgente disciplina per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013. Di conseguenza, per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012 continuano ad applicarsi le vecchie regole sugli ambiti soggettivi e oggettivi, sui limiti economici e sull’assenza di vincoli di parametrazione oraria.

La circolare include anche il caso particolare di voucher acquistati dopo il 18 luglio 2012 ma riferiti a prestazioni già comunicate prima di tale data: anche in tale situazione si ritiene applicabile il regime transitorio, per la peculiarità della fase di passaggio normativo.

Punti principali

Riforma normativa del lavoro accessorio

La legge n. 92/2012, integrata dalla legge n. 134/2012, ha sostituito integralmente l’art. 70 e modificato l’art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003. La riforma sposta il baricentro dal singolo committente al prestatore, introducendo limiti economici riferiti ai compensi complessivamente percepiti nell’anno solare e nuove regole per l’uso dei voucher.

Nuovi limiti economici

Il compenso complessivo del prestatore non può superare 5.000 euro annui con riferimento alla totalità dei committenti; per imprenditori commerciali e professionisti il limite scende a 2.000 euro annui per ciascun committente. Per i percettori di integrazioni salariali o sostegno al reddito, limitatamente al 2013, il tetto è di 3.000 euro annui per tutti i settori, compresi gli enti locali. I limiti sono soggetti a rivalutazione ISTAT.

Ambito soggettivo e oggettivo ampliato

La nuova disciplina elimina le precedenti esclusioni soggettive e oggettive, consentendo il ricorso al lavoro accessorio per ogni tipo di attività e da parte di qualsiasi soggetto, nei limiti economici previsti. Restano solo alcune eccezioni specifiche per l’agricoltura e il divieto di utilizzo da parte di lavoratori subordinati impiegati presso lo stesso datore di lavoro titolare del rapporto dipendente.

Regole speciali per agricoltura

In agricoltura il lavoro accessorio è ammesso per attività stagionali svolte da pensionati e studenti under 25, oppure per attività agricole rese a favore dei produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972, purché non siano stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Per le aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro vale solo l’ambito stagionale e i soggetti indicati; per i produttori sotto tale soglia possono essere svolte anche attività non stagionali con qualsiasi prestatore, salvo la citata esclusione.

Committenti pubblici e impresa familiare

Per i committenti pubblici il ricorso ai voucher resta possibile nei limiti delle norme sul contenimento della spesa di personale e, se previsto, del patto di stabilità interno. Per l’impresa familiare viene meno il regime speciale precedente: si applica la disciplina generale del lavoro accessorio e, secondo la circolare, la contribuzione previdenziale del 13% alla Gestione separata.

Voucher, controlli e disciplina transitoria

I buoni lavoro diventano "orari", numerati e datati; il Ministero chiarisce che la data va intesa come utilizzo entro 30 giorni dall’acquisto, salvo diversa indicazione operativa successiva che mantiene temporaneamente le previgenti modalità. Per i voucher acquistati o già richiesti entro il 17 luglio 2012 continua ad applicarsi la vecchia disciplina fino al 31 maggio 2013. Il committente può chiedere al prestatore una dichiarazione sul non superamento dei limiti economici, utile a evitare sanzioni.

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