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Circolare

Circolare numero 46 del 26-03-2013

Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e CONF.A.L.P. (Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione, in data 27/02/2013, della convenzione con la CONF.A.L.P. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono indicati le regole per la delega, gli effetti della stessa, gli obblighi di restituzione in caso di revoca o annullamento della prestazione, la misura del costo del servizio, i reciproci obblighi tra INPS e Associazione, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione e il versamento delle somme trattenute.

Convenzione INPS-CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà conto della sottoscrizione, avvenuta il 27/02/2013, della convenzione con la CONF.A.L.P. per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono illustrati i criteri di validità della delega, gli obblighi delle parti, il costo del servizio e le modalità contabili di registrazione delle somme trattenute e dei versamenti all’Organizzazione.

Ambito della convenzione e base normativa

La convenzione è stata approvata con determinazione del Presidente n. 18 del 25/01/2013 e riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. La delega richiamata è quella prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo di domanda della prestazione.

Delega: forma, efficacia e validità temporale

La delega deve essere sottoscritta dall’interessato e recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante nonché la firma del rappresentante. Essa produce effetto in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si considera concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non tiene conto delle deleghe trasmesse dopo la domanda di prestazione.

Revoca, annullamento e attribuzione errata della trattenuta

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già incassate a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Qualora la trattenuta venga attribuita per errore a un’Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni coinvolte devono essere regolati direttamente tra loro.

Obblighi informativi e oneri economici

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONF.A.L.P.. La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione deve essere espressamente riportata nell’atto di delega. L’INPS mette a disposizione dell’Associazione elenchi suddivisi per Provincia e Comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo. L’Associazione si impegna a rimborsare all’INPS, su semplice richiesta, le eventuali trattenute già versate e non dovute che non sia possibile recuperare. Il costo del servizio è fissato in € 0,74 per singola delega e resta a carico della CONF.A.L.P., insieme ad ogni altro onere, anche fiscale, connesso alla convenzione.

Responsabilità dell’INPS

L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate a ritenuta e l’Organizzazione sindacale di appartenenza.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo annuale deve essere inoltrata dall’Associazione con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA25348, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11348, per la rilevazione del debito verso la CONF.A.L.P. in contropartita del conto GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11348, devono essere effettuati a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, su conto corrente che sarà comunicato con successivo messaggio. L’eventuale saldo del conto GPA11348 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.

Dati dell’Associazione

La sede della CONF.A.L.P. è indicata in Barletta (BT), via Pizzi n. 7.

Punti principali

Sottoscrizione della convenzione e ambito

In data 27/02/2013 è stata sottoscritta la convenzione con la CONF.A.L.P. (Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 18 del 25/01/2013.

Delega del lavoratore e modalità di efficacia

La delega, prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e contenuta nel modulo di domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato, recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. Produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.

Gestione di revoca, annullamento e errata attribuzione

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Se la trattenuta è stata erroneamente attribuita a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate sono regolati direttamente tra le stesse.

Obblighi informativi, rimborsi e oneri economici

Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONF.A.L.P.; la misura del contributo dovuto deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. L’INPS mette a disposizione dell’Associazione elenchi suddivisi per Provincia e Comune con i nominativi, i dati anagrafici e l’importo trattenuto. L’Associazione si impegna a rimborsare, su semplice richiesta dell’INPS, eventuali trattenute già versate e non dovute che non sia possibile recuperare. Il costo del servizio è fissato in € 0,74 per singola delega e sono a carico della CONF.A.L.P. anche ogni altro onere, compreso quello fiscale.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo annuale deve essere inviata dall’Associazione all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola e dei successivi versamenti alla CONF.A.L.P. sono stati istituiti i conti GPA25348 e GPA11348; il primo per l’imputazione dei contributi trattenuti, il secondo per rilevare il debito verso l’Organizzazione, in contropartita del conto esistente GPA35042. Gli importi per il rimborso delle spese di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. I versamenti devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, su un conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio. L’eventuale saldo del conto GPA11348 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.

Posizione dell’INPS e sede dell’Associazione

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a ritenuta sindacale e l’Organizzazione sindacale. Viene inoltre indicata la sede della CONF.A.L.P. in Barletta (BT), via Pizzi n. 7.

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