Circolare numero 48 del 28-03-2013
1. Premessa e quadro normativo 2. Ambito di applicazione 3. Misura e durata del beneficio 4. Modalità di erogazione del beneficio 4.1 Ritiro dei voucher 5. Formazione dell’elenco delle strutture della rete pubblica e private accreditate eroganti servizi per l’infanzia 6. Accesso al contributo da parte delle lavoratrici 6.1 Pubblicazione del bando per accedere al contributo 6.2 Presentazione della domanda 6.3 Variazione della domanda 6.4 Formazione della graduatoria 7. Rinuncia del beneficio 8. Monitoraggio della spesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, il contributo alternativo al congedo parentale previsto dalla legge n. 92/2012: voucher per baby-sitting oppure contributo per servizi pubblici o privati accreditati per l’infanzia. Sono indicati destinatari, requisiti, importi, durata, modalità di domanda telematica, formazione della graduatoria basata sull’ISEE, regole di utilizzo dei voucher e procedure di rinuncia e controllo. Il beneficio è riconosciuto entro un limite di spesa annuo di 20 milioni di euro e richiede la rinuncia corrispondente a periodi di congedo parentale, con specifiche differenze tra lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata.
Voucher baby-sitting o contributo per servizi per l’infanzia per madri lavoratrici
Voucher baby-sitting e contributo per servizi per l’infanzia
La circolare disciplina la prestazione sperimentale prevista dalla legge n. 92/2012 e dal decreto interministeriale 22 dicembre 2012, consistente in un contributo alternativo al congedo parentale per sostenere la conciliazione tra lavoro e genitorialità. La misura è attiva per il triennio 2013-2015, entro un limite di spesa annuo di 20 milioni di euro, e riguarda esclusivamente le madri lavoratrici che intendano utilizzare il beneficio negli undici mesi successivi al termine del congedo di maternità.
Quadro normativo e finalità
L’intervento si colloca nel contesto della riforma del mercato del lavoro introdotta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, che prevede misure di sostegno alla genitorialità e alla partecipazione femminile al lavoro. L’art. 4, comma 24, lettera b), introduce infatti, in via sperimentale, la possibilità per la madre lavoratrice di ottenere voucher per baby-sitting oppure un contributo per servizi per l’infanzia pubblici o privati accreditati, in sostituzione di corrispondenti periodi di congedo parentale.
Soggetti beneficiari e ambito di applicazione
Possono accedere al beneficio:
- le madri lavoratrici dipendenti;
- le madri iscritte alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- le madri adottive o affidatarie.
Per la gestione separata la tutela riguarda anche le libere professioniste che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate. Non rientrano invece le lavoratrici autonome iscritte ad altre gestioni previdenziali specificamente elencate nella circolare. Il beneficio può essere chiesto anche se il congedo parentale è già stato fruito in parte, purché per ciascun figlio ricorrano i requisiti previsti. In caso di gravidanza gemellare, la domanda può essere presentata per ciascun nascituro.
Sono escluse:
- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici previsti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Misura del contributo e durata
L’importo del beneficio è pari a 300 euro mensili. La durata massima è di sei mesi, fruibili solo per frazioni mensili intere e comunque entro gli undici mesi successivi al termine del congedo di maternità. La richiesta del beneficio implica la rinuncia al corrispondente periodo di congedo parentale.
Per le lavoratrici part-time il contributo è riproporzionato in ragione della ridotta prestazione lavorativa. Per le iscritte alla gestione separata il contributo è riconoscibile per un massimo di tre mesi.
La circolare chiarisce che la frazione mensile corrisponde a un mese continuativo di congedo, collocabile liberamente, anche in successione, purché nel periodo utile previsto. Se il congedo parentale è stato già fruito in parte, il beneficio spetta solo per il numero di mesi residui compatibili con il diritto ancora disponibile.
Modalità di erogazione
Il contributo può essere utilizzato in due forme alternative:
- servizi di baby-sitting: erogazione tramite voucher lavoro cartacei;
- servizi per l’infanzia presso strutture pubbliche o private accreditate: pagamento diretto alla struttura prescelta, entro il limite di 300 euro mensili, dietro documentazione dell’effettiva fruizione del servizio.
Per i voucher baby-sitting la madre lavoratrice ritira i buoni presso la sede INPS territorialmente competente, in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda. Il ritiro può avvenire in un’unica soluzione oppure in più tranche mensili. Se il beneficio riguarda più figli, al momento del ritiro deve essere indicato il codice fiscale del figlio per cui il contributo è riconosciuto.
Comunicazione preventiva e utilizzo dei voucher
Prima dell’inizio della prestazione di baby-sitting la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio attività, indicando:
- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale della prestatrice;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- le date presunte di inizio e fine dell’attività.
La comunicazione può essere trasmessa tramite contact center INPS/INAIL, fax INAIL, sito INAIL nella sezione dedicata o presso la sede INPS. Ogni variazione o annullamento delle date presunte richiede una nuova comunicazione con le stesse modalità.
Al termine della prestazione la madre deve intestare i voucher, compilando gli appositi spazi con i dati richiesti e apponendo la propria firma. La prestatrice, una volta firmati i buoni, può incassarli presso qualsiasi ufficio postale, con documento di identità valido, entro 24 mesi dalla data di emissione. La riemissione è possibile solo in caso di furto o smarrimento denunciato all’autorità competente. I voucher non utilizzati non sono rimborsabili.
Strutture per l’infanzia e elenco INPS
Il contributo per i servizi erogati da strutture pubbliche o private accreditate è riconoscibile solo se la struttura è inserita in un elenco annuale gestito dall’INPS. L’elenco è formato sulla base delle adesioni al bando e pubblicato sul sito istituzionale, così da consentire alle lavoratrici di consultarlo preventivamente e iscrivere il minore alla struttura prima di presentare domanda.
Le strutture scolastiche o educative devono presentare domanda online e munirsi di PIN dispositivo per l’accesso alla procedura.
Domanda telematica, bando e graduatoria
L’accesso al contributo avviene tramite domanda telematica all’INPS, da presentare esclusivamente sul portale istituzionale con PIN dispositivo. Un apposito messaggio dell’Istituto annuncia la pubblicazione del bando, nel quale sono definiti tempi, modalità di presentazione e adempimenti successivi alla graduatoria.
In domanda la lavoratrice deve:
- scegliere tra voucher baby-sitting e contributo per servizi per l’infanzia;
- indicare, se opta per la seconda soluzione, la struttura prescelta;
- specificare il periodo di fruizione e il numero di mesi;
- dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
- dichiarare di aver presentato un ISEE valido.
La domanda può essere salvata e inviata in un secondo momento; fino all’invio è modificabile, poi può solo essere cancellata e ripresentata entro il termine di scadenza. Ai fini della graduatoria rilevano data e ora di invio registrate dal sistema.
La graduatoria viene formata nei limiti della copertura finanziaria e secondo i seguenti criteri:
- priorità ai nuclei con ISEE più basso;
- a parità di ISEE, ordine cronologico di presentazione della domanda.
La graduatoria è pubblicata sul sito INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando. L’Istituto comunica al datore di lavoro la riduzione proporzionale del congedo parentale conseguente all’ammissione al beneficio.
Rinuncia al beneficio e restituzione dei voucher
La rinuncia può essere esercitata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente online. Se i voucher sono già stati ritirati, quelli non ancora utilizzati devono essere restituiti alla sede INPS che li ha consegnati, per l’annullamento. La restituzione equivale a rinuncia implicita al beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo riconsegnato.
Poiché il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia comporta la restituzione di voucher per importi pari a 300 euro o multipli di 300 euro. Se la lavoratrice non restituisce i voucher percepiti e non utilizzati, la rinuncia non produce effetto e i periodi di congedo parentale precedentemente rinunciati non potranno essere recuperati. I voucher non restituiti si considerano fruiti.
L’INPS comunica al datore di lavoro, anche via PEC, l’avvenuta rinuncia e i periodi per i quali essa è stata esercitata, ai fini del reintegro del congedo parentale residuo.
Controlli e monitoraggio della spesa
L’Istituto effettua controlli sulle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti e, in caso di dichiarazioni mendaci, procede al recupero delle somme erogate, salve le disposizioni del DPR n. 445/2000. Inoltre, ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 22 dicembre 2012, l’INPS monitora la spesa anche per consentire un’eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio negli anni successivi al primo di sperimentazione.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La misura deriva dall’art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012 e mira a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, migliorando la conciliazione tra vita privata e lavoro. Il decreto interministeriale 22 dicembre 2012, pubblicato in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2013, definisce criteri e modalità di utilizzo del contributo, con limite di spesa annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Destinatari e ambito di applicazione
Possono accedere al beneficio esclusivamente le madri lavoratrici, anche adottive o affidatarie, dipendenti oppure iscritte alla gestione separata. La prestazione è utilizzabile negli undici mesi successivi al termine del congedo di maternità, in alternativa al congedo parentale, anche se in parte già fruito. Per la gestione separata sono comprese anche le libere professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionate. Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte ad altre gestioni e le lavoratrici totalmente esentate dal pagamento dei servizi per l’infanzia o che beneficiano del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Importo, durata e limiti della prestazione
Il contributo è pari a 300 euro mensili ed è erogabile per un massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere. La fruizione comporta la rinuncia al corrispondente periodo di congedo parentale. Per le lavoratrici part-time il contributo è riproporzionato. Le iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un massimo di tre mesi.
Modalità di erogazione e utilizzo
Per i servizi di baby-sitting il beneficio è erogato tramite voucher cartacei, ritirabili presso la sede INPS competente per residenza o domicilio temporaneo. Per i servizi per l’infanzia presso strutture pubbliche o private accreditate, il contributo è pagato direttamente alla struttura prescelta, entro il limite di 300 euro mensili e dietro prova dell’effettiva fruizione del servizio. I voucher non sono rimborsabili se non utilizzati e possono essere riemessi solo in caso di furto o smarrimento denunciato alle autorità competenti.
Comunicazioni preventive e regole per i voucher baby-sitting
Prima dell’inizio della prestazione di baby-sitting la madre deve fare comunicazione preventiva di inizio attività all’INAIL/INPS tramite contact center, fax, sito INAIL o sede INPS, indicando i dati identificativi richiesti. In caso di variazioni o annullamento occorre una nuova comunicazione. Il buono va intestato e firmato dalla madre prima della consegna alla prestatrice, che può incassarlo presso l’ufficio postale entro 24 mesi dall’emissione.
Elenco delle strutture per l’infanzia
Il contributo per servizi presso strutture pubbliche o private accreditate è fruibile solo se la struttura è inserita in un elenco annuale gestito dall’INPS, formato sulla base delle adesioni al bando e pubblicato sul sito istituzionale. Le strutture devono presentare domanda online con PIN dispositivo.
Domanda telematica, graduatoria e criteri di priorità
La domanda va presentata esclusivamente online sul sito INPS con PIN dispositivo. Occorre scegliere il beneficio, indicare la struttura per l’infanzia se si opta per quel contributo, specificare il numero di mesi, dichiarare la rinuncia al corrispondente congedo parentale e attestare la validità dell’ISEE. Le domande possono essere salvate e modificate fino all’invio; ai fini della graduatoria conta data e ora di invio. La graduatoria è formata entro i limiti di spesa secondo l’ISEE crescente e, a parità, secondo l’ordine di presentazione; è pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del bando.
Rinuncia, restituzione e controlli
La rinuncia è possibile dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, solo online. Se i voucher sono stati ritirati, quelli non utilizzati devono essere restituiti alla sede INPS; in mancanza la rinuncia non produce effetti e i voucher non restituiti si considerano fruiti. L’INPS comunica al datore di lavoro, anche via PEC, la rinuncia e i periodi reintegrati. Sono previsti controlli sulle dichiarazioni rese e il recupero delle somme indebitamente erogate in caso di dichiarazioni mendaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 mar 2013Circolare numero 49 del 29-03-2013
- Circolare · 26 mar 2013Circolare numero 46 del 26-03-2013
- Circolare · 26 mar 2013Circolare numero 47 del 26-03-2013
- Circolare · 25 mar 2013Circolare numero 45 del 25-03-2013
- Circolare · 22 mar 2013Circolare numero 44 del 22-03-2013
- Circolare · 21 mar 2013Circolare numero 42 del 21-03-2013
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →