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Circolare

Circolare numero 50 del 04-04-2013

1. Premessa e quadro normativo 2. Modalità di presentazione delle domande 3. Aspetti operativi 4. Gestione periodo transitorio

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° aprile 2012, ai lavoratori frontalieri residenti in Italia e occupati in Svizzera si applica il regime europeo di disoccupazione previsto dall’art. 65 del Regolamento CE n. 883/2004. Vengono indicate le modalità telematiche di presentazione delle domande, gli adempimenti operativi per le sedi INPS e le procedure di scambio informazioni con l’istituzione estera. La circolare disciplina anche il periodo transitorio, stabilendo che le domande di disoccupazione speciale presentate prima del 6 agosto 2012 nei termini della vecchia normativa devono essere considerate tempestive ai fini della disoccupazione ordinaria, se sussistono i requisiti.

Disoccupazione per lavoratori frontalieri in Svizzera: presentazione domande e gestione del periodo transitorio

Disoccupazione per lavoratori frontalieri in Svizzera: quadro normativo, domande e periodo transitorio

La circolare disciplina il trattamento di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri residenti in Italia e occupati in Svizzera, alla luce dell’evoluzione degli accordi bilaterali e dell’applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale. Vengono indicati i criteri per la presentazione delle domande, le modalità operative di gestione da parte delle sedi INPS e le regole da applicare nel periodo transitorio per le domande già presentate sotto la previgente disciplina.

Quadro normativo di riferimento

La materia è ricostruita a partire dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, che disciplina i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e attua l’accordo Italia-Svizzera sulla retrocessione finanziaria dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione, richiamando il protocollo, lo scambio di note e l’accordo amministrativo firmati a Berna il 12 dicembre 1978 e resi esecutivi con DPR 8 febbraio 1980, n. 90.

Il Protocollo addizionale all’Allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002, aveva prorogato per sette anni l’accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria. Allo scadere del termine, la Svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità di tali accordi, nonostante le richieste italiane e poi congiunte con il Governo francese. Di conseguenza, a partire da giugno 2009 si è completata l’applicabilità alla Svizzera dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, con conseguente applicazione delle regole europee in materia di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.

Estensione del Regolamento CE n. 883/2004 alla Svizzera

La circolare precisa che, dal 1° aprile 2012, in forza della Decisione n. 1/2012 adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera. A tale Stato si estendono quindi le disposizioni del Regolamento CE n. 883/2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, comprese quelle dell’art. 65 sui "disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente".

Per il disoccupato residente in Italia che abbia svolto attività lavorativa come frontaliero in Svizzera, la prestazione è erogata dall’istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione dello Stato di residenza, come se l’interessato fosse stato soggetto a tale legislazione durante l’ultima attività lavorativa. La circolare chiarisce che l’INPS applica quindi ai frontalieri in Svizzera il regime di tutela della disoccupazione previsto da tale articolo.

Decorrenza, misura e durata della prestazione

La circolare distingue il trattamento in base al periodo di maturazione del diritto:

  • per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, si applicano le norme sull’indennità di disoccupazione ordinaria;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2013, le prestazioni sono concesse secondo la legge 28 giugno 2012, n. 92, cioè secondo la disciplina dell’ASpI e della miniASpI.

In tal modo, la circolare armonizza il trattamento dei frontalieri con quello previsto per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, rinviando alla disciplina nazionale vigente per ciascun periodo.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri residenti in Italia e occupati in Svizzera devono essere presentate esclusivamente in via telematica. I canali consentiti sono:

  • il servizio web disponibile sul portale INPS, con accesso tramite PIN dispositivo;
  • i Patronati e gli intermediari dell’Istituto, tramite i servizi telematici dedicati;
  • il Contact Center, al numero gratuito 803.164 da rete fissa e al numero 06.164164 da cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza.

Per la presentazione via web il lavoratore deve accedere al percorso indicato dalla circolare sul sito INPS, nella sezione dedicata alle domande di prestazioni a sostegno del reddito e alla cessazione del rapporto di lavoro, selezionando le domande di Disoccupazione Ordinaria ovvero ASpI o MiniASpI. Nel campo "Qualifica/Categoria" deve essere indicata la dicitura "Frontaliero in Svizzera". La presentazione deve avvenire secondo le istruzioni già fornite con la circolare INPS n. 170 del 31 dicembre 2010 per la disoccupazione ordinaria non agricola, ovvero secondo quanto previsto dalla circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 per ASpI e miniASpI.

Gestione operativa delle istruttorie

Poiché dal 1° aprile 2012 ai lavoratori frontalieri in Svizzera si applica l’art. 65 del Regolamento n. 883/2004, anche le modalità di trattazione e di scambio delle informazioni seguono quanto già illustrato nella parte II, punti 3 e 4 della circolare n. 85/2010, come richiamato dalla circolare n. 3/2013.

Per i periodi di assicurazione, le informazioni devono essere tratte dal documento portatile U1. Se il lavoratore non ne è in possesso, la sede deve richiedere i dati all’istituzione estera tramite PAPER SED U001, che potrà rispondere con PAPER SED U017. Le informazioni relative alle retribuzioni devono invece essere richieste con PAPER SED U003, con risposta tramite PAPER SED U004. Nel caso in cui, per il periodo transitorio, siano ancora utilizzabili i formulari della serie E, le medesime informazioni confluiscono nel formulario E301.

Dal punto di vista informatico, l’operatore di sede provvede al caricamento delle domande nella procedura DSWEB, prelevandole dal link "Domande via Internet" presente nella barra delle applicazioni. Le domande telematiche relative ai frontalieri in Svizzera vengono visualizzate con la numerazione prevista per le domande di disoccupazione ordinaria, ASpI o miniASpI. Gli allegati alla domanda sono consultabili dagli operatori nella intranet Sistema Unico, nel percorso Processi – Prestazioni a sostegno del reddito, sezione "Domande PSR".

Gestione del periodo transitorio e salvaguardia delle domande già presentate

La circolare affronta il problema emerso dopo il messaggio n. 13142 del 6 agosto 2012, con cui è stata comunicata l’estensione della normativa comunitaria alla Confederazione Elvetica. In seguito a tale comunicazione, le strutture territoriali hanno riesaminato le domande di disoccupazione speciale presentate ai sensi della legge n. 147/1997 per trasformarle in domande di disoccupazione ordinaria.

Dal riesame è emerso che in alcuni casi le domande di disoccupazione ordinaria avrebbero dovuto essere respinte perché presentate oltre i termini o perché mancavano i requisiti assicurativi e/o contributivi richiesti. La circolare spiega che ciò dipende dal fatto che il trattamento speciale dei frontalieri in Svizzera prevedeva requisiti e termini diversi da quelli della disoccupazione ordinaria:

  • il trattamento decorreva dal giorno in cui il lavoratore aveva reso la propria disponibilità al centro per l’impiego;
  • la domanda doveva essere presentata entro 60 giorni dalla dichiarazione di disponibilità;
  • poiché la dichiarazione di disponibilità doveva avvenire entro 30 giorni dal rimpatrio, il termine massimo complessivo era di 90 giorni.

Per salvaguardare il diritto di coloro che avevano presentato una domanda di disoccupazione speciale frontalieri ex legge n. 147/1997 nei termini previsti dalla vecchia disciplina, ma oltre il termine della disoccupazione ordinaria pari a 68 giorni dalla data del licenziamento, la circolare dispone che le domande presentate prima del 6 agosto 2012 devono essere considerate tempestive ai fini della domanda di disoccupazione ordinaria. Tali domande devono quindi essere accolte, purché sussistano i requisiti normativamente previsti per la prestazione, anche al fine di evitare un possibile contenzioso giudiziario nei confronti dell’Istituto.

Punti principali

Quadro normativo e decorrenza dell’applicazione delle regole UE alla Svizzera

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa dalla legge n. 147/1997 e dagli accordi bilaterali Italia-Svizzera sulla retrocessione finanziaria dei contributi di disoccupazione, fino al venir meno della proroga svizzera e all’applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale. Dal giugno 2009 si è completata l’applicabilità alla Svizzera del Regolamento n. 1408/1971; dal 1° aprile 2012, con la Decisione n. 1/2012, si applica anche il Regolamento CE n. 883/2004, inclusivo dell’art. 65 sui disoccupati residenti in uno Stato membro diverso da quello competente.

Regime di tutela per i frontalieri residenti in Italia

Per il lavoratore frontaliero residente in Italia che perde l’occupazione in Svizzera, le prestazioni spettano secondo la legislazione dello Stato di residenza e sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza. La circolare precisa che, dal 1° aprile 2012, l’INPS applica ai frontalieri in Svizzera il regime dell’art. 65 del Regolamento n. 883/2004. Il diritto, la misura e la durata della prestazione seguono la disciplina italiana vigente: per i periodi maturati fino al 31 dicembre 2012 si applicano le regole dell’indennità di disoccupazione ordinaria; dal 1° gennaio 2013 quelle della legge n. 92/2012 su ASpI e miniASpI.

Presentazione telematica delle domande

Le domande di indennità di disoccupazione per i frontalieri in Svizzera residenti in Italia devono essere presentate esclusivamente per via telematica. I canali ammessi sono il portale web dell’Istituto con PIN dispositivo, i Patronati/Intermediari tramite i propri servizi telematici e il Contact Center (803.164 da fisso, 06.164164 da cellulare a tariffa utente). Per la presentazione via web occorre accedere al servizio "Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito" selezionando la voce relativa a cessazione rapporto di lavoro e domande di Disoccupazione Ordinaria ovvero ASpI o MiniASpI, indicando nel campo "Qualifica/Categoria" la dicitura "Frontaliero in Svizzera".

Gestione operativa e acquisizione delle informazioni assicurative e retributive

Le modalità di trattazione e scambio delle informazioni seguono quanto già previsto dalla circolare n. 85/2010 e richiamato dalla circolare n. 3/2013. Le informazioni sui periodi di assicurazione devono essere tratte dal documento portatile U1; in mancanza, la richiesta va inviata con il PAPER SED U001 all’istituzione estera, che può rispondere con il PAPER SED U017. Le informazioni sulle retribuzioni vanno richieste con il PAPER SED U003, con risposta tramite PAPER SED U004. Se ancora utilizzati per il periodo transitorio, i formulari della serie E contengono tali dati nell’E301.

Procedure interne delle sedi INPS

L’operatore di sede deve caricare le domande tramite la procedura DSWEB, recuperandole dal link "Domande via Internet". Le domande telematiche relative ai frontalieri in Svizzera vengono evidenziate con la numerazione prevista per le domande di disoccupazione ordinaria oppure di ASpI o MiniASpI. La consultazione degli allegati alla domanda è disponibile agli operatori nella intranet Sistema Unico, percorso Processi – Prestazioni a sostegno del reddito, sezione "Domande PSR".

Periodo transitorio e salvaguardia delle domande presentate con la vecchia disciplina

Dopo il messaggio n. 13142 del 6 agosto 2012, le strutture territoriali hanno riesaminato le domande di disoccupazione speciale ex legge n. 147/1997 per trasformarle in domande di disoccupazione ordinaria. Il riesame ha evidenziato casi di domande da respingere per tardività o mancanza dei requisiti assicurativi/contributivi, poiché il trattamento speciale prevedeva termini diversi: decorrenza dalla disponibilità al centro per l’impiego, presentazione entro 60 giorni dalla dichiarazione di disponibilità e, considerando il termine di 30 giorni per la dichiarazione di disponibilità dal rimpatrio, un termine massimo di 90 giorni. Per evitare contenzioso, la circolare stabilisce che le domande di disoccupazione speciale frontalieri presentate prima del 6 agosto 2012 nei termini della vecchia disciplina devono considerarsi tempestive rispetto alla disoccupazione ordinaria e accolte se sussistono gli altri requisiti previsti dalla legge.

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