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Circolare

Circolare numero 44 del 22-03-2013

Illustrazione dei criteri impositivi e della misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti particolari della contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative, a seguito della legge di stabilità 2013, sul contributo dovuto dal datore di lavoro in caso di interruzione di rapporti a tempo indeterminato che diano diritto teorico all’ASpI. Vengono definiti criteri di calcolo, casi di esclusione, modalità di versamento e codici UniEmens, oltre a precisazioni su contributo ordinario e addizionale ASpI per apprendisti, somministrati e contratti a termine. Sono richiamate anche le ipotesi particolari di apprendistato, conciliazione presso la DTL, licenziamenti collettivi e specifiche esenzioni previste per alcuni settori o procedure.

Contributo ASpI sulle interruzioni dei rapporti di lavoro e precisazioni contributive

Contributo ASpI sulle interruzioni dei rapporti di lavoro e precisazioni contributive

La circolare interviene a chiarire gli effetti della legge di stabilità 2013 sul contributo dovuto dal datore di lavoro in caso di cessazione di rapporti di lavoro, con particolare riguardo all’ASpI. Vengono definiti i criteri di imponibilità, la misura del contributo, le esclusioni, i termini di versamento e le modalità operative di esposizione nel flusso UniEmens, oltre a ulteriori precisazioni sulla contribuzione ASpI ordinaria e addizionale.

Quadro normativo e finalità

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha modificato la disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 in materia di mercato del lavoro e ASpI, riformulando in particolare il comma 31 dell’art. 2 relativo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro. La circolare fornisce i criteri di determinazione della contribuzione e le istruzioni per il relativo versamento, sciogliendo la riserva contenuta nella precedente circolare n. 140/2012.

Ambito di applicazione del contributo

Il contributo è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, a partire dal 1° gennaio 2013. Il presupposto è quindi il teorico diritto del lavoratore all’indennità, non la sua effettiva percezione.

Sono escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni conseguenti a:

  • dimissioni, salvo quelle per giusta causa o intervenute nel periodo tutelato di maternità;
  • risoluzioni consensuali, salvo quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. o da trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • decesso del lavoratore.

Misura del contributo e criteri di calcolo

La misura è fissata nel 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata negli ultimi tre anni. La circolare precisa che il riferimento è il massimale previsto dall’art. 2, comma 7, della legge n. 92/2012, pari per il 2013 a 1.180,00 euro.

Ne deriva che, per le cessazioni intervenute nel 2013, il contributo annuo per ogni dodici mesi di anzianità è pari a 483,80 euro. In caso di anzianità massima di 36 mesi, l’importo complessivo raggiunge 1.451,00 euro.

La disciplina è resa indipendente:

  • dall’importo della prestazione individuale;
  • dalla tipologia di rapporto cessato, essendo irrilevante che fosse full time o part time.

Per i rapporti inferiori ai dodici mesi il contributo va riproporzionato in base ai mesi di durata. Il mese è computato per intero se la prestazione lavorativa si è protratta per almeno 15 giorni di calendario. La circolare riporta, ad esempio, che per un rapporto di 10 mesi l’importo dovuto nel 2013 è pari a 403,16 euro.

Computo dell’anzianità aziendale

Ai fini del calcolo dell’obbligo, nell’anzianità aziendale devono essere considerati tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. I periodi a tempo determinato rilevano se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità oppure se è stata effettuata la restituzione del contributo dell’1,40%.

Non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001.

Casi particolari: apprendistato, conciliazione e licenziamenti collettivi

La contribuzione è dovuta anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione previsto dal D.lgs. n. 167/2011. Resta comunque dovuto il contributo anche quando l’apprendista si dimette per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità.

Il contributo è altresì dovuto nelle ipotesi di procedura di conciliazione presso la D.T.L. disciplinata dall’art. 7 della legge n. 604/1966, come sostituito dalla legge di riforma, quando la conciliazione si conclude con una risoluzione consensuale del rapporto e dà accesso all’ASpI.

Infine, l’art. 2, comma 35, prevede che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo sia moltiplicato per tre.

Esclusioni specifiche dal versamento

Oltre alle esclusioni generali, la circolare richiama ulteriori ipotesi di esonero previste dalla normativa:

  • fino al 31 dicembre 2016, per i datori di lavoro tenuti al contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, comma 4, legge n. 223/1991;
  • per il periodo 2013-2015, nei licenziamenti conseguenti a cambi di appalto con riassunzione presso altri datori di lavoro in applicazione di clausole sociali che garantiscano continuità occupazionale;
  • per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili dovute a completamento delle attività e chiusura del cantiere;
  • per cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito delle procedure ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991;
  • per i processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di categoria, nei limiti delle misure di tutela dei lavoratori anziani richiamate dalla normativa.

Modalità operative e termini di versamento

La legge non disciplina in modo espresso le modalità di assolvimento; pertanto, d’intesa con il Ministero del Lavoro, l’Istituto stabilisce che il contributo debba essere versato entro il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto. A titolo esemplificativo, per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo va versato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, con scadenze di versamento e trasmissione rispettivamente al 16 e al 31 luglio 2013.

Il pagamento è soggetto alla ordinaria disciplina sanzionatoria prevista per la contribuzione previdenziale obbligatoria.

Esposizione nel flusso UniEmens e arretrati

Per l’esposizione nel flusso UniEmens deve essere utilizzato il codice causale M400, con il significato di "Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012", indicando l’importo dovuto nell’apposito elemento contributivo.

Per le interruzioni intervenute nei periodi di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento può essere effettuato in via di prima applicazione senza oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Per il pagamento di tali somme arretrate va utilizzata la causale M401, con indicazione del numero di lavoratori interessati e dell’importo da pagare.

Contribuzione ASpI: precisazioni su ordinario e addizionale

La circolare richiama infine il sistema di finanziamento dell’ASpI, basato su contributo ordinario e maggiorazioni contributive.

Il contributo ordinario è dovuto in misura piena, pari a 1,31% + 0,30%, per gli apprendisti, compresi quelli per i quali opera lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011. La stessa misura complessiva del 1,61% si applica da gennaio 2013 anche agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, comma 9, del D.lgs. n. 167/2011.

Per gli apprendisti assunti tra i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il carico contributivo datoriale resta pari al 10% per 18 mesi dalla data di assunzione. Per i lavoratori somministrati, il contributo ordinario ASpI resta fissato al 1,31% e non comprende l’ulteriore 0,30% previsto per altre fattispecie.

Quanto al contributo addizionale dell’1,40%, introdotto per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, la circolare precisa che su di esso possono operare le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per le assunzioni agevolate a termine, e che esso non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.

Punti principali

Ambito del contributo sulle interruzioni di rapporti a tempo indeterminato

Il contributo è dovuto, dal 1° gennaio 2013, nei casi di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, attribuirebbe al lavoratore il teorico diritto all’ASpI. La circolare chiarisce che l’obbligo sussiste anche se l’indennità non viene effettivamente percepita.

Misura e criteri di calcolo

L’importo è pari al 41% del massimale mensile ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Per il 2013 il massimale è fissato a 1.180,00 euro, con contributo annuo di 483,80 euro per ogni annualità utile; in caso di 36 mesi l’importo massimo è 1.451,00 euro. Per rapporti inferiori ai dodici mesi il contributo è riproporzionato in base ai mesi di durata, considerando mese intero quello con almeno 15 giorni di calendario.

Anzianità aziendale e rapporti considerati

Nell’anzianità aziendale rientrano tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Sono computabili anche i periodi a tempo determinato se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se è stata restituita la contribuzione dell’1,40%. Non si computano i periodi di congedo ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001.

Casi di esclusione dal contributo

Non sono soggette al contributo le cessazioni per dimissioni, salvo dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità, le risoluzioni consensuali, salvo quelle in esito alla procedura di conciliazione presso la DTL o per trasferimento oltre 50 km/80 minuti, e il decesso del lavoratore. Sono inoltre previste specifiche esclusioni per mobilità fino al 31 dicembre 2016, per alcuni cambi di appalto e per le cessazioni nel settore edile a fine cantiere, nonché per talune procedure ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991.

Apprendistato, conciliazione e licenziamenti collettivi

Il contributo è dovuto anche per interruzioni di rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, incluso il recesso del datore di lavoro al termine della formazione. È dovuto anche se la risoluzione consensuale deriva da conciliazione presso la DTL. Dal 1° gennaio 2017, nei licenziamenti collettivi senza accordo sindacale sulla dichiarazione di eccedenza, il contributo è triplicato.

Termini di versamento e adempimenti UniEmens

Il versamento va effettuato entro il termine di denuncia del mese successivo a quello in cui si verifica la cessazione del rapporto. Per i licenziamenti avvenuti nei periodi di paga gennaio-marzo 2013 è previsto un differimento, senza oneri accessori, entro il 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Nel flusso UniEmens vanno utilizzati i codici causale M400 per il contributo ordinario e M401 per gli arretrati.

Ulteriori precisazioni sulla contribuzione ASpI

La circolare ribadisce che il contributo ordinario ASpI è dovuto in misura piena, pari a 1,31% più 0,30%, per gli apprendisti, anche se agevolati, e per gli apprendisti mantenuti in servizio dopo il periodo di formazione la medesima aliquota si applica da gennaio 2013. Per gli apprendisti assunti da liste di mobilità il carico datoriale resta al 10% per 18 mesi. Per i lavoratori somministrati il contributo ordinario è pari a 1,31% senza l’ulteriore 0,30%. Il contributo addizionale dell’1,40% può beneficiare delle riduzioni previste dall’ordinamento e non è dovuto per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità ex art. 8, comma 2, legge n. 223/1991.

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