Circolare numero 47 del 26-03-2013
A) Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2013, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori: 1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4. 2. Lavoratori agricoli a tempo determinato. 3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni. 4. Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari. 5. Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità). 6. Lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (solo maternità/paternità). B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2013, per le seguenti prestazioni: 1. Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera). 2. Assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale). 3. Assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001. 4. Congedo parentale ex art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale). 5. Art. 42, comma 5, D. Lgs. n.151/2001- indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Importi massimi per l’anno 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica le retribuzioni e gli importi di riferimento per il calcolo, nel 2013, di indennità di malattia, maternità/paternità, tubercolosi, degenza ospedaliera, assegni di maternità e congedi previsti per i familiari di portatori di handicap. Per diverse categorie di lavoratori sono indicati i minimali giornalieri, le retribuzioni convenzionali o i redditi convenzionali da assumere a base di calcolo, con valori specifici e, per il settore agricolo e per la Gestione separata, con rinvii alle precedenti circolari e ai massimali contributivi vigenti. Sono inoltre fissati gli importi degli assegni di maternità dei Comuni e dello Stato, i limiti di reddito per il congedo parentale ex art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001 e i tetti massimi per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.
Importi di riferimento per la liquidazione di prestazioni di malattia, maternità/paternità e altre prestazioni per il 2013
Importi di riferimento per prestazioni di malattia, maternità/paternità e altre prestazioni per il 2013
La circolare definisce gli importi da utilizzare nel 2013 per la liquidazione di prestazioni economiche previdenziali e assistenziali connesse a malattia, maternità/paternità, tubercolosi, degenza ospedaliera, congedi parentali e congedi straordinari. Il documento aggiorna o richiama, per diverse categorie di lavoratori, retribuzioni minimali, convenzionali o redditi di riferimento, nonché gli importi massimi e i limiti di reddito rilevanti ai fini dell’erogazione delle prestazioni.
Retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle indennità
Per gli eventi da indennizzare sulla base di periodi di paga ricadenti nel 2013, la circolare individua gli importi giornalieri di riferimento per più categorie di lavoratori.
- Lavoratori soci di società ed enti cooperativi: le indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono liquidate con riferimento a una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge pari a euro 47,07.
- Lavoratori agricoli a tempo determinato: la retribuzione di base per le prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge pari a euro 41,87.
- Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari: per il 2013 si applicano le retribuzioni convenzionali determinate dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 e riportate nella circolare n. 17 del 5 febbraio 2013.
- Lavoratori domestici e familiari: per l’indennità di maternità/paternità si utilizzano le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- euro 6,88 fino a euro 7,77 di retribuzione oraria effettiva;
- euro 7,77 oltre euro 7,77 e fino a euro 9,47;
- euro 9,47 oltre euro 9,47;
- euro 5,00 per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.
- Lavoratrici autonome: per maternità, congedo parentale e interruzione di gravidanza, si applicano importi differenziati in base alla categoria.
Tubercolosi e disciplina specifica per alcune categorie
Per l’indennità di tubercolosi, i criteri indicati nella circolare valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia. Per le categorie aventi diritto alla sola tubercolosi, la prestazione va invece erogata in misura fissa.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Per compartecipanti familiari e piccoli coloni la circolare richiama le retribuzioni medie giornaliere provinciali fissate per il 2012 dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 7 giugno 2012. Tali valori restano rilevanti per le prestazioni di malattia e tubercolosi nei primi 180 giorni e sostituiscono, per questa platea, i salari medi convenzionali determinati annualmente per provincia.
La circolare precisa inoltre che:
- eventuali prestazioni già liquidate provvisoriamente sulla base dei salari convenzionali 2011 per eventi riferiti al 2012 devono essere riliquidate sui nuovi importi;
- per il 2013, in attesa dei salari definitivi, si continuano a utilizzare temporaneamente i salari validi per il 2012, salvo conguaglio;
- per la maternità/paternità, dal 2011, si usa il reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione delle pensioni; per il 2013 esso è indicato provvisoriamente in euro 52,45.
Gestione separata: contribuzione, malattia e degenza ospedaliera
Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che non siano pensionati e non risultino assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, la circolare conferma per il 2013 l’aliquota contributiva piena pari a 27,72%.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito si ottiene applicando tale aliquota al minimale di reddito 2013, pari a euro 15.357,00, con un contributo mensile utile pari a euro 354,75.
Per gli eventi insorti nel 2013:
- il limite di reddito per l’erogazione dell’indennità di degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a euro 67.304,30;
- l’indennità di malattia è pari al 50% dell’indennità di degenza ospedaliera;
- l’indennità di malattia si calcola su euro 271,33 e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- euro 10,85 con 3-4 mensilità di contribuzione accreditate;
- euro 16,28 con 5-8 mensilità;
- euro 21,71 con 9-12 mensilità;
- l’indennità di degenza ospedaliera si calcola sul medesimo importo di euro 271,33 e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- euro 21,71 con 3-4 mesi di accrediti contributivi;
- euro 32,56 con 5-8 mesi;
- euro 43,41 con 9-12 mesi.
Assegni di maternità dei Comuni e dello Stato
La circolare, richiamando la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al 3%, definisce gli importi per il 2013 degli assegni di maternità spettanti nei casi previsti.
Per gli eventi di nascita, affidamento preadottivo o adozione avvenuti nel 2013:
- l’assegno di maternità del Comune è pari a euro 334,53 mensili, per un totale di euro 1.672,65;
- l’ISE per nuclei familiari di tre componenti è pari a euro 34.873,24;
- l’assegno di maternità dello Stato è pari a euro 2.059,43 nella misura intera.
Congedo parentale: limite di reddito per l’indennizzabilità
Ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, la circolare assume come riferimento il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico 2013, pari a euro 6.440,59.
Ne consegue che il reddito individuale massimo per il riconoscimento dell’indennità del 30% è pari a euro 16.101,47, calcolato come due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo. La circolare precisa che verrà comunicato il valore definitivo qualora differisca da quello provvisorio.
Congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap
Per i periodi di congedo riconosciuti ai familiari di portatori di handicap, ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, la circolare riepiloga il meccanismo di determinazione del tetto di spesa annuo, da ripartire tra indennità economica e accredito figurativo.
Per il 2013, sulla base della variazione ISTAT del 2,2%, risultano:
- importo complessivo annuo: euro 46.472,15;
- importo massimo annuo dell’indennità economica: euro 34.941,00;
- importo massimo giornaliero dell’indennità: euro 95,72;
- retribuzione figurativa massima annua: euro 34.941,00;
- retribuzione figurativa massima settimanale: euro 671,94;
- retribuzione figurativa massima giornaliera: euro 95,72.
La circolare chiarisce che il costo della copertura figurativa, determinato in relazione all’importo complessivo annuo e all’aliquota IVS vigente, non può comunque superare l’importo massimo dell’indennità economica.
Allegato provinciale per compartecipanti familiari e piccoli coloni
In allegato è riportata, provincia per provincia, la tabella delle retribuzioni 2012 valide ai fini previdenziali per compartecipanti familiari e piccoli coloni, con indicazione di:
- retribuzione in euro;
- contributo giornaliero in euro;
- contributo base in euro.
La tabella costituisce il riferimento operativo per la liquidazione e l’eventuale riliquidazione delle prestazioni a favore di tali soggetti.
Punti principali
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi
Sono indicati i valori da assumere per la liquidazione delle prestazioni economiche riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2013. Per i soci di cooperative si applica il minimale giornaliero di euro 47,07; per gli operai agricoli a tempo determinato il minimale è euro 41,87; per lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari si rinvia alle retribuzioni convenzionali del decreto ministeriale 7 dicembre 2012 e alla circolare n. 17/2013; per domestici e familiari sono previste retribuzioni convenzionali orarie e, per rapporti oltre 24 ore settimanali, l’importo di euro 5,00; per alcune lavoratrici autonome sono indicati importi diversi in base alla categoria.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Per compartecipanti familiari e piccoli coloni si richiamano le retribuzioni medie giornaliere provinciali determinate per il 2012 dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 7 giugno 2012. Tali valori continuano a essere utilizzati, ai fini delle prestazioni di malattia e di tubercolosi nei primi 180 giorni, in luogo dei salari medi convenzionali provinciali. Eventuali prestazioni liquidate provvisoriamente con i salari 2011 devono essere riliquidate sui nuovi importi; per il 2013, in attesa dei nuovi salari, si utilizzano temporaneamente quelli del 2012, salvo conguaglio. Per la maternità/paternità, dal 2011 si usa il reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione delle pensioni: per il 2013 è provvisoriamente pari a euro 52,45.
Gestione separata: contribuzione e prestazioni
Per gli iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati ad altra forma obbligatoria resta per il 2013 l’aliquota piena del 27,72%. Il contributo mensile utile al requisito si ottiene applicando tale aliquota al minimale di reddito 2013 pari a euro 15.357,00, con risultato di euro 354,75. Per malattia e degenza ospedaliera si richiama inoltre il limite di reddito di euro 67.304,30 per gli eventi insorti nel 2013. L’indennità di malattia è pari al 50% di quella per degenza ospedaliera e, per il 2013, si calcola su euro 271,33, con importi giornalieri di euro 10,85, 16,28 o 21,71 a seconda delle mensilità accreditate; la degenza ospedaliera è calcolata sul medesimo importo con valori giornalieri di euro 21,71, 32,56 o 43,41.
Assegni di maternità dei Comuni e dello Stato
Per il 2013, a seguito della variazione ISTAT del 3%, l’assegno di maternità concesso dai Comuni è pari a euro 334,53 mensili, per un totale di euro 1.672,65, mentre l’indicatore della situazione economica per nuclei di tre componenti è pari a euro 34.873,24. L’assegno di maternità dello Stato, per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni avvenuti nel 2013, è fissato in euro 2.059,43 nella misura intera.
Congedo parentale e congedo straordinario per assistenza a familiari disabili
Ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi di cui all’art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico 2013 è euro 6.440,59; il limite di reddito per il diritto all’indennità del 30% è quindi euro 16.101,47. Per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, il tetto massimo complessivo annuo per il 2013 è euro 46.472,15; l’importo massimo annuo dell’indennità economica è euro 34.941,00 e quello giornaliero euro 95,72, con corrispondente retribuzione figurativa massima annua, settimanale e giornaliera pari rispettivamente a euro 34.941,00, euro 671,94 e euro 95,72.
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