Regolamento (UE) 2023/808
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/808 della Commissione del 5 aprile 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di un atomizzatore riutilizzabile per sigaretta elettronica, da inquadrare nel codice NC 8543 40 00. La Commissione motiva la scelta richiamando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e il fatto che il prodotto, pur incompleto, possiede già il carattere essenziale della sigaretta elettronica. È inoltre previsto un regime transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del codice doganale dell’Unione.
Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di un vaporizzatore riutilizzabile per sigaretta elettronica e disciplina transitoria delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari nell’Unione europea, delle merci descritte nell’allegato al regolamento, in particolare di un vaporizzatore/atomizzatore riutilizzabile per sigaretta elettronica. Produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri, direttamente applicabili, e riguarda anche le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate per le merci interessate che risultino non conformi alla nuova classificazione. Non disciplina altri beni oltre a quelli specificamente descritti nell’allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/808 della Commissione interviene per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, con specifico riferimento a una merce descritta nell’allegato: un vaporizzatore riutilizzabile (atomizzatore) per sigaretta elettronica. La Commissione opera ai sensi del codice doganale dell’Unione, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Ambito e finalità
Il provvedimento è finalizzato a uniformare la classificazione doganale nel territorio dell’Unione delle merci descritte nell’allegato, evitando interpretazioni divergenti della nomenclatura combinata. Il regolamento si applica alle merci specificamente individuate nella tabella allegata e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri.
Classificazione del vaporizzatore/atomizzatore per sigaretta elettronica
La merce oggetto della decisione è un vaporizzatore riutilizzabile per sigaretta elettronica composto da base con apertura per la regolazione dell’aria e connettore, elemento riscaldante in filo metallico e cotone, contenitore di vetro e bocchino, presentato senza e-liquid. Secondo la Commissione, il prodotto è collegato al dispositivo di alimentazione tramite connettore filettato e, una volta alimentato, riscalda e vaporizza l’e-liquid per l’inalazione da parte dell’utilizzatore.
La classificazione è determinata in base alle regole generali 1, 2 a) e 6 della nomenclatura combinata. Il prodotto è classificato nel codice NC 8543 40 00 come sigaretta elettronica. È invece esclusa la classificazione nel codice NC 8543 90 00 come parte di sigaretta elettronica, poiché l’atomizzatore è considerato un assiemaggio di parti così avanzato da possedere già le principali caratteristiche dell’articolo completo; in tal senso è trattato come sigaretta elettronica incompleta ai sensi della regola generale 2 a).
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi alla nuova classificazione possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La previsione richiama espressamente l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il vaporizzatore/atomizzatore riutilizzabile per sigaretta elettronica, la classificazione stabilita è 8543 40 00.
Motivazione giuridica della classificazione
La classificazione è fondata sulle regole generali 1, 2 a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché sul testo dei codici NC 8543 e 8543 40 00. La Commissione esclude la classificazione come parte di sigaretta elettronica nel codice NC 8543 90 00, ritenendo che l’atomizzatore sia un assiemaggio di parti già sufficientemente avanzato da possedere il carattere essenziale dell’articolo completo.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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