Regolamento (UE) 2023/739
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 della Commissione del 4 aprile 2023 che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Polonia e Romania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una misura di emergenza ex articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attenuare gli effetti dell’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi ucraini in Bulgaria, Polonia e Romania. L’Unione mette a disposizione 56,3 milioni di EUR, ripartiti tra i tre Stati membri, con possibilità di cofinanziamento nazionale fino al 100% dell’importo UE assegnato. I pagamenti devono essere effettuati entro il 30 settembre 2023 e gli Stati membri interessati devono notificare alla Commissione modalità attuative, criteri di riparto, previsioni e risultati della misura.
Misura di emergenza dell’UE a sostegno degli agricoltori di Bulgaria, Polonia e Romania colpiti dall’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi dall’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica esclusivamente a Bulgaria, Polonia e Romania e agli agricoltori che producono i cereali e i semi oleosi elencati nell’allegato (frumento e frumento segalato, segale, orzo, avena, granturco, triticale, miscele dei prodotti indicati, semi di ravizzone o di colza, semi di girasole). Copre le misure di sostegno eccezionale connesse alle perdite economiche derivanti dall’aumento delle importazioni dall’Ucraina nelle regioni colpite. Le spese sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2023; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Polonia e Romania
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 della Commissione istituisce una misura di emergenza ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per far fronte agli effetti economici provocati dall’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi dall’Ucraina. Il provvedimento si inserisce nel contesto della guerra in Ucraina e della riorganizzazione delle rotte logistiche attraverso i corridoi di solidarietà UE-Ucraina, che hanno determinato pressioni sui mercati locali di Bulgaria, Polonia e Romania.
Contesto e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama l’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022 e la conseguente alterazione delle rotte marittime nel Mar Nero, da cui prima della guerra transitava la gran parte delle esportazioni ucraine di cereali e semi oleosi. Per sostenere la sicurezza alimentare globale e agevolare le esportazioni agricole ucraine, l’Unione ha sviluppato i corridoi di solidarietà UE-Ucraina; tuttavia, lo spostamento dei flussi commerciali ha comportato un aumento delle importazioni nei paesi limitrofi, con effetti di eccesso di offerta, erosione dei prezzi locali e saturazione logistica.
La Commissione considera Bulgaria, Polonia e Romania gli Stati più colpiti, in particolare nelle aree prossime alla frontiera o ai nodi di transito. Il calo dei prezzi locali incide sulla redditività delle aziende agricole e sulle decisioni di semina, con rischio di deterioramento della produzione. Per questo motivo, la situazione è qualificata come problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non riconducibile alle fattispecie degli articoli 219 o 220 del medesimo regolamento.
Ambito materiale e prodotti interessati
L’aiuto riguarda gli agricoltori che producono i prodotti elencati nell’allegato, cioè:
- frumento (grano) e frumento segalato;
- segale;
- orzo;
- avena;
- granturco;
- triticale;
- miscele dei prodotti di cui ai codici NC 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e 1008 60;
- semi di ravizzone o di colza, anche frantumati;
- semi di girasole, anche frantumati.
Dotazione finanziaria e ripartizione tra gli Stati membri
L’aiuto dell’Unione è fissato in 56 300 000 EUR, da ripartire come segue:
- Bulgaria: 16 750 000 EUR;
- Polonia: 29 500 000 EUR;
- Romania: 10 050 000 EUR.
Le somme devono essere impiegate per misure volte a compensare le perdite economiche degli agricoltori colpiti dall’aumento delle importazioni ucraine. Gli Stati membri devono scegliere i canali di distribuzione più efficaci, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, assicurando che i beneficiari finali siano gli agricoltori interessati e prevenendo distorsioni concorrenziali.
Sostegno nazionale supplementare e cumulo con altri fondi UE
Poiché l’importo UE copre solo una parte delle perdite effettive, Bulgaria, Polonia e Romania possono concedere un aiuto nazionale supplementare fino al 100% dell’importo UE assegnato a ciascuno Stato. Anche questo sostegno deve essere fondato su criteri oggettivi e non discriminatori e non deve provocare distorsioni della concorrenza.
Il regolamento consente inoltre il cumulo della misura con altri interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, offrendo agli Stati membri una certa flessibilità nell’architettura degli aiuti.
Termini di pagamento e ammissibilità della spesa
La Commissione impone un vincolo temporale stringente: le spese degli Stati membri relative ai pagamenti agli agricoltori sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se i pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2023. La stessa scadenza vale per l’eventuale sostegno supplementare nazionale.
Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, il regolamento stabilisce che, ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di entrata in vigore del regolamento.
Obblighi di notifica e monitoraggio
Al fine di consentire il controllo dell’efficacia della misura, Bulgaria, Polonia e Romania devono trasmettere alla Commissione due serie di informazioni:
- entro il 30 giugno 2023: descrizione delle misure, criteri di concessione e di riparto, effetti attesi, verifiche previste, misure anti-distorsione, previsione mensile dei pagamenti fino al 30 settembre 2023 e livello del sostegno supplementare nazionale;
- entro il 15 maggio 2024: importi totali effettivamente versati per ciascuna misura, con distinzione tra aiuto UE e aiuto nazionale, numero e tipologia dei beneficiari e valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma produce effetti concreti solo per Bulgaria, Polonia e Romania, quali destinatari della misura di emergenza.
Disposizioni principali
Finalità e destinatari dell’aiuto
È istituito un aiuto dell’Unione pari a 56 300 000 EUR per sostenere gli agricoltori che producono i cereali e i semi oleosi indicati nell’allegato. La misura mira a compensare le perdite economiche dovute all’aumento delle importazioni di tali prodotti dall’Ucraina nelle regioni colpite di Bulgaria, Polonia e Romania.
Criteri di attuazione e ammissibilità
Le misure nazionali devono essere basate su criteri oggettivi e non discriminatori, tenere conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori e non provocare distorsioni del mercato o della concorrenza. Le spese dell’Unione sono ammissibili solo se i pagamenti agli agricoltori sono stati effettuati entro il 30 settembre 2023.
Ripartizione dell’aiuto dell’Unione
L’importo massimo a carico del bilancio UE è ripartito in 16 750 000 EUR per la Bulgaria, 29 500 000 EUR per la Polonia e 10 050 000 EUR per la Romania.
Sostegno nazionale supplementare
Bulgaria, Polonia e Romania possono concedere un aiuto nazionale supplementare fino al 100% dell’importo UE loro assegnato, a condizione che sia fondato su criteri oggettivi e non discriminatori e che i pagamenti non provochino distorsioni della concorrenza. Anche tale sostegno deve essere versato entro il 30 settembre 2023.
Cumulo con altri strumenti UE
Le misure adottate ai sensi del regolamento possono cumularsi con altri interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Tasso di cambio per gli Stati non euro
Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di entrata in vigore del regolamento.
Obblighi di notifica alla Commissione
Entro il 30 giugno 2023 Bulgaria, Polonia e Romania devono notificare alla Commissione la descrizione delle misure, i criteri di concessione e di riparto, l’effetto previsto, le verifiche previste, le azioni per evitare distorsioni della concorrenza, la previsione mensile dei pagamenti fino al 30 settembre 2023 e il livello del sostegno nazionale supplementare. Entro il 15 maggio 2024 devono comunicare gli importi totali versati, distinguendo tra aiuto UE e nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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