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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/737

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 della Commissione del 4 aprile 2023 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19

Normativa europea32023R0737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà esecuzione alla sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19, reistituendo in forma corretta il dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina di determinati pneumatici per autobus o autocarri. La Commissione ricalcola i margini di undercutting e di pregiudizio, ripristina le aliquote per le imprese interessate e disciplina gli effetti sui dazi già versati, compresi rimborso e sgravio dell’eccedenza. Contestualmente cessa la registrazione delle importazioni avviata in pendenza della riapertura dell’inchiesta.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici per autobus o autocarri, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito dell’annullamento parziale del precedente regolamento da parte del Tribunale dell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, attualmente classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese. La misura riguarda solo le società espressamente elencate nell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e nell’allegato, con effetti distinti per il periodo 8 maggio 2018-12 novembre 2018 e per il periodo dal 13 novembre 2018 in poi; per le società non coinvolte nella riapertura restano ferme le misure precedenti. Il regolamento disciplina anche rimborso/sgravio degli importi eccedenti e la cessazione della registrazione delle importazioni disposta con il regolamento (UE) 2022/1175.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pneumatici per autobus o autocarri originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 della Commissione dà attuazione alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19, con cui era stato annullato, per alcune imprese esportatrici cinesi, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e, in connessione, il regolamento (UE) 2018/1690. La Commissione riprende quindi l’inchiesta dal punto in cui si è verificata l’illegittimità e reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese.

Il regolamento si muove nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e richiama espressamente l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1. La Commissione richiama inoltre l’articolo 266 TFUE, osservando che l’esecuzione della sentenza comporta la sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto che elimini i vizi rilevati dal giudice dell’Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

La misura riguarda le importazioni nell’Unione di pneumatici di gomma, nuovi o ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010). Il regolamento opera nei confronti delle società espressamente indicate nell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, nonché delle società elencate nell’allegato, tutte riconducibili alla Repubblica popolare cinese.

Le aliquote sono differenziate temporalmente in ragione della riapertura parziale dell’inchiesta e della successiva adozione del regolamento antisovvenzioni (UE) 2018/1690. Per il periodo compreso tra l’8 maggio 2018 e il 12 novembre 2018 si applicano aliquote diverse rispetto a quelle in vigore dal 13 novembre 2018. Per le imprese non coinvolte nella riapertura e nella registrazione restano invece immutate le misure precedenti.

Motivazione della riapertura e questioni esaminate

La Commissione spiega che la sentenza del Tribunale ha individuato due profili essenziali di illegittimità: da un lato, un confronto non equo dei prezzi nel calcolo dell’undercutting e dei margini di pregiudizio; dall’altro, la mancata divulgazione di informazioni essenziali e alcune incoerenze nella ponderazione dei dati relativi ai produttori dell’Unione. In particolare, il Tribunale ha censurato l’adeguamento del prezzo all’esportazione operato per analogia con l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, nonché l’omessa revisione e divulgazione di taluni indicatori microeconomici.

La Commissione precisa che restano valide tutte le risultanze del regolamento impugnato non toccate dalla sentenza, e quindi non riapre l’intera inchiesta, ma solo i profili incisi dall’annullamento. Su questa base vengono riesaminati gli effetti sui prezzi delle importazioni cinesi, il nesso di causalità, i margini di pregiudizio e gli elementi necessari a sanare la violazione dei diritti di difesa.

Determinazione dell’undercutting e compressione dei prezzi

Per conformarsi alla sentenza, la Commissione rivede il calcolo dell’undercutting eliminando l’adeguamento automatico applicato ai prezzi all’esportazione delle vendite tramite organismi collegati. Sulla base dei dati ricalcolati, il margine medio ponderato di undercutting rivisto è pari al 14,7 %.

La Commissione aggiunge anche un’analisi autonoma della compressione dei prezzi. Rileva che il mercato dell’Unione degli pneumatici per autobus e autocarri è molto competitivo e sensibile al prezzo, e che nel periodo in esame i prezzi medi dell’industria dell’Unione sono diminuiti mentre i costi di produzione unitari sono scesi meno o sono aumentati in alcuni segmenti. Ne conclude che, anche a prescindere dall’undercutting, le importazioni oggetto di dumping hanno esercitato un effetto di compressione sui prezzi dell’industria dell’Unione.

Nesso di causalità

Sulla base del nuovo calcolo dell’undercutting e dell’analisi della compressione dei prezzi, la Commissione conferma l’esistenza del nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Le ulteriori cause di pregiudizio già esaminate nella procedura originaria restano, secondo la Commissione, non idonee a interrompere tale nesso.

Ricalcolo dei margini di pregiudizio

Il regolamento ricalcola i margini di pregiudizio per tutti i soggetti interessati dalla riapertura, tenendo conto dell’esigenza di un confronto equo tra prezzi all’importazione e prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile. La Commissione osserva che, nel caso concreto, non disponeva di informazioni sufficientemente dettagliate sui costi di produzione per NCP e ha quindi utilizzato, in modo simmetrico, i prezzi di vendita finali dell’industria dell’Unione e i prezzi di vendita finali dei produttori esportatori, con gli opportuni adeguamenti.

I margini di pregiudizio rivisti rilevanti per la misura sono i seguenti:

  • gruppo GITI: 28,51 %
  • gruppo Hankook: 10,31 %
  • Aeolus/Pirelli: 27,56 %
  • altre società cooperanti: 23,15 %
  • Zhongce Rubber Group Co., Ltd: 55,07 %
  • Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd e Hefei Wanli Tire Co., Ltd: 55,07 %

Diritti di difesa e divulgazione dei dati

Una parte rilevante del regolamento è dedicata alle contestazioni della CRIA sulla tutela del contraddittorio. La Commissione afferma di aver divulgato i fatti e le considerazioni principali il 10 gennaio 2023, concedendo un termine per le osservazioni, poi prorogato, e di aver effettuato ulteriori divulgazioni il 30, 31 gennaio e 8 febbraio 2023. La CRIA aveva chiesto più tempo per tenere conto del Capodanno cinese e aveva sollevato censure sulla mancata comunicazione di taluni dati riservati.

La Commissione respinge le doglianze e ritiene che i produttori esportatori interessati abbiano ricevuto le informazioni pertinenti per esercitare i propri diritti di difesa. Viene inoltre giustificata la scelta di non trasmettere alla CRIA alcuni dati riservati, poiché le lettere di autorizzazione non sarebbero state sufficientemente specifiche per consentire la divulgazione di informazioni confidenziali ad un’associazione di categoria.

Indicatori macroeconomici e microeconomici dell’industria dell’Unione

Per i microindicatori, la Commissione ricalcola i dati alla luce della nuova ponderazione delle PMI e verifica che la revisione non alteri in modo sostanziale le risultanze già formulate. Vengono esaminati prezzi, costi di produzione, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito, sia a livello complessivo sia per il livello 3, distinguendo tra PMI e grandi imprese.

Per gli indicatori macroeconomici, la Commissione integra il fascicolo con informazioni ulteriori sulle fonti dei dati forniti dall’ETRMA e su come tali dati sono stati aggregati. Riguardo all’elenco delle PMI che hanno cessato la produzione, la Commissione conclude che la divulgazione integrale dei nominativi avrebbe potuto compromettere l’anonimato dei denuncianti e quindi mantiene la riservatezza di tali informazioni, pur fornendo l’elenco nel fascicolo non riservato ove possibile.

Misure definitive, rimborso e riscossione

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo in forma specifica, cioè in EUR per unità, distinguendo due periodi:

  • dall’8 maggio 2018 al 12 novembre 2018;
  • dal 13 novembre 2018 in avanti.

Le principali aliquote sono:

  • GITI Tire (Anhui), GITI Tire (Fujian), GITI Tire (Hualin), GITI Tire (Yinchuan): 46,81 EUR/unità nel primo periodo; 35,74 EUR/unità dal 13 novembre 2018;
  • Chongqing Hankook Tire e Jiangsu Hankook Tire: 21,12 EUR/unità; poi 17,37 EUR/unità;
  • Aeolus Tyre, Aeolus Tyre (Taiyuan), Qingdao Yellow Sea Rubber e Pirelli Tyre: 39,77 EUR/unità; poi 0;
  • altre società cooperative elencate nell’allegato: 37,98 EUR/unità; poi 10,29 EUR/unità;
  • Zhongce Rubber Group Co., Ltd: 49,31 EUR/unità; poi 0;
  • Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd e Hefei Wanli Tire Co., Ltd: 61,76 EUR/unità; poi 4,48 EUR/unità.

L’articolo 2 prevede il rimborso o lo sgravio di ogni dazio antidumping versato in eccedenza rispetto agli importi ora fissati. Eventuali rimborsi già effettuati in seguito alla sentenza del Tribunale devono essere recuperati fino all’importo stabilito dal regolamento. L’articolo 3 estende l’applicazione del dazio alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175, mentre l’articolo 4 abroga tale registrazione e dispone la cessazione della stessa da parte delle autorità doganali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione richiama inoltre l’articolo 109 del regolamento finanziario per il calcolo degli interessi dovuti in caso di rimborso a seguito di sentenza dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica ed esecuzione della sentenza

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 1, ed è emanato per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 nelle cause T-30/19 e T-72/19. La Commissione richiama l’articolo 266 TFUE e la facoltà di sostituire l’atto annullato con un nuovo atto che rimuova l’illegittimità riscontrata.

Riesame dei prezzi e del nesso di causalità

A seguito dell’annullamento del precedente regolamento, la Commissione ricalcola i margini di undercutting senza l’adeguamento per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base quando le vendite avvengono tramite organismi collegati, e conclude che il margine medio ponderato di undercutting rivisto è pari al 14,7 %. In ogni caso conferma anche la compressione dei prezzi e ribadisce il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Ricalcolo del margine di pregiudizio

La Commissione rivede i margini di pregiudizio per conformarsi alla sentenza e determina, tra gli altri, i seguenti livelli: gruppo GITI 28,51 %, gruppo Hankook 10,31 %, Aeolus/Pirelli 27,56 %, altre società cooperanti 23,15 %, Zhongce Rubber Group Co., Ltd 55,07 %, Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd e Hefei Wanli Tire Co., Ltd 55,07 %. Tali valori conducono alla determinazione del dazio antidumping definitivo nei limiti della regola del dazio inferiore.

Tutela dei diritti di difesa e divulgazione dei dati

Il regolamento affronta le censure relative ai diritti di difesa e conferma la correttezza della divulgazione effettuata nel gennaio-febbraio 2023. La Commissione considera legittima la divulgazione selettiva di dati riservati solo ai produttori esportatori interessati, respinge le doglianze sulla tempistica e conclude che la CRIA e le società interessate hanno potuto presentare osservazioni entro termini sufficienti.

Determinazione delle aliquote definitive

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo per il prodotto interessato e stabilisce aliquote specifiche in EUR/unità per società e per periodo. Per il periodo 8 maggio 2018-12 novembre 2018: GITI 46,81; Hankook 21,12; Aeolus/Pirelli 39,77; altre società cooperanti 37,98; Zhongce 49,31; Weifang Yuelong e Hefei Wanli 61,76. Dal 13 novembre 2018: GITI 35,74; Hankook 17,37; Aeolus/Pirelli 0; altre società cooperanti 10,29; Zhongce 0; Weifang Yuelong e Hefei Wanli 4,48.

Rimborso, sgravio e recupero di importi eccedenti

L’articolo 2 prevede che qualsiasi dazio antidumping definitivo versato in eccesso rispetto agli importi stabiliti dal regolamento sia rimborsato o sgravato secondo la normativa doganale applicabile. Gli eventuali rimborsi già effettuati in seguito alla sentenza del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19 devono essere recuperati dalle autorità che li hanno effettuati fino all’importo fissato dall’articolo 1.

Effetti sulla registrazione delle importazioni

L’articolo 3 dispone che il dazio antidumping definitivo si applichi anche alle importazioni registrate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175. L’articolo 4 abroga tale registrazione e invita le autorità doganali a cessarla.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdifesa commercialedoganecommercio internazionale

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