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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1177

Regolamento delegato (UE) 2023/1177 della Commissione del 5 aprile 2023 che integra il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco predefinito di occupazioni ai fini del sistema di informazione visti

Normativa europea32023R1177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento (CE) n. 767/2008 introducendo un elenco predefinito e armonizzato di occupazioni da selezionare nel VIS quando viene compilato il campo sull'attuale occupazione del richiedente. La finalità è standardizzare e rendere più specifici i dati occupazionali raccolti nelle domande di visto, utilizzando la classificazione ISCO-08 almeno fino al livello 2, con possibilità di livelli più dettagliati. L'atto disciplina anche le modalità di selezione in base allo status del richiedente, prevede un filtro di supporto nel sistema e fissa la sua applicazione all'entrata in funzione del VIS riformato.

Regolamento delegato che stabilisce l'elenco predefinito delle occupazioni da utilizzare nel sistema di informazione visti (VIS) per la compilazione del campo relativo all'attuale occupazione del richiedente.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti per i visti degli Stati membri quando inseriscono nel fascicolo della domanda VIS i dati relativi all'attuale occupazione del richiedente. L'elenco predefinito si usa per le domande di visto e, secondo il contesto del regolamento (CE) n. 767/2008, per la gestione delle informazioni sui visti per soggiorni di breve durata e di lunga durata e sui permessi di soggiorno. Non si applica ai familiari di cittadini dell'Unione soggetti a discipline specifiche ai sensi della direttiva 2004/38/CE, né ai familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante in cui è presentata la domanda. L'applicazione del regolamento è differita alla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134; restano inoltre le regole di partecipazione differenziata di Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo gli atti Schengen richiamati nei considerando.

Regolamento delegato (UE) 2023/1177 sullo schema predefinito delle occupazioni nel VIS

Il regolamento delegato completa il regolamento (CE) n. 767/2008, che disciplina il sistema di informazione visti (VIS), introducendo un elenco armonizzato di occupazioni da utilizzare nella compilazione del campo relativo all'attuale occupazione del richiedente. La misura risponde all'esigenza, richiamata nei considerando, di rendere i dati occupazionali sufficientemente specifici e confrontabili tra Stati membri, utilizzando la classificazione internazionale tipo delle professioni ISCO-08.

Finalità e contesto normativo

L'atto si inserisce nel quadro della riforma del VIS operata dal regolamento (UE) 2021/1134. Il considerando evidenzia che, nel modulo di domanda di visto di breve durata, i richiedenti devono indicare la propria occupazione attuale e che, al momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo della domanda ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 767/2008, l'autorità competente deve selezionare tale occupazione da un elenco predefinito. Il regolamento delegato serve quindi a standardizzare questa selezione e a migliorarne la qualità informativa.

Elenco predefinito e livello di dettaglio

L'allegato contiene l'elenco predefinito delle occupazioni, strutturato secondo ISCO-08 in:

  • livello 1: gruppi principali;
  • livello 2: gruppi intermedi;
  • livello 3: gruppi minori;
  • livello 4: gruppi di unità.

Secondo il considerando, l'autorità competente per i visti dovrebbe selezionare gruppi di posizioni lavorative almeno al livello 2, ma può utilizzare anche i livelli 3 o 4 se disponibili. L'elenco copre le grandi famiglie professionali, tra cui dirigenti, professioni intellettuali e scientifiche, professioni tecniche intermedie, impiegati d'ufficio, professioni commerciali e dei servizi, personale specializzato in agricoltura, artigiani e operai specializzati, conduttori di impianti e macchinari, professioni non qualificate e forze armate.

Regole operative per la compilazione nel VIS

L'articolo 1 disciplina in modo dettagliato la compilazione del campo "attuale occupazione" nel fascicolo della domanda VIS:

  • l'autorità competente seleziona una delle cinque opzioni di base: lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, disoccupato/non occupato, pensionato, studente;
  • se l'opzione è lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, l'occupazione effettiva deve essere scelta dall'elenco dell'allegato;
  • se l'opzione è disoccupato/non occupato, pensionato o studente, non si seleziona alcuna occupazione dall'elenco;
  • se il richiedente è minore, risultano visibili e selezionabili solo lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, disoccupato/non occupato e studente, con esclusione del pensionato;
  • il campo deve assistere l'autorità competente filtrando le opzioni in base alle selezioni già effettuate.

Esclusioni e regimi speciali

Il regolamento precisa che l'elenco predeterminato non si applica a specifiche categorie di familiari di cittadini dell'Unione soggetti alla direttiva 2004/38/CE o a regimi equivalenti di libera circolazione derivanti da accordi internazionali, quando non siano titolari della carta di soggiorno prevista da tale direttiva. Analogamente, l'elenco non si applica ai familiari di cittadini del Regno Unito che siano essi stessi beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante in cui viene presentata la domanda di visto.

Ambito territoriale e partecipazione degli Stati membri

Nei considerando si precisa che, trattandosi di atto basato sull'acquis di Schengen, il regolamento vincola la Danimarca in virtù della notifica di recepimento; l'Irlanda non partecipa all'adozione, non è vincolata né soggetta ad applicazione. Per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel quadro dei rispettivi accordi di associazione.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione è differita alla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134. L'atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Disposizioni principali

Elenco predefinito delle occupazioni

Integra il regolamento (CE) n. 767/2008 stabilendo un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative da utilizzare nel VIS per l'attuale occupazione del richiedente, basato sulla classificazione internazionale ISCO-08.

Modalità di compilazione del campo occupazione

L'autorità competente per i visti deve scegliere una delle opzioni: lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, disoccupato/non occupato, pensionato, studente. Se seleziona lavoratore dipendente o autonomo, deve poi scegliere l'occupazione dall'elenco dell'allegato; se seleziona disoccupato/non occupato, pensionato o studente, non seleziona alcuna occupazione dall'elenco.

Regola specifica per i minori

Se il richiedente è un minore, sono visibili e selezionabili solo le opzioni lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, disoccupato/non occupato e studente; l'opzione pensionato non è disponibile.

Supporto informatico nella selezione

Il campo relativo all'attuale occupazione nel fascicolo VIS deve aiutare l'autorità competente a individuare il gruppo di posizioni lavorative pertinente filtrando le opzioni sulla base delle selezioni precedenti.

Esclusioni e regimi particolari

L'elenco predeterminato non si applica ai familiari di cittadini dell'Unione soggetti alla direttiva 2004/38/CE o a regimi equivalenti di libera circolazione, se non titolari della carta di soggiorno, né ai familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell'accordo di recesso nell'eventuale Stato ospitante.

Ambito geografico e partecipazione degli Stati

Il regolamento è vincolante per la Danimarca; l'Irlanda non partecipa né è vincolata; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein l'atto è qualificato come sviluppo dell'acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi di associazione.

Entrata in vigore e applicazione

Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a partire dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievistisistema informativo vistiimmigrazioneacquis di schengenprotezione dei dati

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