Regolamento (UE) 2023/741
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/741 della Commissione del 5 aprile 2023 concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxamil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione dispone il mancato rinnovo dell'approvazione dell'oxamil, poiché la valutazione scientifica non ha consentito di accertare il rispetto dei criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le criticità riguardano in particolare i rischi per operatori e consumatori, con superamenti dell'AOEL, dell'ARfD e dell'ADI indicati dall'EFSA. Conseguentemente l'oxamil viene espunto dall'elenco delle sostanze approvate e gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che lo contengono entro il 30 giugno 2023, con eventuale periodo di tolleranza non oltre il 30 settembre 2023.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxamil e conseguente modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva oxamil e, per effetto riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell'ambito del regime di approvazione e rinnovo previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri, chiamati a revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxamil e, se del caso, a concedere un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del medesimo regolamento. È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Mancato rinnovo dell'approvazione dell'oxamil
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/741 della Commissione interviene nell'ambito del sistema di approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che, sulla base della valutazione scientifica disponibile, non è possibile confermare che l'oxamil soddisfi i criteri di approvazione; per questo ne dispone il mancato rinnovo e adegua di conseguenza l'elenco delle sostanze approvate.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
L'oxamil era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2006/16/CE ed è quindi stata considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata all'Italia, quale Stato membro relatore, e alla Francia, quale Stato membro correlatore, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il fascicolo è stato ritenuto completo e il progetto di relazione valutativa è stato trasmesso all'EFSA e alla Commissione.
Il 30 marzo 2022 l'EFSA ha comunicato le proprie conclusioni, rilevando diversi motivi di preoccupazione. In particolare, per tutti gli impieghi rappresentativi valutati è stato riscontrato un rischio elevato di superamento dell'AOEL, anche con l'uso di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la valutazione del rischio alimentare acuto ha evidenziato un superamento dell'ARfD per tutti gli impieghi rappresentativi su tutte le colture commestibili. Per l'esposizione tramite acqua potabile, la TMDI attraverso il metabolita IN-D2708 superava l'ADI per adulti, bambini e neonati in tutti gli impieghi rappresentativi; la TMDI attraverso il metabolita IN-A2213 superava l'ADI per i neonati.
Ragioni del mancato rinnovo
La Commissione, anche dopo aver invitato il richiedente a formulare osservazioni sulle conclusioni dell'EFSA e sulla relazione sul rinnovo, ha ritenuto che le argomentazioni presentate non fossero sufficienti a dissipare i motivi di preoccupazione. Di conseguenza non è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 fossero soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente oxamil.
Effetti normativi: cancellazione dall'elenco delle sostanze approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la riga 116 dell'allegato, parte A, relativa all'oxamil. In questo modo la sostanza cessa di figurare tra le sostanze attive approvate a livello dell'Unione.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxamil entro il 30 giugno 2023. È inoltre previsto che l'eventuale periodo di tolleranza concesso a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scada entro il 30 settembre 2023. Il considerando 16 chiarisce che tali misure transitorie mirano a concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per l'adeguamento amministrativo.
Rapporto con la proroga precedente e nuova domanda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/116 aveva prorogato l'approvazione dell'oxamil fino al 31 ottobre 2023 per consentire il completamento della procedura di rinnovo. Poiché la decisione di mancato rinnovo è stata adottata prima di tale data prorogata, il presente regolamento si applica anteriormente a quella scadenza. Resta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'articolo 1 stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva oxamil non è rinnovata, con effetti sulla sua permanenza tra le sostanze approvate ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo nell'allegato, parte A, la riga 116 relativa all'oxamil.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
L'articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxamil entro il 30 giugno 2023.
Periodo di tolleranza
L'articolo 4 prevede che l'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba scadere entro il 30 settembre 2023.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Dal considerando 18 risulta che il regolamento si applica anteriormente alla data di scadenza prorogata del 31 ottobre 2023 fissata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/116.
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