Regolamento (UE) 2023/738
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/738 della Commissione del 4 aprile 2023 che reistituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà esecuzione alla sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19, reistituendo un dazio compensativo definitivo su specifici pneumatici cinesi per autobus e autocarri. La Commissione ricalcola i margini di undercutting, di pregiudizio e gli indicatori di danno, affrontando le criticità individuate dal Tribunale in tema di confronto equo e diritti di difesa. Il testo disciplina anche il rimborso o lo sgravio degli importi eventualmente pagati in eccesso e la sorte delle importazioni registrate. Le nuove misure si applicano dal 13 novembre 2018, con effetti differenziati per il periodo precedente l’entrata in vigore del regolamento antisovvenzioni definitivo.
Reistituisce, a seguito di sentenza del Tribunale, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificati nei codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda in particolare i produttori esportatori elencati all’articolo 1, paragrafo 2, e nell’allegato, nonché le importazioni già registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175. Le disposizioni di rimborso e sgravio riguardano i dazi compensativi eventualmente versati in eccesso rispetto ai nuovi importi reistituiti. Non modifica le aliquote per i produttori esportatori non interessati dall’avviso di riapertura e dalla registrazione.
Reistituzione di un dazio compensativo definitivo su pneumatici cinesi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/738 della Commissione dà esecuzione alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19, annullando e sostituendo parzialmente le misure antisovvenzioni precedentemente adottate. L’intervento riguarda pneumatici nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese.
La Commissione, richiamando l’articolo 266 TFUE e il regolamento (UE) 2016/1037, ha riaperto parzialmente l’inchiesta per correggere gli errori individuati dal Tribunale, in particolare sul confronto equo dei prezzi, sui margini di undercutting e sul rispetto dei diritti di difesa. Il regolamento finale reistituisce i dazi compensativi con effetti dal 13 novembre 2018 e disciplina il coordinamento con le importazioni registrate e con eventuali rimborsi già eseguiti.
Contesto procedurale e sentenza del Tribunale
La sequenza procedurale richiamata dal regolamento è la seguente:
- 4 maggio 2018: regolamento (UE) 2018/683 con dazio antidumping provvisorio;
- 18 ottobre 2018: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 con dazio antidumping definitivo;
- 9 novembre 2018: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 con dazi compensativi definitivi;
- 4 maggio 2022: sentenza del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19, che annulla il regolamento 2018/1579 e il regolamento 2018/1690 per le società rappresentate da CRIA e CCCMC e, per Zhongce Rubber Group Co., Ltd, limita l’annullamento alle modifiche introdotte dal regolamento impugnato nel regime antidumping.
Il Tribunale ha censurato, tra l’altro:
- il metodo di confronto dei prezzi ai fini dell’undercutting, perché non equo quando il prezzo all’esportazione veniva adeguato per le vendite tramite organismi collegati senza analoga correzione per i produttori dell’Unione;
- la mancata revisione e divulgazione di tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività dopo la revisione della ponderazione;
- la violazione dei diritti di difesa per omessa comunicazione di dati considerati essenziali.
Riapertura dell’inchiesta e garanzie procedurali
Dopo la sentenza, la Commissione ha riaperto parzialmente le inchieste antidumping e antisovvenzioni limitatamente all’esecuzione della decisione giudiziaria e ha disposto la registrazione delle importazioni interessate. Nel corso della riapertura ha effettuato una divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali il 10 gennaio 2023, poi integrata da ulteriori divulgazioni il 30 e 31 gennaio 2023, concedendo alle parti la possibilità di formulare osservazioni.
La CRIA, il gruppo GITI, Hankook, Aeolus/Pirelli, Hämmerling e Opoltrans hanno presentato osservazioni. La Commissione ha respinto le contestazioni sui presunti vizi dei diritti di difesa, ritenendo che:
- i dati riservati potessero essere comunicati direttamente solo ai produttori esportatori interessati e non all’associazione CRIA, salvo autorizzazione esplicita;
- i termini concessi fossero sufficienti, anche tenendo conto del Capodanno cinese;
- non vi fosse un obbligo di ulteriore divulgazione provvisoria in caso di riapertura.
È intervenuto anche il consigliere-auditore, che ha ritenuto ragionevole la proroga concessa e non ha accordato ulteriori estensioni.
Determinazione dell’undercutting e compressione dei prezzi
Per conformarsi alla sentenza, la Commissione ha ricalcolato i margini di undercutting senza applicare, per analogia, l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base alle vendite dell’industria dell’Unione effettuate tramite organismi collegati. Ha quindi confrontato i prezzi all’esportazione corretti con i prezzi dell’industria dell’Unione, senza ulteriori adeguamenti per stadio commerciale, ritenendo che:
- non emergesse un andamento dei prezzi tale da richiedere ulteriori correzioni;
- le vendite dirette e indirette dei produttori dell’Unione non mostrassero differenze sistematiche tali da incidere sul confronto;
- i diversi tipi di cliente non imponessero aggiustamenti ulteriori.
Il margine medio ponderato di undercutting rivisto è stato fissato al 14,7 %.
In via subordinata, la Commissione ha comunque ribadito l’esistenza di una compressione dei prezzi: nel periodo in esame il prezzo medio dell’industria dell’Unione si è ridotto dell’8 % mentre il costo unitario di produzione è diminuito del 6 %; per il livello 3 si è registrato un calo del prezzo di vendita del 5 % a fronte di un aumento del costo unitario dell’1 %. Le importazioni cinesi, in aumento nei volumi e in calo nei prezzi, avrebbero quindi compresso i prezzi dell’industria dell’Unione.
Nesso di causalità e pregiudizio
Sulla base dei margini di undercutting riveduti e della compressione dei prezzi, la Commissione ha confermato il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Ha ritenuto che gli altri fattori non avessero spezzato o attenuato in modo decisivo tale nesso.
La revisione ha confermato anche i margini di pregiudizio, applicando il principio del dazio inferiore e tenendo conto dei diversi esiti per ciascun esportatore/gruppo. I margini di pregiudizio rivisti sono stati fissati come segue:
- gruppo Xingyuan: 55,07 %;
- gruppo GITI: 28,51 %;
- gruppo Hankook: 10,31 %;
- Aeolus/Pirelli: 27,56 %;
- società cooperative in entrambe le inchieste: 23,15 %;
- Zhongce Rubber Group Co., Ltd: 55,07 %;
- Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd e Hefei Wanli Tire Co., Ltd: 55,07 %.
Ricalcolo degli indicatori di pregiudizio e dati divulgati
La sentenza aveva imposto di divulgare alcuni dati essenziali e di ricalcolare tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività, dopo la revisione della ponderazione tra PMI e grandi imprese. La Commissione ha quindi riesaminato:
- prezzi, costi di produzione, costo del lavoro e scorte;
- redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito;
- situazione specifica del livello 3, delle PMI e delle grandi imprese;
- indicatori macroeconomici e fonti dei dati;
- elenco delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno cessato la produzione;
- quota delle PMI nell’industria dell’Unione e volume delle vendite delle PMI cooperative.
Dall’analisi riveduta è emerso che le tendenze complessive non mutavano in modo sostanziale: la situazione dell’industria dell’Unione continuava a mostrare un pregiudizio notevole, con redditività in calo, flussi di cassa deteriorati, riduzione degli investimenti e peggioramento dell’utile sul capitale investito, soprattutto nel livello 3 e nelle PMI.
Misure definitive e importi applicabili
Alla luce del riesame, la Commissione ha reistituito un dazio compensativo definitivo, in applicazione della regola del dazio inferiore, fissando i livelli definitivi per gruppo/società. Il regolamento prevede inoltre che il dazio compensativo sia riscosso anche sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento (UE) 2022/1175.
Per il periodo dal 13 novembre 2018, gli importi definitivi sono:
- GITI Tire (Anhui), GITI Tire (Fujian), GITI Tire (Hualin), GITI Tire (Yinchuan): 11,07 EUR/unità;
- Chongqing Hankook Tire e Jiangsu Hankook Tire: 3,75 EUR/unità;
- Aeolus Tyre, Aeolus Tyre (Taiyuan), Qingdao Yellow Sea Rubber, Pirelli Tyre: 39,77 EUR/unità;
- altre società cooperative elencate nell’allegato: 27,69 EUR/unità;
- Zhongce Rubber Group Co., Ltd: 57,28 EUR/unità;
- Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd: 57,28 EUR/unità;
- Hefei Wanli Tire Co., Ltd: 57,28 EUR/unità.
Rimborso, sgravio e registrazione
Il regolamento stabilisce che i dazi corrisposti in eccesso rispetto ai nuovi importi devono essere rimborsati o sgravati secondo la normativa doganale. Eventuali rimborsi già effettuati dopo la sentenza del Tribunale devono essere recuperati fino all’importo dovuto in base alle nuove aliquote. Inoltre le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione disposta dal regolamento (UE) 2022/1175, che viene abrogato.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Sul piano temporale, la Commissione distingue tra:
- il periodo dal 13 novembre 2018, per i dazi compensativi reistituiti;
- il periodo dall’8 maggio 2018 al 12 novembre 2018, per la parte antidumping correlata alla riapertura e alla ricostruzione delle misure conseguenti alla sentenza.
Il testo chiarisce inoltre che i produttori esportatori non interessati dalla riapertura restano soggetti alle aliquote precedentemente vigenti e non sono toccati dalla presente reistituzione.
Disposizioni principali
Reistituzione del dazio compensativo definitivo
L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC, limitatamente alle società indicate. Gli importi sono espressi in EUR/unità e decorrono, in via generale, dal 13 novembre 2018. Sono previste aliquote specifiche per il gruppo GITI (11,07 EUR/unità), per il gruppo Hankook (3,75 EUR/unità), per Aeolus/Pirelli (39,77 EUR/unità), per le altre società che hanno collaborato ad entrambe le inchieste (27,69 EUR/unità), per Zhongce Rubber Group Co., Ltd (57,28 EUR/unità), per Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd (57,28 EUR/unità) e per Hefei Wanli Tire Co., Ltd (57,28 EUR/unità).
Rimborso e sgravio dei dazi versati in eccesso
L’articolo 2 prevede che qualsiasi dazio compensativo definitivo pagato in base al regolamento (UE) 2018/1690 in misura superiore al nuovo dazio reistituito sia rimborsato o sgravato. La richiesta va presentata alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile. Gli eventuali rimborsi già effettuati in seguito alla sentenza del Tribunale devono essere recuperati fino all’importo fissato nel nuovo articolo 1, paragrafo 2.
Applicazione alle importazioni registrate
L’articolo 3 dispone che il dazio compensativo definitivo sia riscosso anche sulle importazioni registrate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175, adottato per garantire l’efficacia della futura reistituzione delle misure dopo la riapertura dell’inchiesta.
Cessazione della registrazione
L’articolo 4 invita le autorità doganali a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175, che viene abrogato.
Entrata in vigore
L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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