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Ordinanza

Ordinanza n. 910/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio predisposto dall’INPS, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non riconosceva i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio l’INPS ha depositato memoria e documentazione dalle quali potrebbe emergere l’adozione di nuove determinazioni favorevoli alle istanze del ricorrente, in adesione alle evoluzioni giurisprudenziali intervenute sulla materia. Il ricorrente non ha formulato osservazioni e non è comparso all’udienza.

La decisione

Il Collegio non ha definito il giudizio nel merito né ha dichiarato immediatamente la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità. Rilevata la possibile sopravvenienza di determinazioni amministrative favorevoli, ha assegnato alle parti il termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per il deposito di eventuali memorie sulla questione relativa alla possibile cessata materia del contendere o, in subordine, all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La causa resta quindi interlocutoria.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    Invocato dal ricorrente quale fondamento del diritto ai sei scatti stipendiali da includere nel calcolo del trattamento di fine servizio; il provvedimento non ne definisce l’interpretazione sostanziale.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Invocato dal ricorrente quale ulteriore fondamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio; il provvedimento non ne definisce l’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando nel corso del giudizio l’amministrazione adotta nuove determinazioni potenzialmente satisfattive della pretesa azionata, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla possibile cessazione della materia del contendere o sull’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prima di definire il giudizio.
  • La questione relativa alla sopravvenuta carenza di interesse o alla cessata materia del contendere, se rilevata d’ufficio sulla base di atti depositati nel corso del giudizio, può essere sottoposta alle parti mediante assegnazione di un termine per memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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