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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34183/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico). La difesa ha lamentato vizi di motivazione per omissione di valutazione di atti favorevoli (precedente procedimento a Milano, relazione del personale del carcere di Tolmezzo attestante dissociazione e buona condotta, tempo decorso dagli ultimi fatti contestati e modificazione dell'imputazione), sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto portare alla sostituzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non presenti vizi sindacabili in sede di legittimità: il Tribunale ha adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari richiamando la gravità dei fatti, il ruolo dell'imputato nell'associazione per traffico di stupefacenti (gestione di denaro e attività in Lombardia), la preesistente condanna definitiva per reato associativo e l'assenza di elementi convincenti di rescissione del vincolo associativo o di effettiva resipiscenza. Il Tribunale ha inoltre spiegato l'inadeguatezza del domicilio e l'inefficacia del braccialetto elettronico a prevenire contatti criminosi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare; utilizzata come titolo del rimedio esperito dal ricorrente.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la custodia cautelare quando sussiste concreto pericolo di reiterazione dei reati. La Corte richiede una valutazione prognostica fondata su modalità del fatto, personalità dell'imputato e condizioni oggettive/ambientali.

  • art. 73 e art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti che disciplinano il traffico e l'associazione finalizzata al traffico. Indicano la natura dei reati ascritti all'imputato, rilevante per la gravità e le esigenze cautelari.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che ha inciso sul requisito di attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ricorda che la valutazione prognostica non richiede un pericolo imminente ma una probabilità prossima al momento della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze processuali per ricorsi inammissibili; qui applicato per condanna alle spese processuali.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in relazione alla mancata sussistenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria, confermando che non sussistono motivi per esentare il ricorrente dal pagamento dell'ammenda.

  • art. 94, comma I-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sugli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia cautelare, non riesamina i fatti né rivaluta il peso degli elementi probatori: il controllo è limitato alla legittimità e alla logica della motivazione dell'atto impugnato.
  • Per giustificare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione (art. 274 c.1 lett. c), occorre una valutazione prognostica che consideri sia la personalità e i precedenti dell'imputato sia condizioni oggettive/ambientali; il pericolo non deve essere necessariamente imminente, ma prossimamente concreto.
  • Il mero decorso del tempo o la buona condotta carceraria non sono automaticamente idonei a dimostrare la cessazione del pericolo; è necessario che emergano elementi concreti e motivati di dissociazione e di modifica stabile della condotta.
  • La semplice invocazione di strumenti di controllo (es. braccialetto elettronico) non è sufficiente quando i reati contestati possono essere agevolmente posti in essere anche a distanza o tramite intermediari; il giudice deve valutare l'efficacia del mezzo rispetto al rischio concreto.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in cassazione è necessario individuare vizi formali o di illogicità evidente nella motivazione, oppure violazioni di legge; la mera divergenza di valutazione sui fatti non basta.

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