Sentenza n. 955/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (i) della determinazione del Responsabile del Servizio I - Servizio Relazioni Esterne, Turismo, Politiche sociali, Pubblica Istruzione - del Comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del Reg. Gen.), avente ad oggetto «affidamento ad un soggetto collaboratore-gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (FNPSA) - codice progetto 272 pr 2, annualità 2025-2026 - CIG: b74336dbd6 - aggiudicazione operatore economico: "i colori della solidarietà" - raggruppamento temporaneo di professionisti - rettifica determina n. 682 del 21.11.2025»; (ii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del Reg. Gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del Reg. Gen.), con la quale è stata disposta l'ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il RTI controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell'8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell'11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l'indizione della gara può, in caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del Bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell'Amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell'appalto alla Società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2025: (i) della determinazione del Responsabile del Servizio I - Servizio Relazioni Esterne, Turismo, Politiche sociali, Pubblica Istruzione - del Comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del Reg. Gen.); (ii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del Reg. Gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del Reg. Gen.), con la quale è stata disposta l’ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il RTI controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell’8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell’11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l’indizione della gara può, in caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell’Amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto alla Società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 4 gennaio 2026: per l’annullamento (i) della determinazione del Responsabile del Servizio I - Servizio Relazioni Esterne, Turismo, Politiche sociali, Pubblica Istruzione - del Comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del Reg. Gen.); (ii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del Reg. Gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del Reg. Gen.), con la quale è stata disposta l’ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il RTI controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell’8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell’11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l’indizione della gara può, in caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell’amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto alla società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dall’Associazione Solidarietà ODV l’8 gennaio 2026: per l’annullamento 1) del punto 9.1 Requisiti di idoneità professionale del disciplinare di gara della procedura per “Affidamento ad un soggetto collaboratore – gestore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (FNPSA) – Codice progetto 272 – PR – 2, ANNUALITÀ 2025 – 2026 – CUP: F59I23002030001 – CIG: B74336DBD6” nella parte in cui ha stabilito per le Cooperative sociali la “iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, (ove istituito)” e nella parte in cui nell’ultimo periodo, disciplinante espressamente i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ha previsto la sola dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di iscrizione e copia dello Statuto, per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione CCIAA ad essi appartenenti; 2) dei verbali del seggio di gara nr. 3 del 3.9.2025, 4 del 7.10.2025, 5 del 16.10.2025 e 6 del 22.10.2025 nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara; 3) del verbale del responsabile del servizio I del Comune di Minturno del 10.11.2025 di verifica di chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara; 4) della determinazione del responsabile del servizio I – servizio relazioni esterne, turismo, politiche sociali, pubblica istruzione del Comune di Minturno n. 682 del 21.11.2025, con cui, tra gli altri, sono stati approvati i verbali del seggio di gara nr. 3 del 3.9.2025, 4 del 7.10.2025, 5 del 16.10.2025 e 6 del 22.10.2025 e il verbale del 10.11.2025 di verifica di chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara; 5) della determinazione del responsabile del servizio I – servizio relazioni esterne, turismo, politiche sociali, pubblica istruzione del Comune di Minturno n. 687 del 21.11.2025, con la quale è stata rettificata la precedente determinazione del responsabile del servizio I – servizio relazioni esterne, turismo, politiche sociali, pubblica istruzione del Comune di Minturno n. 682 del 21.11.2025 nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ARTEINSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE il 17 febbraio 2026: per l’annullamento (i) della determinazione del Responsabile del Servizio I - Servizio Relazioni Esterne, Turismo, Politiche sociali, Pubblica Istruzione - del Comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del Reg. Gen.); (ii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del Reg. Gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del Reg. Gen.), con la quale è stata disposta l’ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il RTI controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell’8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell’11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l’indizione della gara può, in caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell’amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto alla società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a un RTI della procedura aperta per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi SAI per il biennio 2025-2026, unitamente agli atti di gara, all'ammissione del RTI, alla verifica dei requisiti e alla lex specialis
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ammissione e l'aggiudicazione al RTI controinteressato, deducendo: la mancata iscrizione della cooperativa sociale mandante all'Albo regionale delle cooperative sociali; l'inidoneità professionale della mandante per asserita non corrispondenza tra attività prevalente e oggetto dell'appalto; la mancata iscrizione della mandataria, associazione di volontariato, al Registro delle imprese; l'insufficiente capacità economico-finanziaria della mandante, alla luce dei modesti fatturati, delle perdite e dell'erosione del patrimonio netto; l'illegittimità della clausola del disciplinare che consentiva a una sola impresa raggruppata di dimostrare il requisito tecnico dei servizi analoghi; l'omessa indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza; false dichiarazioni della mandante; la non conformità dell'offerta tecnica al criterio relativo alle strutture abitative. Con i secondi motivi aggiunti ha dedotto la mancata iscrizione della mandante nel Registro degli enti operanti a favore degli immigrati. Con i terzi motivi aggiunti, successivi alla stipula del contratto, ha contestato la sostituzione degli immobili indicati in gara e la riduzione delle strutture utilizzate in fase esecutiva. Il RTI aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale contro alcune prescrizioni del disciplinare e contro la mancata esclusione della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso il Comune di Formia per difetto di legittimazione passiva, compensando le spese nei suoi confronti. Nel merito ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto non fondata la censura sull'iscrizione all'Albo regionale, poiché, dopo l'attivazione del RUNTS, l'Albo regionale del Lazio non era più operativo per gli enti del Terzo settore e la cooperativa risultava iscritta al RUNTS. Ha escluso che il codice ATECO determini il possesso dell'idoneità professionale: esso ha funzione prevalentemente statistica e non certificativa; è invece sufficiente una congruenza tendenziale e globale tra l'oggetto sociale risultante dalla visura camerale e l'oggetto dell'appalto, congruenza ravvisata nel caso concreto. Ha ritenuto legittima la partecipazione della mandataria ODV senza iscrizione alla CCIAA, essendo essa un organismo non tenuto a tale iscrizione e avendo prodotto dichiarazione e statuto come previsto dal disciplinare. Ha ritenuto sufficiente il possesso complessivo del requisito economico-finanziario da parte del raggruppamento, ai sensi dell'art. 68, commi 9 e 11, d.lgs. 36/2023. Ha escluso l'illegittimità della clausola che consentiva a una sola impresa di dimostrare il requisito tecnico dei servizi analoghi: negli appalti di servizi la corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione è rimessa alla lex specialis, e la non frazionabilità riguardava il requisito, non il servizio oggetto dell'appalto. Ha respinto i primi motivi aggiunti, rilevando che l'art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 riguarda le offerte economiche, mentre la procedura prevedeva esclusivamente un'offerta tecnico-qualitativa a costo fisso; inoltre, la prescrizione sugli oneri di sicurezza nel piano dei costi non era prevista a pena di esclusione e tali costi potevano rientrare nei costi indiretti. Ha escluso le false dichiarazioni, in coerenza con quanto già accertato sui requisiti. Ha ritenuto che l'eventuale carenza dell'offerta rispetto al criterio B2 potesse incidere sul punteggio, non determinare l'esclusione, e che comunque la valutazione tecnica non presentasse macroscopiche illegittimità; la ricorrente non aveva fornito la prova di resistenza. Ha dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti per consumazione del potere di impugnazione e divieto di frazionamento delle impugnazioni, essendo fondati sulla stessa documentazione già esaminata nei primi motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibili i terzi motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, poiché riguardavano la fase esecutiva del contratto, devoluta al giudice ordinario, con possibilità di translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse conseguente al rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune di Minturno e del RTI controinteressato, liquidate in euro 10.000 ciascuno; spese compensate nei confronti del Comune di Formia.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura aperta utilizzata per l'affidamento.
art. 108, comma 5, d.lgs. 36/2023
Consente, nel caso concreto, l'aggiudicazione secondo criteri esclusivamente qualitativi a fronte di un costo fisso.
art. 68, commi 9 e 11, d.lgs. 36/2023
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale; i raggruppamenti e i consorzi ordinari sono ammessi se gli operatori partecipanti possiedono complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali.
Il requisito di capacità economica-finanziaria può essere posseduto complessivamente dal raggruppamento; negli appalti di servizi la disciplina della corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione è rimessa alla lex specialis.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
L'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza riguarda le offerte economiche; non si applica, nel caso deciso, a una procedura con sola offerta tecnico-qualitativa e senza offerta economica.
art. 94 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai requisiti e alle cause di esclusione, senza una specifica applicazione autonoma ulteriore rispetto alle valutazioni compiute sui requisiti del RTI.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai requisiti di idoneità professionale e capacità dell'operatore economico.
art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla conformità dell'offerta, ma non ritenuto violato dal TAR.
art. 42 d.lgs. 286/1998
Indicato nei secondi motivi aggiunti in relazione al Registro degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per consumazione del potere di impugnazione.
art. 52 d.P.R. 394/1999
Richiamato con l'art. 42 d.lgs. 286/1998 nei secondi motivi aggiunti, dichiarati inammissibili.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione davanti al giudice ordinario delle questioni relative alla fase esecutiva del contratto, con conservazione degli effetti processuali nei termini previsti.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati per le domande di inefficacia del contratto e di subentro, rimaste prive di accoglimento per il rigetto dell'impugnazione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato per una domanda di accesso incidentale, già respinta con precedente ordinanza collegiale.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati nell'epigrafe processuale in relazione alla forma della decisione e al rito applicabile alle controversie in materia di contratti pubblici.
Massime di principio
- Negli appalti di servizi e forniture, il requisito di capacità economica, finanziaria e tecnica può essere posseduto complessivamente dal raggruppamento, salvo diverse e specifiche prescrizioni della lex specialis; il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione non opera automaticamente negli stessi termini previsti per gli appalti di lavori.
- Quando la lex specialis qualifica come non frazionabile il requisito dell'esperienza in servizi analoghi, la non frazionabilità riguarda il requisito di qualificazione e consente che esso sia dimostrato da una sola impresa raggruppata, senza implicare che sia indivisibile il servizio oggetto dell'appalto.
- Il requisito di idoneità professionale fondato sull'iscrizione camerale non richiede una perfetta sovrapponibilità tra attività indicata nel registro e oggetto dell'appalto: è sufficiente una congruenza tendenziale, valutata globalmente sulla base dell'oggetto sociale e delle attività concretamente pertinenti. I codici ATECO hanno funzione statistica, fiscale e contributiva e non costituiscono, da soli, prova decisiva dell'idoneità professionale.
- L'obbligo di indicazione separata degli oneri aziendali per la sicurezza previsto dall'art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 presuppone un'offerta economica; non determina l'esclusione in una procedura strutturata esclusivamente su un'offerta tecnico-qualitativa a costo fisso, quando la lex specialis non preveda espressamente tale indicazione a pena di esclusione.
- La proposizione di un primo atto di motivi aggiunti fondato su documentazione già ostesa consuma il potere di impugnazione rispetto agli ulteriori profili ricavabili dalla medesima documentazione: successivi motivi aggiunti sono inammissibili per divieto di frazionamento, salvo che il primo atto sia oggettivamente inidoneo a produrre tale effetto.
- Le controversie relative alle vicende del rapporto negoziale successive alla stipula del contratto d'appalto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; non possono essere introdotte davanti al giudice amministrativo mediante motivi aggiunti diretti contro l'aggiudicazione.
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