Cassazione Civile, Ordinanza n. 33862/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la validità di un'intimazione di pagamento per tasse automobilistiche relative al 2009, notificata il 27 febbraio 2018. In particolare contestava: 1) la ritenuta competenza territoriale dell'ufficio di Roma che aveva emesso l'intimazione, sostenendo di risiedere a Villafranca di Verona dal 2015; 2) l'omessa o carente pronuncia sulla questione della competenza territoriale e il preteso travisamento della documentazione sulla residenza; 3) la prescrizione del credito tributario, deducendo che la tassa automobilistica sarebbe soggetta a prescrizione triennale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura si risolveva nell'allegazione di un fatto non veicolato come vizio di legittimità; il secondo inammissibile per difetto di specificità e mancata individuazione del fatto decisivo asseritamente omesso; il terzo inammissibile per difetto di interesse, poiché la CTR aveva già riconosciuto il termine triennale, ma aveva affermato l'interruzione della prescrizione per effetto di atti successivi di riscossione, profilo non colpito dal ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il primo motivo non denunciava un vizio di legittimità ma solo un fatto, che il secondo non rispettava il requisito di specificità richiesto per il vizio motivazionale e che il terzo era privo di interesse perché non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla durata della prescrizione ma sulla sua interruzione mediante notifiche intervenute nel tempo. Nessuna pronuncia sulle spese, perché la resistente non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
L'atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente.
art. 24 d.P.R. n. 602/1973
Il ruolo va consegnato al concessionario competente per l'ambito territoriale di riferimento.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso deve veicolare specifici vizi di legittimità; la mera allegazione di un fatto non integra motivo ammissibile.
art. 366 c.p.c.
È richiesto il requisito di specificità dei motivi; l'omesso esame deve riguardare un fatto decisivo chiaramente individuato.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia presuppone che la questione sia stata effettivamente devoluta e non esaminata dal giudice di merito.
art. 100 c.p.c.
Manca interesse a impugnare quando la doglianza non colpisce la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 2946 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 2953 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma non decisivo nel caso, poiché la CTR aveva già applicato il termine triennale.
art. 2943, ultimo comma, c.c.
La Corte rileva che la CTR aveva fatto corretta applicazione dell'interruzione della prescrizione per effetto degli atti notificati.
art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, conv. in l. n. 53/1983
La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale.
art. 1, d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016
È richiamato per il subentro automatico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a Equitalia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura deve essere formulata come deduzione di uno specifico vizio previsto dall'art. 360 c.p.c.; la mera riproposizione di un fatto storico o di una diversa lettura del materiale istruttorio non è di per sé sufficiente.
- Il motivo che deduce omessa pronuncia o vizio motivazionale deve essere specifico e individuare chiaramente il fatto decisivo trascurato dal giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La doglianza è inammissibile per difetto di interesse quando non investe la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha già accolto in astratto la regola invocata dalla parte ma ha deciso sulla base di un diverso presupposto, come l'interruzione della prescrizione.
- In materia di tassa automobilistica, il termine di prescrizione è triennale; tuttavia la questione decisiva diventa la verifica degli eventuali atti interruttivi notificati nel tempo.
- La competenza territoriale degli uffici della riscossione si raccorda al domicilio fiscale del contribuente e all'ambito territoriale dell'ente creditore; la contestazione di tale competenza richiede una censura processualmente corretta e non la sola allegazione del mutamento di residenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33839/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33840/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33848/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33849/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33850/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33851/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →