Sentenza del 24/05/2018 n. 3491 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Estinzione società - Successione soci - Legittimazione processuale - Litisconsorzio necessario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio secondo cui, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci succedono nella posizione processuale della società estinta ai sensi dell'art. 110 c.p.c. La prosecuzione o instaurazione del giudizio deve pertanto coinvolgere i soci in qualità di successori, in situazione di litisconsorzio necessario processuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda gli effetti processuali della cancellazione di una società in accomandita semplice dal registro delle imprese. L'estinzione della società determina il venir meno della sua capacità processuale, analogamente alla morte della persona fisica. I soci, quali successori dell'ente estinto, subentrano quindi nella legittimazione processuale precedentemente spettante alla società. Essi devono partecipare al giudizio in litisconsorzio necessario per ragioni processuali, indipendentemente dal fatto che il rapporto sostanziale sia eventualmente scindibile.
Norme richiamate
Art. 110 c.p.c.
Se la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
La norma è applicata per analogia all'estinzione della società: la cancellazione dal registro delle imprese è equiparata alla morte della persona fisica e i soci subentrano nella posizione processuale della società estinta.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non elimina automaticamente i rapporti processuali pendenti: questi proseguono nei confronti o da parte dei soci successori.
- In caso di estinzione dell'ente durante il processo, occorre individuare i successori e integrarli nel giudizio, anche quando il rapporto sostanziale potrebbe essere divisibile.
- Il litisconsorzio dei soci è necessario per ragioni processuali: la mancata partecipazione dei soggetti subentrati può determinare un vizio del contraddittorio.
- Prima di proseguire un giudizio tributario contro una società, è necessario verificare se essa sia stata cancellata dal registro delle imprese e, in tal caso, individuare i soci successori da chiamare in causa.
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