Cassazione Penale, Sentenza n. 17325/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato le condanne pronunciate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sent. 30/09/2020), deducendo varie censure: per MICILLO Ciro contestazione della responsabilità per concorso in estorsione (affermazione che mancassero violenza o minaccia e che fosse semplice amico della vittima), esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis,1 c.p., contestazione della recidiva specifica infraquinquennale e richiesta delle circostanze attenuanti generiche; per MARCIANO Alberto censura sul diniego delle attenuanti generiche e sulla presunta eccessività della pena; per MARCIANO Davide e FRANCESCO contestazione della responsabilità per intestazione fittizia (ruolo secondario/subalterno), esclusione dell'aggravante di agevolazione mafiosa e richiesta di attenuanti generiche; per MARCIANO Michele contestazione dell'intestazione fittizia per ruolo secondario, richiesta del riconoscimento della partecipazione di minima importanza, e delle attenuanti generiche. In sintesi, i motivi impugnatori miravano a rimettere in discussione la valutazione di fatto e la concreta qualificazione giuridica delle condotte, nonché il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze costituissero mera riproposizione o riletura dei fatti già logica e congruamente valutati dai giudici di merito, ovvero fossero generiche e aspecifiche. In particolare: è stata confermata la responsabilità di MICILLO quale intermediario concorso in estorsione; è stata ritenuta corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis,1 c.p. quando emerge che le attività erano finalizzate alla utilità di un gruppo di criminalità organizzata; la recidiva è stata confermata alla luce dei precedenti specifici; è stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e della partecipazione minima per i motivi esposti in motivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di Euro 3.000,00 ciascuno. Inoltre la Corte ha richiamato il divieto di riesame dei fatti in Cassazione e ha escluso la possibilità di sollevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (e comma 1 - aggravante di cui all'art. 416-bis,1)
L'aggravante di "agevolazione mafiosa" è stata ritenuta configurabile quando le attività contestate sono finalizzate alla utilità della compagine criminale e vengono percepite dalla vittima come provenienti da soggetti legati alla criminalità organizzata
art. 513-bis c.p.
Il delitto di cui all'art. 513-bis (menzionato nella sentenza) è stato considerato nella qualificazione delle condotte contestate e nella motivazione del diniego di attenuanti per la gravità delle condotte
art. 114 c.p.
La circostanza attenuante della minima partecipazione richiede che la condotta del singolo sia marginale e tale da poter essere avulsa dalla serie causale: mera minore efficacia causale non è sufficiente
art. 133 c.p.
Richiamato implicitamente come parametro per la determinazione della pena e per valutare l'assenza di elementi favorevoli idonei a giustificare attenuanti generiche
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito 18.12.2020 n.176)
Richiamata la modalità di trattazione del ricorso (forme di udienza da remoto) prevista dalla norma
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: i ricorsi che ripropongono valutazioni probatorie già compiute o che offrono letture parcellizzate degli elementi sono inammissibili
- Chi svolge il ruolo di intermediario nella trasmissione di richieste estorsive può essere ritenuto responsabile di concorso in estorsione se ha coscienza e volontà di contribuire all'impresa criminosa, anche se il rapporto con la vittima è personale
- L'aggravante per agevolazione mafiosa si configura se l'operazione è evidentemente funzionale all'utilità della compagine criminale e la vittima percepisce la provenienza mafiosa della pretesa
- La circostanza attenuante della partecipazione minima richiede un ruolo realmente marginale, non meramente meno efficace; la presenza ripetuta e la partecipazione operativa ostano al riconoscimento
- La recidiva e il diniego delle attenuanti possono essere confermati quando emergono precedenti specifici e una scelta criminale stabile; la gravità della condotta e i precedenti sono elementi decisivi
- Motivi formulati in modo aspecifico o che non affrontano logicamente le ragioni della motivazione di merito saranno dichiarati inammissibili
- La condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende è meccanismo utilizzabile quando il ricorso è ritenuto infondato o colpevole
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