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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17325/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato le condanne pronunciate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sent. 30/09/2020), deducendo varie censure: per MICILLO Ciro contestazione della responsabilità per concorso in estorsione (affermazione che mancassero violenza o minaccia e che fosse semplice amico della vittima), esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis,1 c.p., contestazione della recidiva specifica infraquinquennale e richiesta delle circostanze attenuanti generiche; per MARCIANO Alberto censura sul diniego delle attenuanti generiche e sulla presunta eccessività della pena; per MARCIANO Davide e FRANCESCO contestazione della responsabilità per intestazione fittizia (ruolo secondario/subalterno), esclusione dell'aggravante di agevolazione mafiosa e richiesta di attenuanti generiche; per MARCIANO Michele contestazione dell'intestazione fittizia per ruolo secondario, richiesta del riconoscimento della partecipazione di minima importanza, e delle attenuanti generiche. In sintesi, i motivi impugnatori miravano a rimettere in discussione la valutazione di fatto e la concreta qualificazione giuridica delle condotte, nonché il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze costituissero mera riproposizione o riletura dei fatti già logica e congruamente valutati dai giudici di merito, ovvero fossero generiche e aspecifiche. In particolare: è stata confermata la responsabilità di MICILLO quale intermediario concorso in estorsione; è stata ritenuta corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis,1 c.p. quando emerge che le attività erano finalizzate alla utilità di un gruppo di criminalità organizzata; la recidiva è stata confermata alla luce dei precedenti specifici; è stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e della partecipazione minima per i motivi esposti in motivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di Euro 3.000,00 ciascuno. Inoltre la Corte ha richiamato il divieto di riesame dei fatti in Cassazione e ha escluso la possibilità di sollevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (e comma 1 - aggravante di cui all'art. 416-bis,1)

    L'aggravante di "agevolazione mafiosa" è stata ritenuta configurabile quando le attività contestate sono finalizzate alla utilità della compagine criminale e vengono percepite dalla vittima come provenienti da soggetti legati alla criminalità organizzata

  • art. 513-bis c.p.

    Il delitto di cui all'art. 513-bis (menzionato nella sentenza) è stato considerato nella qualificazione delle condotte contestate e nella motivazione del diniego di attenuanti per la gravità delle condotte

  • art. 114 c.p.

    La circostanza attenuante della minima partecipazione richiede che la condotta del singolo sia marginale e tale da poter essere avulsa dalla serie causale: mera minore efficacia causale non è sufficiente

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente come parametro per la determinazione della pena e per valutare l'assenza di elementi favorevoli idonei a giustificare attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito 18.12.2020 n.176)

    Richiamata la modalità di trattazione del ricorso (forme di udienza da remoto) prevista dalla norma

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: i ricorsi che ripropongono valutazioni probatorie già compiute o che offrono letture parcellizzate degli elementi sono inammissibili
  • Chi svolge il ruolo di intermediario nella trasmissione di richieste estorsive può essere ritenuto responsabile di concorso in estorsione se ha coscienza e volontà di contribuire all'impresa criminosa, anche se il rapporto con la vittima è personale
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa si configura se l'operazione è evidentemente funzionale all'utilità della compagine criminale e la vittima percepisce la provenienza mafiosa della pretesa
  • La circostanza attenuante della partecipazione minima richiede un ruolo realmente marginale, non meramente meno efficace; la presenza ripetuta e la partecipazione operativa ostano al riconoscimento
  • La recidiva e il diniego delle attenuanti possono essere confermati quando emergono precedenti specifici e una scelta criminale stabile; la gravità della condotta e i precedenti sono elementi decisivi
  • Motivi formulati in modo aspecifico o che non affrontano logicamente le ragioni della motivazione di merito saranno dichiarati inammissibili
  • La condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende è meccanismo utilizzabile quando il ricorso è ritenuto infondato o colpevole

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