Ordinanza n. 433/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 3759 del 12 novembre 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di decadenza dall’impiego, dichiarazione di nullità del contratto e caducazione del precedente contratto di lavoro, con preannuncio di recupero delle somme percepite
Esito
La controversia
L’appellante, già vincitrice di un concorso per assistente informatico e titolare di un contratto a tempo determinato, aveva partecipato a un successivo concorso per il medesimo profilo, risultandone nuovamente vincitrice. Dopo aver sottoscritto il nuovo contratto, l’Amministrazione, a seguito di controlli a campione, le contestava l’inidoneità del diploma dichiarato mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Veniva quindi adottato un decreto di decadenza dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lett. d), d.P.R. 3/1957 e dell’art. 75 d.P.R. 445/2000, con nullità del nuovo contratto, caducazione del precedente contratto già risolto per dimissioni e preannuncio del recupero delle somme percepite. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti: carenza di motivazione ed erronea interpretazione della lex specialis dei due bandi, nonché erronea valutazione del titolo di studio; carenza di motivazione sulla richiesta di applicazione del principio di assorbimento; carenza di motivazione in ordine all’applicabilità della decadenza prevista dall’art. 127, lett. d), d.P.R. 3/1957 e dall’art. 75 d.P.R. 445/2000. È stata inoltre chiesta la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni, anche per perdita di chance.
La decisione
Il CGARS non ha deciso definitivamente né sull’annullamento del decreto né sulle domande di reintegrazione e risarcimento. Ha ritenuto necessario integrare il quadro probatorio mediante una richiesta di chiarimenti all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a. In particolare, ha ordinato al Segretariato generale della Giustizia amministrativa di depositare, entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione sintetica sulle modalità di compilazione delle domande di partecipazione al concorso, con specifico riferimento alla sezione relativa ai titoli di studio. La relazione dovrà chiarire se i campi concernenti il tipo di diploma e la relativa denominazione fossero campi obbligatori a contenuto predeterminato, compilabili mediante menù a tendina con opzioni preimpostate, oppure campi a compilazione libera; nell’ipotesi di contenuto predeterminato, dovranno essere indicate le opzioni disponibili per i candidati. Il Collegio ha precisato che l’incombente costituisce richiesta di chiarimenti e non verificazione, lasciando impregiudicato il potere delle parti di contestare il materiale istruttorio. La trattazione del merito è stata rinviata a un’udienza pubblica da fissarsi con decreto presidenziale, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito.
Norme richiamate
art. 64, comma 3, c.p.a.
Il Collegio qualifica l’incombente come richiesta di chiarimenti ex art. 64, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di acquisire dall’amministrazione chiarimenti e informazioni necessari alla decisione, senza trasformare l’attività in una verificazione.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati nell’ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione ulteriore nel provvedimento.
art. 127, lett. d), d.P.R. 3/1957
Indicato quale base normativa del decreto amministrativo di decadenza dall’impiego; la relativa applicabilità è lasciata da valutare all’esito dell’integrazione istruttoria.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Indicato quale base normativa della decadenza conseguente alla non veridicità o inidoneità del titolo dichiarato in autocertificazione; la questione non è definita nell’ordinanza.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Richiamati in relazione alla dichiarazione sostitutiva resa dalla candidata sul titolo di studio posseduto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione su un provvedimento di decadenza dall’impiego fondato sull’inidoneità del titolo dichiarato dipende dalle modalità concrete di compilazione della domanda concorsuale, il giudice può acquisire dall’amministrazione una relazione sui campi e sulle opzioni del sistema informatico utilizzato per la candidatura.
- La richiesta di chiarimenti ex art. 64, comma 3, c.p.a. costituisce un incombente istruttorio distinto dalla verificazione e non sottrae alle parti il potere di contestare e confutare il materiale acquisito.
- Prima di decidere sulla legittimità della decadenza derivante dalla dichiarazione relativa a un titolo di studio, è rilevante accertare se il candidato abbia effettuato una scelta libera e consapevole oppure abbia selezionato una voce predeterminata dal sistema informatico della procedura concorsuale.
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