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Sentenza

Sentenza n. 1722/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione all'accredito di complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 3 dicembre 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di 2.500 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell'amministrazione, costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, era passata in giudicato ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di 2.500 euro, senza ulteriori accessori, poiché la somma non costituisce voce retributiva. Ha nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà adottare anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, pur non essendo astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora può essere negata per altre ragioni ostative, oltre che per manifesta iniquità. Nel caso concreto ha valorizzato la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico e la particolare complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici e soggetti esterni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione da parte della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di disporre una penalità di mora; nei confronti della pubblica amministrazione tale misura può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, per altre ragioni ostative valutate in concreto.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso consente di procedere alla tutela esecutiva.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, la notifica della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell'amministrazione è idonea ai fini dell'esecuzione, senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto anche per gli anni di servizio a tempo determinato in forza del giudicato da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Richiamato per evidenziare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo stabilito dal giudicato.
  • La notifica della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell'amministrazione, unitamente alla prova del passaggio in giudicato, consente di ritenere integrati i presupposti per l'esecuzione del titolo nei confronti della pubblica amministrazione; non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato di dare esecuzione a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione deve adottare tutti gli atti contabili necessari, compreso l'eventuale stanziamento di bilancio; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la nomina del commissario ad acta, la complessità e serialità delle attività necessarie all'adempimento e le condizioni della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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