Sentenza n. 12180/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 757/31.03.2022, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; - nonché, per quanto occorrer possa, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso. Per l’accertamento: - della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania; - del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea. Per la condanna delle Amministrazioni intimate all' attivazione di procedure compensative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia dei titoli rumeni di abilitazione all'insegnamento per le classi AB25, AB24 e per il sostegno ADMM e ADSS
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato l'istanza di riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania, deducendo, tra l'altro, la violazione dei principi europei e nazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali, il mancato rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'illegittima introduzione di motivi ostativi ulteriori in un successivo atto, l'erronea valutazione dell'attestazione rumena di Adverintia, l'erronea esclusione della competenza del Ministero dell'Istruzione in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca, la violazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'art. 22 del d.lgs. 206/2007 per mancata attivazione di misure compensative, nonché la violazione del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Il Ministero aveva motivato il diniego ritenendo indispensabile il possesso di un'abilitazione per l'insegnamento su materia quale presupposto per il riconoscimento della specializzazione sul sostegno e affermando la propria incompetenza sulle equivalenze dei titoli di formazione superiore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto illegittimo che il Ministero avesse considerato indispensabile, per procedere alla valutazione, una specifica certificazione ministeriale attestante il diritto all'insegnamento e che non avesse esaminato il certificato di Adverintia e l'intero compendio di titoli, conoscenze, competenze ed eventuali esperienze professionali della ricorrente. L'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione comparativa concreta tra la formazione acquisita in Romania e quella richiesta in Italia, verificando se il livello sostanziale delle competenze fosse equivalente, anche solo parzialmente, e, ove necessario, prescrivere misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. È stata inoltre esclusa la motivazione postuma contenuta in un successivo provvedimento. Il TAR ha ritenuto illegittima anche l'affermazione relativa all'incompetenza del Ministero dell'Istruzione, chiarendo che il riconoscimento della qualifica professionale di docente nei gradi non universitari spetta al Ministero che vigila sulla professione, mentre al Ministero dell'Università e della Ricerca restano le competenze sulle equivalenze dei titoli di formazione superiore. L'Amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza alla luce dei principi enunciati e della documentazione prodotta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 direttiva 2005/36/CE
attestazione di qualifica
L'attestazione rumena di Adverintia può essere ricondotta all'attestazione di qualifica rilevante per il riconoscimento, se rilasciata all'esito del percorso formativo previsto nello Stato d'origine per l'accesso alla professione.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative
Quando la formazione estera non risulti pienamente equivalente, l'autorità competente deve valutare l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate.
direttiva 2005/36/CE
spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia
Il riconoscimento richiede una valutazione concreta e comparativa dell'intero percorso formativo e dell'esperienza professionale, non il rigetto automatico fondato sull'assenza di un determinato documento o requisito formale.
direttiva 2013/55/UE
È richiamata quale fonte europea applicabile, insieme alla direttiva 2005/36/CE, al procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Romania.
art. 22 d.lgs. 206/2007
È invocato in relazione all'obbligo di attivare misure compensative; il giudice riconduce comunque tale obbligo alla necessità di una valutazione comparativa concreta della formazione estera.
d.m. n. 249/2010
Il Ministero lo aveva richiamato per sostenere che l'abilitazione su materia fosse presupposto indispensabile per il riconoscimento della specializzazione sul sostegno; tale applicazione automatica è stata ritenuta illegittima senza la previa valutazione comparativa dei titoli esteri.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale docente conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve valutare complessivamente diplomi, certificati, conoscenze, competenze ed esperienza professionale dell'interessato, verificando se essi soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso alla professione in Italia.
- L'assenza di una specifica certificazione ministeriale attestante il diritto all'insegnamento nello Stato d'origine non consente di rigettare automaticamente l'istanza quando siano stati prodotti attestati o certificati formativi potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento.
- Qualora emerga una differenza tra la formazione acquisita nello Stato membro d'origine e quella richiesta in Italia, l'Amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché negare il riconoscimento senza esame sostanziale.
- Il Ministero competente al riconoscimento della qualifica professionale di docente nei gradi di istruzione non universitari è il Ministero che vigila sulla professione; tale competenza è distinta da quella relativa all'equivalenza dei titoli di formazione superiore.
- È illegittimo il diniego che si limiti a richiamare astrattamente le differenze tra gli ordinamenti o le modalità di erogazione dell'insegnamento di sostegno senza svolgere una valutazione comparativa concreta dei percorsi formativi e della documentazione prodotta.
- La motivazione di un diniego non può essere integrata mediante ragioni ostative introdotte soltanto in un successivo provvedimento, trattandosi di motivazione postuma non ammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1478/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1479/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →