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Sentenza

Sentenza n. 891/2026 - Catania, Sezione 5

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Mascalucia sull’istanza inviata dai ricorrenti via pec in data 8/10/2025, ed in pari data ricevuta, con la quale gli stessi hanno chiesto l’adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi realizzati nell’immobile di cui al foglio-OMISSIS- del catasto fabbricati dello stesso Comune; e per l’accertamento dell’obbligo di riscontrare la succitata istanza con l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202502460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Mascalucia sull'istanza di adozione di provvedimenti repressivi e di ingiunzione di demolizione di ulteriori opere abusive

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti, nell'ambito di una controversia ereditaria relativa a un immobile già oggetto di istanza di sanatoria, avevano appreso da una consulenza tecnica d'ufficio della realizzazione di ulteriori abusi edilizi, ritenuti non suscettibili di regolarizzazione. Dopo aver diffidato inutilmente i coeredi alla demolizione, presentavano al Comune, in data 8 ottobre 2025, un'istanza ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, come recepito in Sicilia dalla l.r. 16/2016, chiedendo un sopralluogo e l'adozione di un'ingiunzione di demolizione. Deducevano l'illegittimità del silenzio, lamentando la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso previsto dall'art. 2 l. 241/1990, nonché dei principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Sostenevano che tale obbligo sussistesse anche in presenza di un'istanza non tipizzata o eventualmente manifestamente irricevibile, inammissibile o improcedibile, dovendosi comunque adottare un provvedimento espresso, eventualmente in forma semplificata. Chiedevano quindi la declaratoria di illegittimità del silenzio, l'ordine al Comune di provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Nelle more del giudizio il Comune ha adottato e depositato il 6 febbraio 2026 un'ingiunzione di demolizione relativa alle opere abusive indicate nell'istanza. Il provvedimento amministrativo ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio sul silenzio. Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell'istanza diretta all'adozione dell'ingiunzione di demolizione degli abusi edilizi; il Comune ha infine adottato il provvedimento richiesto.

  • art. 2 l. 241/1990

    È invocato dai ricorrenti quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, anche in presenza di una domanda manifestamente irricevibile, inammissibile o improcedibile, eventualmente con motivazione semplificata.

  • art. 31 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della domanda volta alla declaratoria dell'illegittimità del silenzio e all'accertamento dell'obbligo di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    È richiamato dai ricorrenti quale disciplina processuale dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    È invocato dai ricorrenti in collegamento con l'obbligo di buon andamento dell'amministrazione e di conclusione del procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adozione nelle more del giudizio dell'ingiunzione di demolizione richiesta dal privato elimina l'interesse alla decisione sull'illegittimità del silenzio e sull'ordine giudiziale di provvedere, purché il provvedimento sia integralmente satisfattivo rispetto alla domanda azionata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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