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Sentenza

Sentenza del 13/10/2021 n. 4544 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Controllo automatizzato - Iscrizione a ruolo di maggiore imposta - Verifica cartolare - Legittimità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo di una maggiore imposta operata a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36‑bis del d.P.R. n. 600/1973, senza previa emissione di un avviso di accertamento. Il contestante sosteneva che l'iscrizione a ruolo fosse illegittima in assenza dell'atto di accertamento e che la verifica richiedesse valutazioni sostanziali non consentendo l'uso della procedura automatizzata.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo senza emissione di avviso di accertamento, poiché il controllo è stato ritenuto meramente cartolare: la verifica si è basata esclusivamente sul riscontro oggettivo tra i dati formali della dichiarazione e le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria, non implicando valutazioni discrezionali o accertamenti di fatto. Pertanto l'uso della procedura di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36‑bis è conforme e la maggiore imposta iscritta a ruolo è stata considerata legittima.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973

    L'art. 36‑bis legittima il controllo automatizzato basato su riscontri oggettivi tra dichiarazione e dati dell'anagrafe tributaria e ammette, per le verifiche meramente cartolari che non richiedono valutazioni, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta senza previo avviso di accertamento.

  • Cass. n. 24747/2020

    La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che quando il controllo è fondato su dati formali e su incongruenze obiettive riscontrabili tramite anagrafe tributaria, non è necessaria l'emissione dell'avviso di accertamento per procedere all'iscrizione a ruolo

Massime di principio

  • Se il controllo si limita a un confronto oggettivo e cartolare tra dichiarazione e dati dell'anagrafe tributaria (controllo automatizzato), l'amministrazione può iscrivere a ruolo la maggiore imposta senza emanare un avviso di accertamento.
  • Se la verifica richiede valutazioni, accertamenti di fatto o ricostruzioni reddituali soggettive, allora non è possibile usare la procedura automatizzata per iscrivere a ruolo senza avviso: in tali casi è necessario l'atto di accertamento motivato.
  • La presenza di incongruenze meramente formali o di dati discordanti reperibili nell'anagrafe tributaria costituisce base sufficiente per l'iscrizione a ruolo tramite controllo automatizzato, purché non si tratti di profili che richiedono valutazioni interpretative.
  • In caso di dubbio sulla natura 'cartolare' della verifica, l'amministrazione dovrebbe procedere con l'avviso di accertamento per evitare il rischio di annullamento dell'iscrizione a ruolo da parte del giudice.
  • L'operatore/contribuente che riceve una iscrizione a ruolo basata su controllo automatizzato dovrebbe verificare se l'atto è fondato esclusivamente su riscontri oggettivi; in presenza di elementi che indicano valutazioni o ricostruzioni di fatto, può impugnare l'iscrizione per illegittimità.

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