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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19029/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione da lei proposta il 16/09/2025 contro la revoca della sospensione condizionale della pena (disposta su richiesta del P.M.). Gli specifici motivi invocati erano: (1) violazione dell'art. 34 c.p.p. per nullità del provvedimento perché adottato dallo stesso giudice persona fisica invece che dal medesimo ufficio; (2) violazione delle norme processuali per omissione di trattazione in contraddittorio dell'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p.; (3) violazione di legge per non avere sospeso o rinviato il procedimento esecutivo in attesa dell'esito del ricorso per Cassazione relativo al diniego della sospensione condizionale della pena (sentenza n. 1112/24). La difesa sosteneva che la decisione sul procedimento esecutivo dipendeva dal giudizio di legittimità e che il giudice avrebbe dovuto rinviare la trattazione per evitare contrasti tra provvedimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha riqualificato l'opposizione proposta dalla ricorrente come ricorso per cassazione. Tale ricorso, valutato nei motivi, è risultato manifestamente infondato e pertanto è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre ritenuto che il Giudice dell'esecuzione avesse violato l'art. 666, comma 6 c.p.p. non avendo riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti. Sul merito della revoca della sospensione condizionale, la Corte ha confermato la correttezza dell'operato del giudice dell'esecuzione, rilevando che la revoca era legittima ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. pen. (negligenza o nuova condanna nel quinquennio dall'irrevocabilità del precedente beneficio). Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina il rito speciale per alcuni procedimenti esecutivi: il provvedimento adottato de plano può essere impugnato mediante opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha emesso, con valutazione in udienza camerale. La Corte richiama che tale rimedio è previsto per determinate materie e richiede trattazione contraddittoria se l'opposizione è ammissibile.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Distinzione tra il rito ordinario (udienza camerale con partecipazione di difensore e P.M.) e il provvedimento emesso de plano; l'articolo e correlati disposizioni (comma 2, comma 3, comma 6 richiamati) regolano ammissibilità e formalità procedurali. La Corte rileva la violazione dell'art. 666, comma 6 da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Riguarda la competenza per materia e la designazione del giudice o dell'ufficio; la ricorrente ha invocato nullità per violazione di tale norma sostenendo che l'impugnazione doveva essere trattata dall'ufficio e non dallo stesso giudice persona fisica. La Corte non accoglie la doglianza di merito ma osserva che il giudice avrebbe dovuto riqualificare l'impugnazione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Indica i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che sono impugnabili in Cassazione. La Corte afferma il principio del favor impugnationis: se l'atto di impugnazione mira a censurare un provvedimento impugnabile solo con ricorso per cassazione, il giudice dell'esecuzione deve riqualificare l'impugnazione e trasmettere gli atti alla Corte di cassazione.

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Norma che prevede la revoca o la perdita dei benefici come la sospensione condizionale della pena in presenza di determinati presupposti, tra cui la commissione di nuovo reato entro determinati termini; la Corte ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale per la nuova condanna ricadente nel quinquennio dall'irrevocabilità.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiama l'art. 667 per alcune competenze del giudice dell'esecuzione; citata dalla Corte per delineare l'ambito applicativo del rito speciale ex art. 667.

Massime di principio

  • Se un'impugnazione davanti al giudice dell'esecuzione censura un provvedimento che, secondo la legge, è impugnabile solo davanti alla Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione deve, nel rispetto del principio del favor impugnationis, riqualificare l'atto come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Corte di cassazione.
  • L'opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p. segue un rito speciale che di norma richiede la trattazione in contraddittorio in udienza camerale; tuttavia l'inammissibilità de plano può essere dichiarata se l'istanza è manifestamente infondata o reiterativa.
  • La mera richiesta di sospensione o rinvio del procedimento esecutivo in attesa dell'esito di un giudizio di legittimità non comporta automaticamente l'obbligo di sospensione: si tratta di valutazione che esula in parte dal sindacato di legittimità e, se fondata su valutazioni di merito o opportunità, può essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando sussistono i presupposti previsti dalla normativa sostanziale (es. nuova condanna nel termini previsti dall'art. 168 c.p.), anche se è pendente un giudizio di legittimità relativo ad altre questioni connesse.
  • Il giudice dell'esecuzione deve rispettare le regole formali previste per i diversi riti (ordinario vs speciale) e, in caso di errore di qualificazione dell'impugnazione, la Corte di cassazione può riqualificare l'atto e valutarne l'ammissibilità.

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