Cassazione Civile, Ordinanza n. 20357/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di atti di intimazione di pagamento emessi ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, riferiti a diverse cartelle di pagamento. Il contribuente deduceva la mancata notifica degli atti presupposti. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi, ma la Corte rilevava che esso fosse redatto in modo non autosufficiente e con formulazioni generiche, tali da non consentire neppure di individuare con precisione le censure rivolte alla sentenza della Commissione regionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi erano generici e non autosufficienti, e che comunque la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata e conforme ai principi consolidati in materia di impugnazione delle cartelle esattoriali e delle relative notifiche. Poiché l'intimata non si era costituita, non è stato provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
norma richiamata come base degli atti di intimazione di pagamento oggetto di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato quale parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e formulato in modo specifico: la genericità delle censure può determinare l'inammissibilità quando non consenta di individuare con chiarezza le ragioni di doglianza contro la sentenza impugnata.
- In materia di impugnazione di atti della riscossione e delle cartelle esattoriali, la deduzione della mancata notifica degli atti presupposti deve essere sostenuta da censure puntuali e verificabili, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- La mancata costituzione dell'intimato esonera la Corte dal provvedere sulle spese processuali.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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