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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20357/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di atti di intimazione di pagamento emessi ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, riferiti a diverse cartelle di pagamento. Il contribuente deduceva la mancata notifica degli atti presupposti. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi, ma la Corte rilevava che esso fosse redatto in modo non autosufficiente e con formulazioni generiche, tali da non consentire neppure di individuare con precisione le censure rivolte alla sentenza della Commissione regionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi erano generici e non autosufficienti, e che comunque la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata e conforme ai principi consolidati in materia di impugnazione delle cartelle esattoriali e delle relative notifiche. Poiché l'intimata non si era costituita, non è stato provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    norma richiamata come base degli atti di intimazione di pagamento oggetto di impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato quale parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e formulato in modo specifico: la genericità delle censure può determinare l'inammissibilità quando non consenta di individuare con chiarezza le ragioni di doglianza contro la sentenza impugnata.
  • In materia di impugnazione di atti della riscossione e delle cartelle esattoriali, la deduzione della mancata notifica degli atti presupposti deve essere sostenuta da censure puntuali e verificabili, non essendo sufficiente una contestazione generica.
  • La mancata costituzione dell'intimato esonera la Corte dal provvedere sulle spese processuali.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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