Sentenza del 10/09/2015 n. 645 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Omesso pagamento - Preventiva comunicazione di irregolarità - Mancanza - Illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo sono state ritenute illegittime e annullabili, poiché adottate senza la preventiva comunicazione di irregolarità richiesta dalla legge. L'omissione della comunicazione costituisce quindi un vizio procedurale idoneo a compromettere la validità della riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento emessa per omesso pagamento, sostenendo che l'Amministrazione non avesse previamente inviato la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. Tale comunicazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5
L'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Prima dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di chiarire la propria posizione o integrare la documentazione. L'omissione di tale comunicazione rende illegittima e annullabile la cartella.
Massime di principio
- Quando la legge impone una preventiva comunicazione di irregolarità, l'Amministrazione non può procedere direttamente alla riscossione senza prima concedere al contribuente un termine per chiarire o regolarizzare la posizione.
- L'assenza della comunicazione preventiva costituisce un vizio dell'iter di formazione del ruolo e può comportare l'annullamento della cartella di pagamento.
- Il contribuente deve verificare non solo l'esistenza del debito, ma anche il rispetto delle garanzie procedurali e dei termini minimi previsti dalla legge.
- La comunicazione deve essere effettivamente portata a conoscenza del contribuente e deve concedere un termine congruo, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione.
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