Sentenza del 10/09/2015 n. 3791 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Revisione della rendita catastale - Procedura DOCFA - Dissenso rispetto alla proposta del contribuente - Visita di sopralluogo - Non è obbligatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'obbligatorietà del sopralluogo. Nell'ambito della procedura DOCFA, l'Ufficio può determinare la rendita catastale sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella documentazione presentata, anche quando non condivida la proposta del contribuente. La visita di sopralluogo è stata ritenuta una facoltà discrezionale dell'amministrazione e non un adempimento necessario per la validità della revisione della rendita.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, dopo il mancato accoglimento della rendita proposta tramite procedura DOCFA, l'Ufficio fosse obbligato a effettuare un sopralluogo prima di procedere alla revisione e alla determinazione della rendita. La censura si fondava sull'asserita necessità della visita prevista dall'art. 53 del d.P.R. 1159/1949 per verificare direttamente le caratteristiche dell'immobile.
Norme richiamate
L'introduzione dei sistemi di automazione del Catasto Edilizio Urbano e della procedura documentale consente l'iscrizione e la determinazione catastale sulla base dei dati forniti, senza che sia necessariamente eseguita una visita di sopralluogo.
art. 53, d.P.R. 1159/1949
La visita prevista dalla disposizione non deve essere intesa come obbligatoria in ogni procedimento di revisione della rendita; nel sistema DOCFA essa ha carattere meramente discrezionale.
Massime di principio
- Quando l'Ufficio catastale non accoglie la rendita proposta tramite DOCFA, può procedere alla determinazione della rendita sulla base della documentazione e dei dati disponibili, senza essere obbligato a effettuare un sopralluogo.
- L'assenza di sopralluogo, di per sé, non rende illegittima la revisione della rendita catastale, salvo che il contribuente dimostri specifiche carenze istruttorie o errori nella valutazione degli elementi dell'immobile.
- La procedura DOCFA attribuisce rilievo centrale alle informazioni tecniche e documentali presentate dal contribuente, ma non vincola l'Ufficio alla rendita proposta.
- Il sopralluogo costituisce uno strumento istruttorio rimesso alla valutazione dell'amministrazione, da utilizzare quando ritenuto necessario, ma non un passaggio automatico imposto in caso di dissenso sulla proposta.
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