Sentenza del 10/09/2015 n. 7054 - Comm. Trib. Prov. Milano
Dichiarazione doganale - Verifica correttezza elementi dichiarati - Sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'autorità doganale avrebbe dovuto verificare preventivamente la correttezza degli elementi indicati nella dichiarazione e che, in caso di errore, fosse sufficiente procedere al recupero dell'imposta, oltre agli interessi, senza applicare sanzioni. La sentenza chiarisce invece che il dichiarante è responsabile della completezza e dell'esattezza delle informazioni fornite e che l'amministrazione può controllarle anche successivamente all'accettazione della dichiarazione.
La decisione
La responsabilità del dichiarante è stata confermata. L'Agenzia delle Dogane non è tenuta a svolgere un controllo preventivo di ogni dichiarazione dopo averne verificato i presupposti formali di accettazione; può effettuare controlli successivi. L'invalidazione della dichiarazione su richiesta del dichiarante è possibile solo alle condizioni previste dalla normativa e previa prova dell'errore o del venir meno dei presupposti del regime doganale. Di conseguenza, oltre al recupero dell'imposta e degli interessi, è legittima l'irrogazione delle sanzioni.
Norme richiamate
Articolo 62 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992
La dichiarazione doganale deve contenere le indicazioni necessarie per applicare le disposizioni relative al regime doganale richiesto.
Articolo 63 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992
L'autorità doganale accetta la dichiarazione quando ricorrono le condizioni previste, senza che tale accettazione equivalga a una verifica preventiva sostanziale della correttezza di tutti gli elementi dichiarati.
Articolo 68 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992
Dopo l'accettazione della dichiarazione, l'autorità doganale può controllare la dichiarazione e procedere alla verifica delle merci e degli elementi indicati.
Disciplina sull'invalidazione della dichiarazione doganale
La dichiarazione già accettata può essere invalidata su richiesta del dichiarante solo se viene provato che la merce è stata dichiarata per errore per il regime indicato o che, per circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo al regime doganale.
Massime di principio
- L'accettazione formale di una dichiarazione doganale non certifica la correttezza dei dati dichiarati e non impedisce controlli successivi.
- Il dichiarante risponde dell'esattezza e della completezza di tutti gli elementi forniti, anche quando si avvale di un rappresentante o di un intermediario.
- Un errore nella dichiarazione non comporta automaticamente l'esclusione delle sanzioni: l'invalidazione o la rettifica sono possibili solo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa.
- Quando un controllo successivo rileva dati errati che incidono sulla liquidazione dei dazi o delle imposte, l'amministrazione può richiedere il pagamento delle somme dovute, degli interessi e delle sanzioni.
- Per evitare conseguenze sanzionatorie, è essenziale verificare preventivamente classificazione, origine, valore, regime doganale e documentazione della merce e, in caso di errore, attivarsi tempestivamente fornendo prove concrete all'autorità doganale.
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