Sentenza del 10/09/2015 n. 7056 - Comm. Trib. Prov. Milano
Appello - Calcolo del CUT - Per ogni singolo atto impugnato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il criterio di calcolo del Contributo Unificato Tributario (CUT) in presenza di un ricorso cumulativo, cioè di un’unica impugnazione relativa a più atti. La questione è se il contributo debba essere determinato sulla somma dei valori di tutti gli atti impugnati oppure separatamente, considerando il valore di ciascun atto. La decisione afferma che il calcolo deve essere effettuato con riferimento a ogni singolo atto impugnato, anche in grado d’appello, purché l’atto sia effettivamente oggetto di impugnazione.
La decisione
L’appello è stato accolto sul punto relativo al calcolo del CUT, stabilendo che non deve assumersi come base imponibile la somma dei valori degli atti impugnati cumulativamente. Il contributo va invece determinato separatamente per ciascun atto, secondo il relativo valore e nella misura applicabile al grado di giudizio. Il criterio evita che l’importo del contributo dipenda dalla scelta, meramente processuale, di presentare impugnazioni separate oppure un unico ricorso cumulativo.
Massime di principio
- Quando più atti tributari sono impugnati con un unico ricorso, il Contributo Unificato Tributario deve essere calcolato considerando il valore di ciascun atto separatamente, non la somma complessiva dei loro valori.
- Lo stesso criterio vale in appello: il contributo deve essere commisurato al valore di ogni singolo atto effettivamente impugnato.
- La modalità di presentazione del ricorso, cumulativa o separata, non dovrebbe determinare un diverso onere contributivo complessivo.
- Per determinare correttamente il CUT occorre verificare quali atti siano realmente oggetto di impugnazione e individuare il valore processuale di ciascuno di essi.
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