Sentenza del 10/09/2015 n. 4721 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Credito esposto in cartella - Prescrizione quinquennale - Rileva - Notifica atti - Servizio postale - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia Sud ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato prescritto il credito portato dall'intimazione di pagamento relativa alla TOSAP del Comune di Roma per l'anno 1995 e alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Pienza per l'anno 2001. L'Agente della Riscossione sosteneva che, essendo la cartella non opposta, il credito dovesse essere soggetto al termine ordinario decennale anziché a quello quinquennale. Il contribuente ha contestato anche la validità della notificazione della cartella e dell'intimazione.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello. Ha ritenuto ammissibile la contestazione del termine prescrizionale decennale, qualificandola come mera difesa proponibile in qualsiasi stato e grado del giudizio. Ha inoltre ritenuto valida la notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale. Nel merito, però, ha stabilito che il credito fosse soggetto alla prescrizione quinquennale, poiché non risultava fondato su una sentenza passata in giudicato, ma su atti amministrativi. Essendo trascorsi più di cinque anni tra la notifica della cartella del 20 gennaio 2006 e l'intimazione dell'8 luglio 2011, in assenza di atti interruttivi, il credito è stato dichiarato prescritto. Equitalia Sud è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
Principio della prescrizione quinquennale dei crediti tributari risultanti da cartella
Il credito derivante da un atto amministrativo, anche se riportato in una cartella non impugnata, resta soggetto al termine prescrizionale proprio del credito e, nella fattispecie, al termine quinquennale. La mancata opposizione della cartella non trasforma automaticamente il titolo amministrativo in una sentenza passata in giudicato.
Prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
Il termine decennale opera quando il credito sia stato definitivamente accertato con una sentenza passata in giudicato. Non è sufficiente che la cartella sia divenuta non contestabile per mancata impugnazione.
Notificazione della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale
La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La cartella può essere validamente notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con perfezionamento alla data risultante dall'avviso sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario, anche portiere nei casi riconosciuti dalla giurisprudenza.
Cass. n. 8380/2013
Richiamata per sostenere che il termine decennale presuppone un credito accertato da sentenza passata in giudicato.
Cass. n. 16354/2014
Conferma la distinzione tra credito fondato su sentenza definitiva, soggetto al termine decennale, e credito fondato su atto amministrativo, soggetto al termine prescrizionale ordinario applicabile alla singola pretesa.
Cass. n. 16949/2014
Riconosce la validità della notificazione della cartella tramite servizio postale, anche quando la consegna sia effettuata al portiere secondo le modalità risultanti dalla documentazione di recapito.
Massime di principio
- Una cartella non impugnata non equivale automaticamente a una sentenza passata in giudicato: per applicare la prescrizione decennale occorre che il credito sia stato accertato da una sentenza definitiva.
- Per determinare la prescrizione occorre individuare la natura del credito e il titolo su cui si fonda, verificando il termine previsto dalla legge e il momento della notifica della cartella.
- In assenza di atti interruttivi validamente notificati, il decorso del termine prescrizionale può essere fatto valere contro una successiva intimazione di pagamento.
- La contestazione della durata del termine prescrizionale può costituire una mera difesa e, secondo questa decisione, può essere proposta anche in appello.
- La notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza le forme ordinarie dell'ufficiale giudiziario, purché la documentazione postale dimostri regolarmente la consegna.
- Chi contesta la prescrizione dovrebbe verificare la data di notifica della cartella, la data degli eventuali atti successivi e interruttivi, la loro validità e la natura amministrativa o giudiziale del titolo.
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