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Sentenza

Sentenza del 10/09/2015 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Cremona

IVA - Operazioni inesistenti - Disconoscimento della detrazione dell'imposta - Onere della prova incombe sul contribuente - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il disconoscimento della detrazione IVA relativa a fatture che l'Amministrazione finanziaria ritiene riferite a operazioni inesistenti. Il principio affermato è che non spetta al contribuente dimostrare, in via preliminare, l'effettività delle operazioni: è l'Amministrazione, che contesta la veridicità delle fatture, a dover fornire elementi idonei a dimostrare la falsità, anche parziale, delle operazioni fatturate.

La decisione

La sentenza esclude che l'onere della prova dell'effettività dell'operazione gravi automaticamente sul contribuente. L'Amministrazione deve provare l'inesistenza delle operazioni mediante elementi validi, anche consistenti in indizi gravi, precisi e concordanti o comunque idonei a fondare una presunzione semplice. Il testo fornito non indica espressamente l'esito concreto del giudizio, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente sul riparto dell'onere probatorio: il disconoscimento della detrazione non può fondarsi sulla sola contestazione dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 600/1973

    Consente all'Amministrazione di procedere all'accertamento sulla base di elementi presuntivi e di ricostruzioni induttive, purché gli elementi utilizzati siano idonei a dimostrare l'inesattezza dei dati dichiarati.

  • Art. 40 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base normativa dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla ricostruzione della posizione fiscale del contribuente.

  • Art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Permette di rettificare la dichiarazione IVA quando emergano elementi idonei a dimostrare l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione.

  • Art. 2727 c.c.

    Ammette la prova presuntiva: l'inesistenza delle operazioni può essere dimostrata anche attraverso indizi attendibili dai quali il giudice possa desumere il fatto ignoto.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, deve prima fornire elementi concreti e attendibili a sostegno della contestazione; non è sufficiente una contestazione generica.
  • La prova dell'inesistenza può essere fornita anche tramite presunzioni semplici e indizi, senza necessità che l'Amministrazione disponga sempre di una prova diretta della falsità.
  • Solo dopo che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio il contribuente è chiamato a dimostrare, con documenti e circostanze concrete, l'effettività delle operazioni e la propria estraneità a eventuali frodi.
  • La detrazione IVA non può essere negata esclusivamente perché il contribuente non ha dimostrato spontaneamente l'effettività dell'operazione: il riparto dell'onere della prova deve essere rispettato.
  • In situazioni analoghe, è essenziale valutare sia la consistenza degli indizi utilizzati dall'Ufficio sia la documentazione del contribuente relativa a contratti, ordini, pagamenti, consegne, prestazioni e rapporti commerciali.

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