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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33672/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un provvedimento sanzionatorio Consob che ha applicato una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per asserite violazioni della disciplina degli intermediari finanziari, commesse mentre egli rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale di una banca. Le contestazioni riguardavano: a) carenze nell’organizzazione del servizio di consulenza, nella profilatura della clientela e nella valutazione di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti; b) irregolarità nella gestione degli ordini di vendita di azioni della capogruppo, con ritardi e presidi procedurali ritenuti inadeguati; c) modalità scorrette nei rapporti con un cliente istituzionale, anche con riferimento a operatività in derivati. La Corte d’appello ha annullato solo la prima violazione e ha confermato le altre, riducendo la sanzione complessiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, vizi di violazione di legge, nullità del procedimento e della sentenza, difetto di motivazione, lesione del diritto di difesa e travisamento della prova: ha contestato la compatibilità del procedimento sanzionatorio Consob con il principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie; ha lamentato la mancata disponibilità integrale degli atti e documenti richiamati nella contestazione; ha sostenuto che la Commissione non avesse valutato autonomamente le controdeduzioni; ha censurato l’attribuzione di responsabilità per la gestione degli ordini di vendita e per l’operatività con il cliente istituzionale, assumendo che i giudici di merito avessero trascurato verbali, e-mail e attività svolte dal collegio sindacale, nonché il diverso ruolo ricoperto in un’altra società del gruppo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo sia la violazione del principio di separazione tra fase istruttoria e fase decisoria nel procedimento Consob, sia la denunciata lesione del diritto di difesa per asserita mancata conoscenza di atti e documenti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, eventuali vizi motivazionali del provvedimento amministrativo non determinano nullità dell’atto, perché il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non il solo atto. Ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, osservando che il ricorrente mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato la confusione tra vizi eterogenei dedotti in rubrica. La conseguenza finale è stata la conferma della sentenza di merito e della sanzione residua, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 L. n. 262/2005

    richiamato dal ricorrente per contestare il procedimento sanzionatorio Consob e il diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione delle garanzie dedotte.

  • art. 195 T.U.F.

    norma sul procedimento di opposizione alle sanzioni Consob; la Corte ribadisce che il giudizio ha ad oggetto il rapporto e consente piena cognizione del giudice, ma non la rivalutazione del merito in cassazione.

  • art. 21 Cost.

    invocato insieme ad altre norme di procedura e di organizzazione amministrativa; la Corte non ravvisa lesioni rilevanti.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per la dedotta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; la Corte esclude profili di illegittimità.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    invocato in relazione all’obbligo di motivazione; la Corte esclude la nullità del provvedimento per difetto di motivazione.

  • art. 21-octies L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 11 L. n. 689/1981

    norma richiamata in relazione alla commisurazione della sanzione.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla Corte per affermare che le garanzie del giusto processo possono essere soddisfatte anche mediante successivo sindacato giurisdizionale pieno sulla sanzione amministrativa.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per articolare i motivi di ricorso; la Corte rileva la mescolanza di vizi eterogenei e la sostanziale richiesta di riesame del merito.

  • art. 149 T.U.F.

    richiamato tra le norme di condotta e vigilanza invocate nel merito delle violazioni contestate.

  • art. 150 T.U.F.

    richiamato dal ricorrente nella censura relativa ai doveri del collegio sindacale.

  • art. 151 T.U.F.

    richiamato dal ricorrente nella censura relativa ai doveri del collegio sindacale.

  • art. 2403 c.c.

    richiamato in relazione ai doveri di vigilanza del collegio sindacale.

  • art. 2403-bis c.c.

    richiamato in relazione ai poteri di ispezione e controllo del collegio sindacale.

  • art. 2407 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità dei sindaci.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare il travisamento della prova; la Corte esclude che vi sia stato un vizio sindacabile nei termini prospettati.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che tale valutazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio nei termini dedotti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa con connotati sostanzialmente punitivi, il rispetto delle garanzie del giusto processo può essere assicurato anche mediante un successivo sindacato giurisdizionale pieno sulla sanzione, senza che l’assetto organizzativo dell’autorità amministrativa integri di per sé una violazione dell’art. 6 CEDU.
  • Eventuali vizi di motivazione o di mancata analitica considerazione delle difese svolte in sede amministrativa non determinano automaticamente la nullità del provvedimento sanzionatorio, poiché il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto sostanziale e consente al giudice di esaminare pienamente le deduzioni riproposte.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del controllo sulla coerenza logico-giuridica della motivazione.
  • La mescolanza, nello stesso motivo di ricorso per cassazione, di censure riferibili a diversi vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c. può rendere il motivo inammissibile quando impedisca di cogliere con chiarezza la specifica critica rivolta alla decisione impugnata.
  • La responsabilità dei componenti dell’organo di controllo di un intermediario finanziario può essere affermata anche in relazione a carenze organizzative e operative dell’ente quando i profili contestati rientrano nell’area di vigilanza doverosa del collegio sindacale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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