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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21430/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Presidente del Tribunale, con contestuale dichiarazione di inefficacia del provvedimento di liquidazione relativo a un procedimento di separazione personale definito con omologa. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ritenendo che dalle informazioni richieste all’Agenzia delle Entrate risultasse il superamento del limite reddituale previsto dall’art. 76 del medesimo decreto. La ricorrente ha censurato la decisione con due motivi: 1) violazione dell’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 3 e 10 d.P.R. n. 917 del 1986, nonché omesso esame di documenti decisivi, sostenendo che il giudice avesse erroneamente considerato il reddito complessivo e non il reddito imponibile rilevante, e che, trattandosi di giudizio di separazione personale, dovesse rilevare il solo reddito personale senza quello del coniuge; 2) violazione della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato perché, ai fini del limite reddituale, avrebbero dovuto essere esclusi gli oneri deducibili, assumendo come parametro il reddito imponibile al netto delle riduzioni fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non motivava in modo specifico le ragioni del superamento del limite di reddito ex art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, non chiariva quali informazioni fossero state richieste all’Agenzia delle Entrate, non indicava quale reddito fosse stato concretamente considerato, né spiegava il rapporto tra la dichiarazione dei redditi prodotta, il reddito effettivamente percepito nell’anno antecedente l’istanza e eventuali variazioni successive. Per tale ragione la Corte ha cassato l’ordinanza e rinviato al Tribunale di Lanciano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre verificare in modo specifico il superamento del limite reddituale; la decisione impugnata non aveva motivato adeguatamente sul reddito considerato e sulle ragioni del superamento della soglia.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    Regola l’opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 3 d.P.R. n. 917 del 1986

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il reddito rilevante vada individuato secondo le regole fiscali, ma la Corte decide il caso soprattutto per difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 10 d.P.R. n. 917 del 1986

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla determinazione del reddito imponibile e agli oneri deducibili; la Corte accoglie il ricorso senza un’espressa statuizione di principio sul punto, evidenziando piuttosto la carenza motivazionale della decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento deve indicare con precisione quali dati reddituali siano stati valutati e quale sia stata la base concreta del superamento del limite legale, non essendo sufficiente un richiamo generico alle risultanze dell’Agenzia delle Entrate o alla giurisprudenza.
  • Il controllo sulla permanenza dei presupposti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato richiede una motivazione specifica che colleghi la dichiarazione dei redditi, il reddito effettivamente percepito nell’anno rilevante e le eventuali variazioni successive.
  • Quando la decisione si fonda su dati fiscali, il giudice deve chiarire il parametro effettivamente utilizzato per la verifica del requisito reddituale, soprattutto se l’opposizione deduce l’erronea considerazione del reddito complessivo invece del reddito rilevante ai sensi della disciplina del patrocinio.
  • La mancanza di una motivazione puntuale sulle ragioni della revoca del beneficio processuale integra un vizio che giustifica la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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