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Sentenza

Sentenza n. 231/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Torino del -OMISSIS-, con cui è stato vietato al ricorrente l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche; - della comunicazione notizia di reato n. Cat.-OMISSIS- del -OMISSIS- e dell’annotazione di P.G. del -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenziali, successivi e comunque connessi a quelli impugnati;

Giustizia amministrativa202500495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, adottato per il presunto danneggiamento e lancio di seggiolini allo stadio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e l'eccesso di potere, contestando la correttezza della propria identificazione, l'assenza di prova sufficiente del danneggiamento e del lancio dei seggiolini e la sproporzione del divieto sotto il profilo spaziale e temporale. Il DASPO era stato adottato perché, al termine di una partita Juventus-Torino, il ricorrente avrebbe sganciato e lanciato seggiolini verso il settore occupato dalla tifoseria avversaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha premesso che il DASPO è una misura amministrativa preventiva, non sanzionatoria, fondata su una valutazione prognostica del pericolo secondo la logica del "più probabile che non" e su elementi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di certezza penale oltre ogni ragionevole dubbio. L'autorità dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica con l'interesse del privato ad accedere agli stadi, ma la motivazione deve comunque evidenziare un quadro indiziario univoco ed evidente. Nel caso concreto, il filmato mostrava un soggetto intento a piegare e danneggiare seggiolini, ma le immagini erano poco nitide e il raffronto con la fotografia del ricorrente al tornello non forniva elementi univoci per identificarlo. In assenza di ulteriori elementi, l'identificazione non risultava né certa né sufficientemente probabile. Il Collegio ha quindi ritenuto non correttamente applicati i principi regolatori del DASPO, assorbendo le ulteriori censure. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il DASPO è una misura amministrativa preventiva, applicabile sulla base di fatti specifici e di una valutazione prognostica del pericolo; richiede un quadro indiziario grave, preciso, concordante e sufficientemente univoco quanto all'attribuzione della condotta al destinatario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte nei fatti di causa.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO ha natura preventiva e non sanzionatoria: la sua legittimità prescinde dall'accertamento della responsabilità penale, ma presuppone fatti specifici previsti dalla legge e una valutazione concreta del pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.
  • La motivazione di un DASPO può fondarsi su una valutazione probabilistica secondo la logica del "più probabile che non", ma deve poggiare su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, tali da rendere elevatamente attendibile l'attribuzione della condotta al destinatario.
  • L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione della pericolosità e nel bilanciamento tra sicurezza pubblica e libertà di accesso agli stadi non esclude il controllo giurisdizionale sull'attendibilità del quadro indiziario e sulla corretta identificazione dell'interessato.
  • Quando le immagini di videosorveglianza sono poco nitide e il loro raffronto con la fotografia del destinatario non offre elementi univoci, in assenza di ulteriori riscontri non è legittimo adottare un DASPO sulla sola base di tale identificazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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