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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33541/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato giudicato per dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere indicato nella dichiarazione dei redditi elementi attivi inferiori a quelli effettivi; per avere dichiarato al notaio, durante la redazione dell'inventario dei beni ereditari dello zio defunto, di avere rinvenuto nell'abitazione del de cuius 400.000 euro in contanti, così determinando una falsa attestazione nell'atto pubblico; e per bancarotta documentale e da operazioni dolose, quale amministratore di fatto di una società poi dichiarata fallita, in concorso con l'amministratrice formale, consistenti nella tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e nell'aggravamento del dissesto mediante sistematica omissione dei debiti fiscali e previdenziali. Il Tribunale aveva assolto l'imputato dal capo relativo alla dichiarazione infedele, dichiarato prescritto il reato relativo all'inventario dopo averlo riqualificato ai sensi dell'art. 483 c.p. e pronunciato condanna per i reati di bancarotta. La Corte d'appello aveva riqualificato nuovamente il fatto dell'inventario nei termini originariamente contestati, condannando l'imputato per gli artt. 48 e 479 c.p. in relazione all'art. 476, comma 2, c.p.; aveva confermato l'assoluzione per la dichiarazione infedele e la responsabilità per bancarotta, rideterminando la pena. Il ricorso articolava cinque motivi: insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, c.p. e conseguente prescrizione del reato relativo all'inventario; erronea affermazione dell'esercizio di fatto delle funzioni gestorie, senza adeguata valutazione del contratto di collaborazione; violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per la valutazione di ulteriori pagamenti di canoni di locazione non specificamente contestati; vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dei reati di bancarotta e sull'omessa valutazione delle censure difensive; vizio di motivazione nel giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante fallimentare, con riguardo anche alla transazione con la curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo al capo dell'inventario, affermando che il verbale notarile di inventario, quanto alla presenza e al rinvenimento dei beni direttamente accertati dal pubblico ufficiale, è assistito dalla fede privilegiata dell'atto pubblico. La falsa dichiarazione dell'imputato relativa al rinvenimento del denaro si era quindi trasferita in una autonoma falsa attestazione del notaio, correttamente qualificata ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p., con l'aggravante dell'art. 476, comma 2, c.p. Sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati i motivi concernenti l'amministrazione di fatto e i reati di bancarotta: l'esercizio delle funzioni gestorie risultava da plurime dichiarazioni dei dipendenti, che individuavano nell'imputato il proprio interlocutore per assunzioni, paghe e ferie, mentre il contratto formale di collaborazione non escludeva tale ruolo; i pagamenti di canoni successivi alla cessazione della locazione costituivano una esemplificazione o un riscontro della contestata irregolare tenuta contabile e non un fatto diverso; la Corte territoriale aveva inoltre esaminato le principali censure difensive. È stato invece ritenuto parzialmente fondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, poiché la Corte d'appello, dopo avere riconosciuto le attenuanti generiche per l'incensuratezza e il comportamento processuale, aveva motivato la loro equivalenza con l'aggravante utilizzando gli stessi elementi posti a fondamento del riconoscimento, senza spiegare adeguatamente il percorso logico del bilanciamento. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio; nel resto il ricorso è stato rigettato ed è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    La contestazione riguardava l'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi nella dichiarazione dei redditi; l'imputato era stato assolto da tale capo.

  • art. 48 c.p.

    È stato applicato alla condotta di chi, mediante falsa dichiarazione, induce il pubblico ufficiale a commettere un falso ideologico nell'atto pubblico.

  • art. 479 c.p.

    È stato ritenuto integrato dalla falsa attestazione del notaio relativa al rinvenimento del denaro nell'abitazione del de cuius, derivante dalla falsa dichiarazione dell'imputato.

  • art. 476, comma 2, c.p.

    L'aggravante è stata ritenuta sussistente perché la falsa attestazione riguardava un atto pubblico fidefaciente, limitatamente alle circostanze direttamente percepite dal pubblico ufficiale.

  • art. 483 c.p.

    La Corte distingue la falsa attestazione del privato semplicemente documentata dal pubblico ufficiale, riconducibile all'art. 483 c.p., dalla condotta che induce il pubblico ufficiale a rendere una autonoma falsa attestazione ex art. 479 c.p.

  • artt. 769 e seguenti c.p.c.

    La disciplina dell'inventario attribuisce le operazioni a un pubblico ufficiale e mira all'accertamento della consistenza del patrimonio mediante la ricognizione delle attività e delle passività.

  • art. 775, comma 2, c.p.c.

    La raccolta delle dichiarazioni dei presenti o dei custodi non sostituisce la ricognizione personale dei beni compiuta dal pubblico ufficiale.

  • art. 192 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 775 c.p.c. per confermare che gli apporti dichiarativi dei presenti non ridimensionano il ruolo certificativo del pubblico ufficiale.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata dell'atto pubblico copre le circostanze di fatto che il pubblico ufficiale attesta come avvenute in sua presenza o da lui direttamente percepite.

  • art. 2639 c.c.

    È stato invocato dalla difesa in relazione all'individuazione dell'amministratore di fatto; la Corte ha valorizzato l'esercizio concreto di poteri gestori, non il solo dato formale.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nella contestazione dei reati di bancarotta commessi in concorso.

  • art. 216, comma 1, r.d. n. 267/1942

    Richiamato per le contestazioni di bancarotta documentale e da operazioni dolose.

  • art. 223 r.d. n. 267/1942

    Richiamato per la responsabilità dell'amministratore in relazione al fallimento della società.

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    La Corte ha escluso la violazione, ritenendo che i pagamenti di canoni costituissero una esemplificazione o un riscontro del fatto contestato e non un fatto diverso.

  • art. 219 r.d. n. 267/1942

    L'aggravante fallimentare è stata oggetto del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche; la motivazione dell'equivalenza è stata ritenuta insufficiente.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena e il bilanciamento devono essere sorretti da una motivazione logica e coerente che consideri gli elementi normativamente rilevanti e quelli concorrenti di segno opposto.

Massime di principio

  • Nel verbale di inventario redatto da un pubblico ufficiale, la presenza o il rinvenimento di un bene direttamente constatati dal redigente costituiscono circostanze assistite dalla fede privilegiata dell'atto pubblico; tale efficacia non si estende invece alle valutazioni tecnico-giuridiche sulla natura o sulla provenienza del bene.
  • Quando una falsa dichiarazione del privato non viene soltanto riprodotta dal pubblico ufficiale, ma induce quest'ultimo ad attestare falsamente una circostanza fattuale direttamente percepibile, la condotta può integrare il falso ideologico del pubblico ufficiale commesso mediante induzione, con la relativa aggravante ove l'atto abbia natura fidefaciente.
  • L'amministrazione di fatto di una società può essere desunta da plurimi elementi sintomatici dell'inserimento organico nella gestione, quali l'esercizio di poteri direttivi verso i dipendenti, l'assunzione del personale, la gestione delle retribuzioni e l'autorizzazione delle ferie; un contratto formale di collaborazione non esclude, di per sé, l'effettivo esercizio delle funzioni gestorie.
  • Non ricorre violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il giudice valorizza una condotta ulteriore quale mera esemplificazione o riscontro del fatto storico già contestato, senza modificarne gli elementi essenziali o la qualificazione giuridica.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze deve essere motivato in modo autonomo e coerente: non è sufficiente riproporre, per giustificare l'equivalenza, gli stessi elementi già utilizzati per riconoscere le attenuanti generiche, senza spiegare perché tali elementi non incidano sul rapporto di prevalenza o equivalenza rispetto all'aggravante.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleBancarotta fraudolentaFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati tributariReati fallimentariReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale

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