Corte di giustizia, Sentenza C-75/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2017. — Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli contro Banco Popolare – Società Cooperativa. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) – Direttiva 2008/52/CE – Direttiva 2013/11/UE – Articolo 3, paragrafo 2 – Opposizione proposta da consumatori nell’ambito di un procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito – Diritto di accesso alla giustizia – Normativa nazionale che prevede il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione – Obbligo di essere assistito da un avvocato – Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale. — Causa C-75/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva ADR per i consumatori non vieta agli Stati membri di rendere obbligatoria una mediazione preventiva, se ciò non compromette l’accesso al giudice. Ha però escluso che si possa imporre al consumatore l’assistenza obbligatoria di un avvocato o limitarne il diritto di recesso dalla mediazione al solo caso di giustificato motivo. La pronuncia è rilevante per la compatibilità tra sistemi nazionali di mediazione obbligatoria e tutela giurisdizionale effettiva.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2013/11/UE della mediazione obbligatoria e dell’assistenza obbligatoria dell’avvocato nelle controversie di consumo.
La questione giuridica
Se la direttiva 2013/11/UE osti a una normativa nazionale che: 1) impone, nelle controversie di consumo, il previo esperimento obbligatorio della mediazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria; 2) prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato per il consumatore che partecipi alla mediazione; 3) consente al consumatore di ritirarsi dalla mediazione solo dimostrando un giustificato motivo; e, in via preliminare, se il rinvio alla direttiva 2008/52/CE preservi la facoltà degli Stati membri di imporre tale mediazione obbligatoria.
Principio di diritto
La direttiva 2013/11/UE non osta a una disciplina nazionale che imponga, nelle controversie di consumo rientranti nel suo ambito, un previo tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di procedibilità dell’azione, purché tale meccanismo non renda impossibile o eccessivamente difficile l’accesso al giudice; invece, la direttiva osta a una normativa che imponga al consumatore l’assistenza obbligatoria di un avvocato nella mediazione e che limiti il suo diritto di ritirarsi dalla procedura al solo caso di giustificato motivo. Il richiamo alla direttiva 2008/52/CE non legittima automaticamente la mediazione obbligatoria nelle controversie che esulano dal suo ambito, ma non impedisce agli Stati membri di prevedere procedure obbligatorie nel rispetto del diritto di accesso alla giustizia.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/52/CE
- Direttiva 2013/11/UE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 2006/2004
- Direttiva 2009/22/CE
- Decreto legislativo italiano n. 28/2010
- Decreto legislativo italiano n. 130/2015
- Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005)
Mediazione obbligatoria e ADR nelle controversie di consumo
La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale Ordinario di Verona, riguarda la compatibilità con la direttiva 2013/11/UE di una disciplina italiana che impone il previo esperimento della mediazione, con assistenza obbligatoria dell’avvocato, nelle controversie bancarie e di consumo. Il caso nasce dall’opposizione proposta da due consumatori avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito.
Fatti e procedimento principale
Il Banco Popolare aveva concesso aperture di credito in conto corrente al sig. Menini e alla sig.ra Rampanelli; successivamente otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo ritenuto dovuto. Gli opponenti chiedevano la sospensione della provvisoria esecuzione. Il giudice del rinvio osservava che, secondo il diritto italiano, l’opposizione era assoggettata al previo tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, e che la controversia ricadeva anche nel perimetro del codice del consumo come modificato dal decreto legislativo n. 130/2015.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale, in particolare:
- il considerando 8, che consente agli Stati membri di applicarla anche alle mediazioni interne;
- il considerando 13, che descrive la mediazione come procedimento di volontaria giurisdizione;
- l’articolo 5, paragrafo 2, che lascia impregiudicata la legislazione nazionale che renda obbligatorio il ricorso alla mediazione, purché non sia impedito l’accesso al sistema giudiziario.
Richiama poi la direttiva 2013/11/UE, soprattutto:
- l’articolo 1, che collega l’ADR al reclamo volontario del consumatore ma salva la possibilità di obbligatorietà nazionale se non è precluso l’accesso alla giustizia;
- l’articolo 3, paragrafo 2, che prevede l’applicazione della direttiva “fatta salva” la direttiva 2008/52/CE;
- l’articolo 8, lettere a) e b), che impone procedure ADR accessibili e senza obbligo di avvocato;
- l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), sul diritto di ritirarsi dalla procedura;
- l’articolo 12, che tutela i termini di prescrizione o decadenza;
- l’articolo 4, che definisce consumatore, professionista, procedura ADR e organismo ADR.
Sono inoltre richiamati l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, nel contesto nazionale, il decreto legislativo n. 28/2010 e il decreto legislativo n. 130/2015.
Ricevibilità
I governi italiano e tedesco contestavano la ricevibilità, sostenendo che la direttiva 2013/11 non fosse applicabile alla controversia principale. La Corte respinge l’eccezione: la questione dell’applicabilità della direttiva è indissolubilmente legata al merito delle questioni pregiudiziali ed è quindi ammissibile.
Prima questione: rapporto tra direttiva 2013/11 e direttiva 2008/52
La Corte ritiene che non occorra rispondere alla prima questione. La direttiva 2008/52 si applica alle controversie transfrontaliere; la controversia principale è interna. Il fatto che il legislatore italiano abbia esteso la mediazione anche alle controversie nazionali non amplia l’ambito di applicazione della direttiva 2008/52. Di conseguenza, non è necessario chiarire ulteriormente il rapporto tra le due direttive ai fini del caso concreto.
Seconda questione: compatibilità della mediazione obbligatoria
La Corte afferma che la direttiva 2013/11 può applicarsi a una normativa nazionale come quella italiana, ma solo se il giudice del rinvio verifica che la procedura rientri effettivamente nell’ambito della direttiva: occorre infatti che si tratti di un reclamo del consumatore contro il professionista, relativo a un contratto di vendita o di servizi, e che la procedura sia svolta dinanzi a un organismo ADR ai sensi della direttiva.
Sul piano dei principi, la Corte interpreta l’articolo 1 della direttiva 2013/11 nel senso che la nozione di presentazione del reclamo “su base volontaria” non esclude che gli Stati membri impongano una mediazione preliminare obbligatoria, purché non sia compromesso il diritto di accesso al sistema giudiziario. A sostegno, richiama anche la direttiva 2008/52 e la propria giurisprudenza in materia di procedure conciliative obbligatorie, ribadendo che ciò che conta è la salvaguardia della tutela giurisdizionale effettiva.
La mediazione obbligatoria è quindi compatibile con il diritto UE se:
- non produce una decisione vincolante per le parti;
- non comporta un ritardo sostanziale nell’accesso al giudice;
- sospende i termini di prescrizione o decadenza;
- non genera costi ingenti;
- non è accessibile soltanto tramite via telematica;
- consente, nei casi urgenti, l’adozione di misure provvisorie.
Assistenza obbligatoria dell’avvocato
La Corte esclude nettamente che la normativa nazionale possa imporre al consumatore l’assistenza obbligatoria di un avvocato nella procedura ADR. L’articolo 8, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/11 affermano infatti che le parti devono poter accedere alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.
Diritto di recesso dalla mediazione
Quanto alla possibilità di abbandonare la procedura, la Corte ritiene incompatibile con la direttiva 2013/11 una disciplina che consenta al consumatore di ritirarsi solo dimostrando un giustificato motivo, soprattutto se la mancata partecipazione o il ritiro producono conseguenze sfavorevoli nel successivo giudizio. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), garantisce alle parti il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento se non sono soddisfatte della procedura.
La Corte precisa tuttavia, sulla base delle dichiarazioni rese dal governo italiano in udienza, che se la sanzione nazionale colpisce soltanto la mancata partecipazione ingiustificata e non il recesso dalla procedura, occorrerà verificarlo in concreto; in tal caso, la direttiva non osterà alla disciplina, purché il consumatore possa comunque interrompere la mediazione dopo il primo incontro senza restrizioni.
Dispositivo
La Corte dichiara che la direttiva 2013/11/UE:
- non osta a una normativa nazionale che preveda il ricorso alla mediazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nelle controversie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, purché ciò non impedisca l’accesso al sistema giudiziario;
- osta invece a una normativa nazionale che imponga al consumatore l’assistenza di un avvocato nella mediazione e che limiti il diritto di recesso dalla procedura al solo caso di giustificato motivo.
Rilievo pratico
La pronuncia è importante per i contenziosi bancari, finanziari e consumeristici in Italia: conferma la compatibilità europea di modelli di mediazione obbligatoria, ma impone che essi restino non preclusivi del ricorso al giudice e non trasformino l’ADR in un filtro eccessivamente gravoso per il consumatore.
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