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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-38/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2017. — Compass Contract Services Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Rimborso dell’IVA indebitamente versata – Diritto alla detrazione dell’IVA – Modalità – Principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale – Principio di effettività – Normativa nazionale che introduce un termine di prescrizione. — Causa C-38/16

Giurisprudenza europea62016CJ0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la tesi secondo cui il diverso periodo transitorio previsto dal diritto britannico per i "Fleming claims" a valle e a monte violasse i principi di parità di trattamento, neutralità fiscale o effettività. Ha ritenuto che le domande di rimborso dell’IVA indebitamente versata e quelle di detrazione dell’IVA pagata a monte non siano situazioni comparabili e possano quindi essere disciplinate da regole temporali diverse. Ne consegue la validità del termine di prescrizione triennale applicato con i periodi transitori indicati dalla normativa nazionale.

IVA indebitamente versata e detrazione IVA: legittimità di termini transitori diversi per la prescrizione delle domande di rimborso e di detrazione

La questione giuridica

Se i principi di neutralità fiscale, parità di trattamento ed effettività ostino a una normativa nazionale che, nel ridurre da sei a tre anni il termine di prescrizione per: a) le domande di rimborso dell’IVA indebitamente versata; e b) le domande di detrazione dell’IVA pagata a monte, prevede due diversi regimi transitori, con date di applicazione differenti, sicché per trimestri contabili contigui risultano termini diversi a seconda della natura della domanda; in caso affermativo, quale trattamento debba essere riservato alle domande di rimborso relative al periodo intermedio 4 dicembre 1996-30 aprile 1997.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che i principi di neutralità fiscale, parità di trattamento ed effettività non ostano a una normativa nazionale che, nel ridurre il termine di prescrizione per le domande di rimborso dell’IVA indebitamente versata e per le domande di detrazione dell’IVA pagata a monte, preveda periodi transitori diversi e quindi date di applicazione differenti. Le due situazioni non sono comparabili: il rimborso dell’IVA indebitamente versata deriva dalla ripetizione dell’indebito per un’imposta riscossa in violazione del diritto dell’Unione, mentre la detrazione dell’IVA a monte è un diritto intrinseco al sistema comune dell’IVA fondato su un’imposta dovuta. Inoltre, un termine triennale con adeguato regime transitorio è ragionevole e non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 18 della sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 25 del Value Added Tax Act 1994
  • Articolo 80 del Value Added Tax Act 1994
  • Articolo 29 del Value Added Tax Regulations 1995
  • Articolo 121 del Finance Act 2008
  • Articolo 28, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE

IVA indebitamente versata e detrazione IVA: termini transitori diversi per la prescrizione delle domande

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito nella causa tra Compass Contract Services Limited e Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale che ha ridotto il termine di prescrizione delle domande di rimborso IVA e di detrazione IVA, ma con date di decorrenza transitorie diverse.

Fatti e procedimento principale

La Compass, società attiva anche nei servizi di ristorazione, chiedeva il rimborso di IVA indebitamente versata per alcuni trimestri contabili chiusi tra il 4 dicembre 1996 e il 1° maggio 1997. Le autorità fiscali britanniche avevano già rimborsato l’IVA per i periodi precedenti al 4 dicembre 1996, ma avevano respinto le richieste relative ai trimestri successivi, ritenendole prescritte in base al termine triennale introdotto dal diritto nazionale. La controversia nasceva dal fatto che, per effetto della normativa britannica, le domande di rimborso dell’IVA indebitamente versata e quelle di detrazione dell’IVA a monte erano entrambe soggette a un termine di tre anni, ma con periodi transitori differenti: le prime restavano ammissibili per periodi chiusi prima del 4 dicembre 1996, le seconde per periodi chiusi prima del 1° maggio 1997.

Normativa rilevante

Sul piano dell’Unione, la Corte richiama l’articolo 17 e l’articolo 18 della sesta direttiva 77/388/CEE, relativi al diritto alla detrazione dell’IVA e alle sue modalità di esercizio. Sul piano nazionale, vengono in rilievo:

  • l’articolo 25 del Value Added Tax Act 1994;
  • l’articolo 80 dello stesso atto;
  • l’articolo 29 del Value Added Tax Regulations 1995;
  • l’articolo 121 del Finance Act 2008, che ha codificato i periodi transitori applicabili alle due categorie di domande.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la diversa disciplina transitoria fosse incompatibile con:

  • il principio di neutralità fiscale;
  • il principio di parità di trattamento;
  • il principio di effettività. In caso di risposta affermativa, chiedeva inoltre quale trattamento dovesse essere riservato alle domande relative al periodo intermedio tra il 4 dicembre 1996 e il 30 aprile 1997.

Ragionamento della Corte: neutralità fiscale

La Corte ricorda che il principio di neutralità fiscale vieta trattamenti differenti, ai fini IVA, per merci o servizi simili in concorrenza tra loro. Tuttavia, nel caso di specie, non risultava che le prestazioni della Compass fossero trattate diversamente rispetto a quelle di operatori concorrenti. Le autorità fiscali avevano applicato a tutti i richiedenti la disciplina dei termini di prescrizione in funzione della natura della domanda proposta. Pertanto, non emergeva una violazione del principio di neutralità fiscale.

Ragionamento della Corte: parità di trattamento

La Corte distingue tra:

  • il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente versata, che deriva dal principio generale della ripetizione dell’indebito e mira a rimuovere un onere economico imposto in violazione del diritto dell’Unione;
  • il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte, che è un elemento strutturale del sistema comune dell’IVA e presuppone un’imposta dovuta. Per questa ragione, le due situazioni non sono comparabili ai fini del principio generale di parità di trattamento. La sola circostanza che entrambe comportino un credito verso l’amministrazione fiscale non basta a renderle giuridicamente assimilabili. Di conseguenza, gli Stati membri possono trattarle diversamente quanto ai termini di prescrizione e alla data di applicazione del nuovo termine triennale. La Corte precisa anche che la sentenza Marks & Spencer non conduce a una soluzione diversa, poiché in quel caso erano in discussione solo domande di rimborso di imposte indebitamente versate trattate in modo diverso tra loro.

Ragionamento della Corte: principio di effettività

Quanto all’effettività, la Corte ribadisce che termini ragionevoli di decadenza sono compatibili con il diritto dell’Unione, in quanto perseguono la certezza del diritto e non rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti. Un termine triennale è, in linea di principio, ragionevole. La Corte osserva inoltre che la presenza di periodi transitori ha consentito agli interessati di disporre di un termine effettivo per proporre le domande relative ai periodi successivi alle rispettive date di decorrenza. La diversa data di applicazione del termine triennale non ha quindi comportato effetti retroattivi incompatibili con il diritto dell’Unione.

Decisione della Corte

La Corte conclude che i principi di neutralità fiscale, parità di trattamento ed effettività non ostano a una normativa nazionale che, nel ridurre il termine di prescrizione per le domande di rimborso dell’IVA indebitamente versata e per le domande di detrazione dell’IVA pagata a monte, preveda periodi transitori differenti, con conseguente applicazione di termini diversi a seconda della natura della domanda. Poiché la risposta alla prima questione era negativa, la Corte ha dichiarato che non era necessario esaminare la seconda questione.

Principio affermato

La pronuncia afferma che il rimborso dell’IVA indebitamente versata e la detrazione dell’IVA a monte non costituiscono situazioni comparabili ai fini del principio di parità di trattamento, poiché hanno natura, fonte e finalità diverse. Ne consegue che uno Stato membro può disciplinare con periodi transitori differenti la riduzione del termine di prescrizione applicabile alle rispettive domande, purché il termine resti ragionevole e non renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

Come è indicizzato

Materieivarimborso dell’iva indebitamente versatadetrazione ivaprescrizioneprincipi di neutralità fiscale e parità di trattamento

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