Corte di giustizia, Sentenza C-349/16
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2017. — T.KUP SAS contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Dumping – Regolamento (CE) n. 1472/2006 – Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam – Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 – Procedimento di riesame di misure antidumping in previsione della scadenza – Importatori indipendenti – Campionamento – Interesse dell’Unione europea. — Causa C-349/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato che l’esame delle questioni pregiudiziali non ha evidenziato elementi idonei a mettere in dubbio la validità del regolamento n. 1294/2009, con cui erano stati mantenuti i dazi antidumping sulle calzature in cuoio originarie di Cina e Vietnam. Ha ritenuto legittimo il campionamento degli importatori e non viziato l’esame dell’interesse dell’Unione. La decisione conferma l’ampio margine di apprezzamento delle istituzioni nelle inchieste antidumping, purché non vi siano errori manifesti o violazioni procedurali.
Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 sul mantenimento dei dazi antidumping sulle calzature in cuoio originarie di Cina e Vietnam, con particolare riguardo al campionamento degli importatori e all’esame dell’interesse dell’Unione.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 1294/2009 sia invalido: 1) per violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, perché il campione di importatori sarebbe stato troppo ristretto e non rappresentativo; 2) per violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, perché la Commissione avrebbe tenuto conto in modo inadeguato del materiale probatorio e avrebbe privilegiato i grandi importatori; 3) per violazione degli articoli 2, 3, 11, paragrafi 2, 5 e 9, per insufficienza di informazioni sulla persistenza del dumping e del pregiudizio; 4) per violazione dell’articolo 21, perché la Commissione avrebbe preteso dagli importatori la prova di un onere sproporzionato derivante dal mantenimento dei dazi.
Principio di diritto
Nel riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, la Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità nella scelta e nella composizione del campione degli importatori ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base; un campione che rappresenti una quota significativa delle importazioni e tenga conto del volume e delle caratteristiche del mercato può essere ritenuto conforme anche se numericamente limitato. Inoltre, nell’esame dell’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21, le istituzioni devono bilanciare tutti gli interessi rilevanti e rispettare i diritti procedurali delle parti, ma possono concludere che non occorrono ulteriori analisi sulla scadenza delle misure in assenza di elementi specifici che dimostrino un onere sproporzionato per gli importatori. Pertanto, le questioni sollevate non rivelano alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 1294/2009.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 384/96
- Regolamento (CE) n. 461/2004
- Regolamento (CE) n. 553/2006
- Regolamento (CE) n. 1472/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 11, paragrafi 2, 5 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 21 del regolamento (CE) n. 384/96
Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 sul mantenimento dei dazi antidumping sulle calzature in cuoio originarie di Cina e Vietnam
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel in una controversia tra T.KUP SAS e lo Stato belga sul rimborso di dazi antidumping riscossi su importazioni di calzature prodotte in Cina. La Corte è chiamata a verificare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, adottato in esito a un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama il regolamento antidumping di base, in particolare:
- l’articolo 6, paragrafo 8, sull’obbligo di accertare con la massima accuratezza l’esattezza delle informazioni fornite dalle parti;
- l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 9, sul riesame in previsione della scadenza, sui termini dell’inchiesta e sull’obbligo di applicare gli stessi metodi dell’inchiesta originaria se le circostanze non sono cambiate;
- l’articolo 17, paragrafo 1, sul campionamento;
- l’articolo 21, sull’interesse dell’Unione. Sono inoltre menzionati il regolamento (CE) n. 1472/2006, il regolamento (CE) n. 553/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009.
Fatti del procedimento principale
T.KUP aveva importato tra il 2006 e il 2011 26 carichi di calzature tramite il porto di Anversa, pagando dazi antidumping al tasso del 16,5%. Successivamente aveva chiesto il rimborso dei dazi, richiamando la giurisprudenza della Corte in materia di validità delle misure antidumping, ma la domanda era stata respinta. La controversia giunge quindi dinanzi al giudice belga, che solleva quattro questioni pregiudiziali sulla validità del regolamento n. 1294/2009.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domanda sostanzialmente se il regolamento sia invalido:
- per la composizione del campione degli importatori, ritenuto troppo esiguo e non rappresentativo rispetto all’articolo 17, paragrafo 1;
- per l’asserita insufficiente considerazione dei dati degli importatori minori e per il peso attribuito ai grandi importatori, in relazione all’articolo 11, paragrafo 2;
- per insufficienza degli elementi raccolti a dimostrare persistenza di dumping e pregiudizio, alla luce degli articoli 2, 3 e 11;
- per violazione dell’articolo 21, poiché la Commissione avrebbe preteso dagli importatori la prova di un onere sproporzionato derivante dal mantenimento dei dazi.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio. Il giudice nazionale ha esposto, sia pure sinteticamente, i motivi per i quali riteneva necessaria una pronuncia sulla validità del regolamento, consentendo alle istituzioni e agli Stati membri di presentare utilmente osservazioni. La domanda è dunque ricevibile.
Esame delle prime tre questioni: campionamento e sufficienza degli elementi istruttori
La Corte osserva che la Commissione aveva previsto il ricorso al campionamento fin dall’avviso di apertura, dato l’elevato numero di operatori coinvolti. Ricorda che l’articolo 17, paragrafo 1, consente due metodi alternativi: campione statisticamente valido oppure massimo volume rappresentativo esaminabile entro il tempo disponibile.
Nel caso concreto, il campione includeva i cinque maggiori importatori e tre importatori aggiuntivi per riflettere meglio la distribuzione geografica e la varietà dei prodotti importati. Il campione rappresentava circa il 10% delle importazioni dalla Cina e il 34% di quelle dal Vietnam. La Corte ritiene che tale composizione rientri nel margine discrezionale delle istituzioni, che possono scegliere il metodo di campionamento più adeguato purché non commettano errori manifesti o si basino su fatti inesatti.
La Corte sottolinea inoltre che il giudice del rinvio e la T.KUP non hanno fornito elementi specifici per dimostrare che un campione più ampio fosse indispensabile per garantire la rappresentatività geografica o merceologica. Ne deriva che non emerge alcuna violazione dell’articolo 17 né un’invalidità del regolamento sotto il profilo dell’istruttoria svolta ai fini del riesame.
Esame della quarta questione: interesse dell’Unione
Quanto all’articolo 21, la Corte ricorda che le istituzioni devono valutare complessivamente gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utenti e dei consumatori, bilanciando gli effetti negativi del mantenimento delle misure con i benefici per l’industria europea. Le parti devono poter presentare osservazioni e fornire prove a sostegno delle proprie posizioni.
Nel regolamento n. 1294/2009, le istituzioni avevano esaminato l’interesse dell’Unione in un ampio segmento della motivazione e avevano affrontato specificamente la posizione degli importatori. Avevano concluso che l’incidenza dei dazi sugli importatori non era sproporzionata e che non vi erano motivi validi per non mantenere le misure. La Corte approva l’impostazione secondo cui, in mancanza di elementi specifici che indichino un onere sproporzionato, non è necessario un esame dettagliato dell’ipotesi contraria, cioè della scadenza delle misure.
Inoltre, la Corte rileva che né il giudice del rinvio né la T.KUP hanno indicato fatti materialmente inesatti o elementi concreti idonei a smentire l’analisi compiuta dalle istituzioni. Non risulta quindi violato l’articolo 21.
Decisione
La Corte conclude che dall’esame delle questioni pregiudiziali non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. Il dazio antidumping definitivo mantenuto sulle calzature originarie di Cina e Vietnam resta quindi valido.
Principi affermati
- Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nella scelta del campione in materia antidumping.
- Un campione può essere rappresentativo anche se numericamente limitato, purché copra una quota significativa delle importazioni e sia selezionato secondo criteri ragionevoli.
- Nell’esame dell’interesse dell’Unione, gli importatori devono poter presentare osservazioni, ma spetta a loro fornire elementi di prova effettivi a sostegno delle proprie allegazioni.
- In assenza di elementi specifici che dimostrino un onere sproporzionato, le istituzioni non sono tenute a svolgere un’analisi approfondita della scadenza delle misure antidumping.
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