Corte di giustizia, Ordinanza C-67/17
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2017. — Todor Iliev contro Blagovesta Ilieva. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Varna. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Ambito di applicazione – Materie escluse – Regime patrimoniale fra coniugi – Scioglimento del matrimonio – Liquidazione di un bene acquistato in costanza di matrimonio. — Causa C-67/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in ordinanza resa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito che la lite sulla liquidazione di un autoveicolo acquistato durante il matrimonio tra due coniugi successivamente divorziati rientra nella materia dei regimi patrimoniali fra coniugi. Di conseguenza, il regolamento Bruxelles I bis non si applica e la competenza va determinata secondo le norme nazionali eventualmente rilevanti. La soluzione si fonda sulla giurisprudenza precedente, in particolare sulla sentenza de Cavel.
Ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis: la liquidazione, dopo il divorzio, di un bene acquistato in costanza di matrimonio tra ex coniugi rientra nell’esclusione relativa al regime patrimoniale fra coniugi.
La questione giuridica
Se una controversia tra ex coniugi sulla divisione/liquidazione di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione, ma registrato a nome di uno solo dei coniugi, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 oppure nell’esclusione per il "regime patrimoniale fra coniugi" di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e, conseguentemente, quale giudice sia competente.
Principio di diritto
La Corte afferma che una controversia tra ex coniugi relativa alla liquidazione di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio, anche se registrato a nome di uno solo dei coniugi e insorta dopo il divorzio, non rientra nel regolamento (UE) n. 1215/2012, perché attiene ai rapporti patrimoniali derivanti direttamente dallo scioglimento del vincolo coniugale; essa è quindi esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 80, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 81, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
- Articolo 1, Convenzione di Bruxelles
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 2201/2003
Liquidazione di un bene acquistato in costanza di matrimonio e ambito del regolamento Bruxelles I bis
L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Rayonen sad Varna (tribunale distrettuale di Varna, Bulgaria) in una controversia tra ex coniugi sulla liquidazione di un autoveicolo acquistato durante il matrimonio. La Corte è chiamata a stabilire se tale controversia rientri nel regolamento (UE) n. 1215/2012 oppure nell’esclusione relativa al regime patrimoniale fra coniugi prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
Fatti e procedimento principale
Il sig. Todor Iliev e la sig.ra Blagovesta Ilieva, cittadini bulgari, hanno contratto matrimonio in Bulgaria nel 2007. Dopo lo scioglimento del matrimonio, il sig. Iliev ha promosso un’azione per ottenere la liquidazione di un veicolo acquistato dalla sig.ra Ilieva nel 2009 e registrato a nome di quest’ultima. Egli sosteneva che il bene fosse stato acquistato con fondi comuni e che, in base al diritto familiare bulgaro, appartenesse a entrambi i coniugi.
Il giudice del rinvio osservava tuttavia che, al momento del matrimonio, dell’acquisto del bene, del divorzio e della proposizione della domanda, le parti risiedevano abitualmente in Italia. La convenuta contestava la competenza dei giudici bulgari e invocava l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che radica la competenza nel foro del domicilio del convenuto.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se l’azione tra ex coniugi per la divisione di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione integri una controversia in materia di regime patrimoniale fra coniugi;
- se il fatto che il bene sia registrato a nome di uno solo degli ex coniugi incida sull’esclusione dall’ambito del regolamento;
- quale giudice sia competente se il regolamento non si applica.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012, che esclude dall’ambito di applicazione il "regime patrimoniale fra coniugi". Viene inoltre ricordato l’articolo 4, paragrafo 1, sul foro generale del domicilio del convenuto, nonché il considerando 34, che impone continuità interpretativa con la Convenzione di Bruxelles del 1968.
La Corte richiama anche l’articolo 1 della Convenzione di Bruxelles e la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza de Cavel, oltre a menzionare il regolamento (CE) n. 2201/2003, che riguarda il divorzio ma non gli effetti patrimoniali del matrimonio.
Ragionamento della Corte
La Corte sottolinea che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 coincide sostanzialmente con la disposizione corrispondente della Convenzione di Bruxelles; perciò la giurisprudenza formatasi su quest’ultima resta rilevante.
Richiamando de Cavel, la Corte ribadisce che la nozione di "regime patrimoniale fra coniugi" comprende non solo il regime tipico dei beni previsto dal diritto nazionale, ma anche tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dal suo scioglimento. In tale prospettiva, le controversie sui beni dei coniugi possono appartenere a tre categorie:
- questioni relative allo stato delle persone;
- rapporti patrimoniali derivanti direttamente dal matrimonio o dal suo scioglimento;
- rapporti patrimoniali tra i coniugi indipendenti dal matrimonio.
Solo la terza categoria rientra nel campo di applicazione della disciplina sulla competenza civile e commerciale. La controversia principale, invece, riguarda la liquidazione di un bene acquistato in costanza di matrimonio e quindi un rapporto patrimoniale che deriva direttamente dallo scioglimento del vincolo coniugale. Il fatto che il veicolo fosse registrato a nome di uno solo degli ex coniugi non muta questa qualificazione.
La Corte osserva inoltre che il regolamento (CE) n. 2201/2003, pur applicabile al divorzio, esclude espressamente gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, confermando che tali questioni restano fuori dal perimetro della disciplina sullo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la controversia relativa alla liquidazione, dopo il divorzio, di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio da coniugi cittadini di uno Stato membro ma residenti in un altro Stato membro non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento. Essa rientra invece nel regime patrimoniale fra coniugi e, quindi, nell’esclusione prevista dalla norma.
Rilievo pratico
Per la prassi forense e notarile, la pronuncia conferma che le controversie sulla ripartizione dei beni comuni tra ex coniugi non vanno automaticamente trattate come controversie civili e commerciali ai fini del regolamento Bruxelles I bis. La competenza internazionale deve essere determinata, in assenza di una disciplina UE specifica applicabile, secondo le norme nazionali di diritto internazionale privato del foro.
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