Corte di giustizia, Sentenza C-422/16
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 giugno 2017. — Verband Sozialer Wettbewerb eV contro TofuTown.com GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier. — Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 78 e allegato VII, parte III – Decisione 2010/791/UE – Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita – “Latte” e “prodotti lattiero-caseari” – Denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione d’alimenti puramente vegetali. — Causa C-422/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio del Landgericht Trier, chiarisce che le denominazioni "latte", "burro", "formaggio", "panna" e simili sono riservate ai prodotti conformi ai requisiti del regolamento n. 1308/2013. Un prodotto puramente vegetale non può essere commercializzato o pubblicizzato con tali nomi, neppure se accompagnati da specificazioni come "di soia" o "vegetale". Solo le eccezioni tradizionali espressamente elencate nella decisione 2010/791/UE possono derogare al divieto.
Uso delle denominazioni "latte" e delle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari per alimenti puramente vegetali: divieto anche con indicazioni esplicative, salvo eccezioni tradizionali elencate dalla Commissione.
La questione giuridica
Se l’articolo 78, paragrafo 2, e l’allegato VII, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ostino all’uso delle denominazioni "latte" e delle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari per commercializzare o pubblicizzare prodotti puramente vegetali, anche quando tali denominazioni siano accompagnate da indicazioni chiarificatrici o descrittive sull’origine vegetale; e se possano trovare applicazione le eccezioni previste per l’uso tradizionale o descrittivo.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’articolo 78, paragrafo 2, e l’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 vietano di usare la denominazione "latte" e le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari per designare, nella commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, anche se accompagnate da indicazioni esplicative o descrittive che ne evidenzino l’origine vegetale. Il divieto cede solo per i prodotti espressamente compresi nell’elenco delle eccezioni tradizionali fissato dalla decisione 2010/791/UE; tali espressioni non possono essere legittimate dal solo aggiungersi di qualificazioni come "di soia" o "di tofu".
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 78 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Allegato VII, parte III, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Decisione 2010/791/UE
- Articolo 3 bis della legge tedesca contro la concorrenza sleale
- Articoli 40 TFUE, 42 TFUE e 43 TFUE
Uso delle denominazioni "latte" e delle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari per prodotti vegetali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Trier in una controversia tra un’associazione tedesca contro la concorrenza sleale e una società che commercializzava alimenti vegani e vegetariani con denominazioni quali "burro di tofu", "formaggio vegetale" e "cream". La Corte è chiamata a interpretare il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 78 e l’allegato VII, parte III, relativi alle denominazioni "latte" e "prodotti lattiero-caseari".
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento nazionale, il Verband Sozialer Wettbewerb eV ha agito in via inibitoria contro TofuTown.com GmbH, sostenendo che l’uso di tali denominazioni per prodotti totalmente vegetali fosse contrario al diritto dell’Unione e costituisse concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 3 bis della legge tedesca contro la concorrenza sleale. La TofuTown ha difeso l’uso di tali espressioni richiamando il mutamento della percezione dei consumatori e il fatto che le denominazioni erano accompagnate da riferimenti all’origine vegetale del prodotto.
Normativa rilevante
La Corte ricostruisce il quadro normativo dell’OCM unica:
- articolo 78, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, secondo cui le denominazioni di vendita dell’allegato VII possono essere usate nell’Unione solo per prodotti conformi ai requisiti dell’allegato stesso;
- allegato VII, parte III, punti 1 e 2, che definiscono "latte" come prodotto della secrezione mammaria normale e riservano ai prodotti lattiero-caseari varie denominazioni, tra cui "siero di latte", "crema di latte o panna", "burro", "latticello", "formaggio" e "iogurt";
- punto 3 della medesima parte, sui prodotti composti;
- punto 5, che prevede una limitata eccezione per prodotti la cui natura esatta sia chiara per uso tradizionale o quando la denominazione descriva una qualità caratteristica;
- decisione 2010/791/UE, che contiene l’elenco dei prodotti beneficiari di tale eccezione;
- regolamento n. 1169/2011 e articolo 17, richiamati per le denominazioni effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- le denominazioni dell’allegato VII possano essere usate per prodotti vegetali quando siano accompagnate da indicazioni descrittive o chiarificatrici;
- la nozione di "latte" possa comprendere prodotti vegetali, specie se corredati da specificazioni come "latte di soia";
- le denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari, comprese quelle di uso corrente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1169/2011, possano essere estese a prodotti vegani o vegetariani.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il testo dell’allegato VII è inequivoco: il "latte" è un prodotto di origine animale e i prodotti lattiero-caseari sono, per definizione, prodotti derivati esclusivamente dal latte. Di conseguenza, un alimento puramente vegetale non può rientrare in tali definizioni.
La Corte esclude che indicazioni come "di soia" o "di tofu" possano sanare l’uso improprio della denominazione "latte" o delle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari. Tali qualificazioni non rientrano infatti nei termini ammessi per accompagnare la denominazione "latte" ai sensi del punto 1, lettera b), perché questa ipotesi riguarda solo modifiche della composizione del latte che si limitino ad aggiunte o sottrazioni dei suoi componenti naturali.
Quanto ai prodotti lattiero-caseari, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza UDL (C‑101/98), secondo cui un prodotto in cui un componente del latte sia sostituito non può portare una delle denominazioni riservate. A maggior ragione ciò vale per un prodotto che non contiene affatto latte. Anche le denominazioni non espressamente elencate nel punto 2, lettera a), ma comunque utilizzate per prodotti lattiero-caseari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1169/2011, restano riservate a tali prodotti; la Corte vi ricomprende, in sostanza, anche termini come "cream" o "Sahne" quando designano crema di latte.
La deroga prevista dal punto 5 dell’allegato VII non è applicabile ai prodotti oggetto della controversia, salvo che essi figurino nell’elenco della decisione 2010/791/UE. La Corte rileva che tale elenco non comprende soia, tofu, né le denominazioni contestate nel caso concreto. Neppure il riferimento a prodotti come "crème de riz" consente di estendere automaticamente l’eccezione a denominazioni analoghe in altre lingue o formulazioni commerciali.
Proporzionalità, parità di trattamento e finalità della disciplina
La Corte respinge anche le censure indirette legate ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento. La disciplina serve a tutelare consumatori, produttori e condizioni di concorrenza, impedendo confusione sulla composizione dei prodotti e garantendo che le denominazioni riservate corrispondano a standard uniformi.
Secondo la Corte, il divieto è proporzionato perché l’aggiunta di qualificazioni descrittive non elimina con certezza il rischio di confusione. Quanto alla parità di trattamento, il confronto con i settori della carne o dei prodotti della pesca non è pertinente, poiché si tratta di organizzazioni comuni di mercato diverse, con regole e finalità specifiche.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 78, paragrafo 2, e l’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 ostano all’uso della denominazione "latte" e delle denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari per designare un prodotto puramente vegetale, anche se le denominazioni sono accompagnate da indicazioni esplicative o descrittive sull’origine vegetale. L’unica eccezione è quella prevista per i prodotti espressamente menzionati nell’allegato I della decisione 2010/791/UE.
Principio affermato
Il principio di diritto è che le denominazioni protette del settore latte non possono essere riutilizzate per prodotti vegan o vegetariani soltanto perché accompagnate da specificazioni di origine vegetale: la protezione delle denominazioni è assoluta, salvo eccezioni tassative previste dal diritto dell’Unione.
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