Corte di giustizia, Sentenza C-26/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 giugno 2017. — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 2, lettera a) – Presupposti dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo – Residenza dell’acquirente nello Stato membro di destinazione – Immatricolazione temporanea nello Stato membro di destinazione – Rischio di frode fiscale – Buona fede del venditore – Obbligo di diligenza del venditore. — Causa C-26/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i presupposti dell’esenzione IVA per la cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo. Gli Stati membri non possono aggiungere, come requisito, che l’acquirente sia residente o domiciliato nello Stato di destinazione né negare l’esenzione perché l’immatricolazione in tale Stato è solo provvisoria. Il venditore non deve provare il pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione, ma può perdere il beneficio se sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode e non ha agito con la dovuta diligenza.
IVA e cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi: irrilevanza, ai fini dell’esenzione, della residenza/domicilio dell’acquirente nello Stato membro di destinazione e dell’immatricolazione solo provvisoria; limiti al recupero dell’imposta in caso di frode dell’acquirente.
La questione giuridica
Se l’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE osti: 1) a una normativa nazionale che subordina l’esenzione alla residenza o domiciliazione dell’acquirente nello Stato membro di destinazione; 2) al diniego dell’esenzione quando il veicolo è stato immatricolato solo provvisoriamente nello Stato di destinazione; 3) all’obbligo per il venditore di versare l’IVA se non è provato che la targa provvisoria sia cessata e che l’IVA sia stata o sarà pagata nello Stato di destinazione; 4) alla richiesta di pagamento dell’IVA al venditore in presenza di una possibile evasione dell’acquirente, senza prova della partecipazione o conoscenza del venditore, in relazione anche ai principi di certezza del diritto, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.
Principio di diritto
Per le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi, l’esenzione ex articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE dipende solo dalle condizioni materiali previste dalla norma e non può essere subordinata dal diritto nazionale alla residenza o domiciliazione dell’acquirente nello Stato membro di destinazione né alla definitiva immatricolazione del veicolo in tale Stato. Il venditore non può essere tenuto a versare l’IVA solo perché non è provato che la targa provvisoria sia cessata o che l’imposta sia stata pagata nello Stato di destinazione; tuttavia, l’esenzione deve essere negata se, in base a elementi oggettivi, il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode dell’acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitarne la partecipazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 20, primo comma, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 131 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 138, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Considerando 11 direttiva 2006/112/CE
Esenzione IVA per cessione intracomunitaria di mezzo di trasporto nuovo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (CAAD, Portogallo) nell’ambito di una controversia tra la società Santogal e l’amministrazione fiscale portoghese. La questione centrale è l’interpretazione dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE in materia di esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
Fatti e procedimento principale
Santogal, commerciante di autoveicoli, ha venduto in Portogallo un veicolo nuovo a un acquirente che aveva dichiarato di essere stabilito in Spagna e di volerlo utilizzare lì. Dopo la vendita il veicolo è stato trasportato in Spagna, dove è stato immatricolato con una targa turistica, cioè provvisoria. In seguito, l’amministrazione portoghese ha ritenuto non spettante l’esenzione e ha recuperato l’IVA, assumendo che l’acquirente non fosse residente in Spagna e che l’operazione non rientrasse nei presupposti dell’esenzione nazionale di recepimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regime IVA delle operazioni intracomunitarie di cui alla direttiva 2006/112/CE, in particolare:
- il considerando 11, relativo alla tassazione nello Stato membro di destinazione;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), sugli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi;
- l’articolo 20, primo comma, sulla nozione di acquisto intracomunitario;
- l’articolo 131, sulle condizioni fissate dagli Stati membri per assicurare la corretta applicazione delle esenzioni e prevenire evasione, elusione e abuso;
- l’articolo 138, paragrafo 1 e, soprattutto, paragrafo 2, lettera a), sull’esenzione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi.
Prima e seconda questione: residenza dell’acquirente e immatricolazione provvisoria
La Corte afferma che l’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), osta a una normativa nazionale che subordini l’esenzione alla condizione che l’acquirente sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione. Tale requisito non figura tra le condizioni materiali previste dalla direttiva e imporlo determinerebbe il rischio di doppia imposizione, in contrasto con la neutralità fiscale e con la ripartizione delle competenze impositive tra Stato di partenza e Stato di destinazione.
La Corte aggiunge che l’esenzione non può essere negata solo perché nel Paese di destinazione il veicolo ha ottenuto una immatricolazione provvisoria, come la targa turistica spagnola. L’immatricolazione definitiva non è una condizione dell’esenzione e una targa provvisoria non esclude, di per sé, che il mezzo sia stato effettivamente destinato e utilizzato nello Stato membro di arrivo.
Terza questione: prova del pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione
La Corte esclude che il venditore possa essere tenuto a versare l’IVA perché non è dimostrato che il regime di immatricolazione provvisoria sia cessato o che l’IVA sia stata o sarà pagata nello Stato membro di destinazione. Il venditore deve provare le condizioni della cessione intracomunitaria, ma non può essere gravato dell’onere di dimostrare l’imposizione dell’acquisto nello Stato di destinazione né la successiva evoluzione del regime di immatricolazione.
Quarta questione: frode dell’acquirente, buona fede e diligenza del venditore
La Corte ricorda che il venditore deve agire in buona fede e adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi di non partecipare a una frode. Se, sulla base di elementi oggettivi, egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale posta in essere dall’acquirente, il beneficio dell’esenzione può essere negato.
Nel caso concreto, spetta al giudice nazionale verificare se Santogal abbia avuto la diligenza necessaria, tenendo conto anche del valore del veicolo, degli elementi documentali forniti dall’acquirente, dell’eventuale conoscenza del carattere provvisorio e limitato della targa turistica e delle informazioni disponibili sulla reale residenza dell’acquirente. La Corte precisa inoltre che, se l’autorità fiscale aveva inizialmente accettato la documentazione presentata, il principio di certezza del diritto può impedire di rimettere retroattivamente a carico del venditore l’IVA per una frode dell’acquirente ignota al venditore stesso.
Decisione
La Corte risponde quindi che:
- l’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), vieta di subordinare l’esenzione alla residenza o domiciliazione dell’acquirente nello Stato di destinazione;
- l’esenzione non può essere negata solo perché l’immatricolazione nello Stato di destinazione è provvisoria;
- il venditore non può essere obbligato a versare l’IVA per il solo fatto che non sia provato il pagamento dell’imposta nello Stato di destinazione o la cessazione del regime provvisorio;
- la perdita dell’esenzione per frode dell’acquirente è possibile solo se il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode e non ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitarvi la propria partecipazione.
Principio di diritto
La sentenza conferma che, nelle cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi, il criterio decisivo è il trasferimento effettivo del bene in un altro Stato membro e non la residenza formale dell’acquirente o il carattere definitivo dell’immatricolazione; la tutela della correttezza fiscale opera solo nei limiti della conoscenza o conoscibilità della frode da parte del venditore.
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